a cura di Daria Oliva
con la redazione normativa di Reteambiente
Novembre 2011
Le acque – superficiali e sotterranee – sono, oltre ad un bene biologico da proteggere in quanto habitat naturale, anche risorse naturali da utilizzare per le attività dell'uomo. In merito a quest'ultima connotazione è importante ribadire che, in teoria, si tratterebbe di risorse naturali rinnovabili al pari del vento e del sole, se non fosse che le alte concentrazioni di sostanze chimiche inquinanti introdotte e scaricate dall'attività umana nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo rallentano i tempi del ricambio naturale della risorsa acqua rendendo il riutilizzo della stessa un fenomeno sempre più raro.
Questo è il motivo principale per cui la normativa europea e italiana prevede una serie di "misure integrate" per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento idrico inserendo tale risultato tra gli obiettivi primari di tutela ambientale. La politica della "gestione delle acque" si ispira, infatti, ad un approccio combinato che impone di ridurre l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e lo scarico di sostanze inquinanti e norme di qualità ambientali. In Italia la normativa di riferimento è contenuta nella Parte terza del Dlgs 152/2006 (poi modificata dal Dlgs 4/2008) intitolata "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".
La Parte terza del decreto 152/2006 sostituisce integralmente le tre "norme storiche" che fino al 2006 hanno disciplinato la materia "acque", vale a dire:
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 – c.d. "Legge Galli" – in materia di risorse idriche;
- il Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- la legge 18 maggio 1989, n. 183 in materia di difesa del suolo.

