Il Dlgs 152/2006, nella sezione II della Parte terza (articolo 73) dispone che vengano individuati obiettivi di qualità ambientale e obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici significativi. Tali obiettivi di qualità, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientrano tra gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prioritari in materia di tutela delle acque dall'inquinamento tra cui la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e la tutela ed il risanamento delle acque superficiali e sotterranee.

 

L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

 

L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

 

Questo doppio sistema di obiettivi di qualità, già proposto dal Dlgs 152/1999, ma innovativo rispetto alla storica "Legge Merli", privilegia l'obiettivo della tutela e del risanamento delle acque non in maniera generalizzata su tutto il territorio nazionale, ma in relazione alle caratteristiche del corpo idrico ricettore e degli affluenti che vi recapitano.

 

Entro il 22 dicembre 2015 dovranno essere adottate, attraverso il Piano di tutela delle acque adottato dallo Stato, misure per conseguire una serie di obiettivi:

  • che sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
  • che sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'allegato 1 alla Parte terza del Dlgs 152/2006;
  • che siano mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità per specifica destinazione (indicati nell'allegato 2 alla Parte terza del decreto).

 

Le Regioni potranno definire obiettivi di qualità ambientale più elevati nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità. Per quanto riguarda invece gli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione, il Dlgs 152/2006 (allegato 2 alla Parte terza) individua per ciascun uso l'obiettivo di qualità.

Sono acque a specifica destinazione funzionale:

a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

 

 

In relazione alle acque destinate alla balneazione, le disposizioni del Dpr 8 giugno 1982, n. 470 cesseranno di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014, secondo quanto disposto dal Dlgs 30 maggio 2008, n. 116, nuovo provvedimento di riferimento nazionale.

Le norme tecniche adottate ai sensi del Dpr 470/1982 rimangono efficaci, se compatibili, fino a quando saranno sostituite da nuove disposizioni.

A tal proposito, il 25 maggio 2010 è entrato in vigore il Dm 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalirà e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116".

 

 

Corpi idrici sotterranei

Recentemente, con il Dlgs 16 marzo 2009, n. 30, entrato in vigore il 19 aprile 2009, il Legislatore ha dettato una disciplina specifica per i corpi idrici sotterranei definendo misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:

a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;

b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;

c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;

d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;

e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

Il Dlgs 30/2009 reca inoltre alcune modifiche alla Parte terza del Dlgs 152/2006, in particolare modificando le definizioni di "buono stato chimico", "buono stato quantitativo" e "falda acquifera", previsti dall'articolo 74 e introducendo, tra le altre, la definizione di "immissione indiretta nelle acque sotterranee": l'immissione, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo.

 

Più rilevanti sono le modifiche degli allegati ai quali tali definizioni si riferiscono e che dettano i criteri tecnici per valutare, appunto, se un corpo idrico sia in buono stato chimico e/o quantitativo.

In materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee (articolo 3), il decreto prevede che le Regioni, autorità competenti in materia, devono adottare standard di qualità ambientale e valori soglia indicati nell'allegato 3 al decreto medesimo. Tali obiettivi di qualità dovranno essere inseriti nei Piani di gestione di bacino e nei Piani di tutela e raggiunti entro il 22 dicembre 2015.

Nel caso di acque destinate al consumo umano, quindi assoggettato sia agli obiettivi fissati dall'allegato 9, Dlgs 152/2006 sia agli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 30/2009, le Regioni dovranno perseguire l'obiettivo più rigoroso, sempre entro il termine del 22 dicembre 2015. Le Autorità di bacino, e le Regioni (per i bacini a rilievo regionale), sulla base dei risultati dei monitoraggi, dovranno identificare le possibili tendenze di aumento degli inquinanti nei corpi idrici sotterranei a rischio, al fine di porre in essere azioni volte a limitare e/o prevenire ulteriori inquinamenti, eventualmente anche adottando misure più restrittive di quelle previste nella Parte terza del Dlgs 152/2006.

 

Per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, le Regioni dovranno inserire nei Programmi di misure (di cui all'articolo 116, Dlgs 152/2006) tutte le misure idonee ad impedire lo scarico di sostanze pericolose e non nelle acque sotterranee, per evitare il deterioramento delle stesse (articolo 7).

A tal fine l'allegato II del decreto riporta un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le Regioni possono escludere da tali misure gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono:

a) considerate essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

b) conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;

c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;

d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attività, che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità alla normativa vigente, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Infine il Dlgs 30/2009 prevede che nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 22 dicembre 2013, nei casi di deroga previsti dagli articoli 103 e 104 del Dlgs 152/2006 e nell'esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee dovranno tenere conto delle nuove disposizioni di tutela.