Per definire gli adempimenti relativi all'approvvigionamento idrico occorre chiarire cosa si intende (e cosa si è inteso negli anni passati) per "acque pubbliche". Il prelievo di acque pubbliche, in base alla normativa vigente, è sottoposto, infatti, a concessione da parte delle autorità competenti.
Il regime di pubblicità delle acque e la concessione
Il carattere pubblico delle acque è stato introdotto nel nostro ordinamento dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici") che ha definito pubbliche tutte "le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate (...) che abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse" (articolo 1, comma 1).
La pubblicità delle acque si rilevava dalla loro presenza in appositi registri predisposti dal Ministero delle infrastrutture a livello provinciale. Per le acque pubbliche fu parallelamente previsto un sistema autorizzatorio basato su apposite concessioni.
Per esclusione, erano da considerarsi private tutte le acque che non rientravano nella precedente classificazione pertanto disciplinate dal Codice civile che prevedeva, per il titolare del suolo, "il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti", fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali per le acque pubbliche e le acque sotterranee (articolo 909, C.c.).
Successivamente, la legge 36/1994 cd. "legge Galli" recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha stabilito che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" (articolo 1), prescindendo quindi dalla proprietà del suolo.
Il Dpr 238/1999 ("Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche") ha completato il quadro normativo in materia di acque pubbliche. All'articolo 1 (Demanio idrico), stabilisce: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne". Restano escluse dal demanio idrico le acque piovane, anche se raccolte in invasi o cisterne.
Disciplina generale
L'acqua pubblica non può essere derivata o utilizzata "senza provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente" (articolo 7, comma 4, Rd 1775/1933). La domanda di concessione e utilizzazione delle acque pubbliche (articolo 7, Rd 1775/1933, come modificato dall'articolo 23, Dlgs 152/1999) deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) e presentata all'ufficio del Genio civile competente alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. La richiesta deve essere inoltre trasmessa all'autorità di bacino territorialmente competente.
L'utilizzo di acque pubbliche senza concessione è punita (articolo 17, Rd 1775/1933, come modificato dall'articolo 23, Dlgs 152/1999) con:
- cessazione immediata dell'utenza abusiva;
- sanzione pecuniaria amministrativa da 2.582,28 a 25.822,84 euro (per i casi meno gravi da 258,23 a 1.549,37 euro);
- pagamento dei canoni non corrisposti.
Regimi particolari: concessione preferenziale e in sanatoria
Al fine di sanare situazioni di non conformità normativa rispetto alla concessione per il prelievo di acque pubbliche sono stati previsti due diversi strumenti: la concessione preferenziale, in vigore fino al 31 dicembre 2005, e la concessione "in sanatoria", ora non più operativa.
Concessione preferenziale
Si applicava ai prelievi di acqua pubblica abusivamente in atto qualora le acque non fossero iscritte nel registro delle acque pubbliche alla data del 10 agosto 1999. Il termine per la presentazione della domanda di concessione preferenziale è stato fissato al 31 dicembre 2005; non erano previste sanzioni, ma solo il versamento dei canoni pregressi a partire dal 10 agosto 1999.
Per le derivazioni e concessioni di acque non iscritte nel registro delle acque pubbliche al 10 agosto 1999 può essere richiesta la concessione preferenziale (articolo 1, comma 4, Dpr 238/1999; articolo 23, comma 6-bis, Dlgs 152/1999; articolo 114, legge 388/2000; articolo 19, comma 5, legge 289/2002, Finanziaria 2003).
La domanda di concessione e utilizzazione delle acque pubbliche deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) e presentata all'ufficio del Genio civile competente. La richiesta deve essere inoltre trasmessa anche all'autorità di bacino territorialmente competente. La concessione preferenziale poteva essere richiesta fino al 31 dicembre 2005.
Fino al 30 giugno 2001 non era prevista l'applicazione delle sanzioni previste per la mancanza di concessione dall'articolo 17, Rd 1775/1933, fatta eccezione per l'eventuale versamento dei canoni pregressi (che decorrevano dal 10 agosto 1999).
Concessione "in sanatoria" (non più operativa)
Si applicava ai prelievi di acqua pubblica abusivamente in atto al 13 giugno 1999 qualora le acque fossero state iscritte nel registro delle acque pubbliche prima del 10 agosto 1999. Prevedeva una riduzione della sanzione per la mancanza di concessione qualora la domanda per la concessione fosse stata presentata entro il 30 giugno 2001.
Per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica (articolo 17, Rd 1775/1933, come modificato dal Dlgs 152/1999) prive di atto di concessione al 13 giugno 1999 (da verificare presso il Genio civile o la regione) e iscritte nel registro delle acque pubbliche prima del 10 agosto 1999, poteva essere presentata domanda di concessione in sanatoria. La domanda (articolo 23, comma 6, Dlgs 152/1999; articolo 114, legge 388/2000; articolo 14, legge 122/2001) doveva essere diretta al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) e presentata all'ufficio del Genio civile competente per territorio. La stessa doveva essere trasmessa anche all'autorità di bacino territorialmente competente. La sanatoria consisteva in una riduzione della sanzione prevista.
Si noti che in pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire. La domanda per la concessione in sanatoria doveva essere presentata entro il 2 novembre 2001. L'agevolazione prevedeva la riduzione della sanzione di 1/5 rispetto alla disciplina generale di cui sopra.
Durata della concessione
Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee (articoli 21, Rd 1775/1933, così̀ come modificato dal Dlgs 152/1999, articolo 23, commi 7 e 8). La durata delle concessioni, tranne quelle di grande derivazione idroelettrica, non può eccedere i 30 anni (40 per uso irriguo).
Tale norma si applica anche alle concessioni già rilasciate al 13 giugno 1999. Se, per effetto dell'introduzione della durata, le concessioni già rilasciate sono scadute (cioè se sono trascorsi 30 anni dalla data di rilascio della stessa) possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché sia stata presentata domanda di rinnovo entro il 31 dicembre 2000.
Per quanto riguarda il prelievo da pozzi, oltre il regime concessorio, si applicano le seguenti disposizioni:
- domanda per la ricerca di acque sotterranee o scavo pozzi;
- denuncia pozzi.

