In materia di scarichi, il Dlgs 152/2006 nella sezione II della Parte III (artt. 73 e ss.) dispone che vengano rispettati:
— i valori limite agli scarichi fissati dallo Stato,
— e i valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore.
La fissazione di tali valori limite rientra tra gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prioritari in materia di tutela delle acque dall'inquinamento tra cui la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e il miglioramento dello stato delle acque.
Il Dlgs 152/2006, riprendendo quanto stabilito dalla vecchia normativa, differenzia lo scarico in relazione al luogo di immissione (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, corpi idrici di aree sensibili, reti fognarie) e prevede una nuova tipologia di scarico: quello di acque termali.
La normativa prevede che tutti gli scarichi devono essere autorizzati e che vengono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del Dlgs 152/2006.
L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai valori limite e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto degli impianti.
Le Regioni potranno definire valori limite diversi da quelli stabiliti nell'allegato 5 al decreto, ma non per le alcune sostanze indicate espressamente dalla legge.
Per quanto riguarda la "definizione di scarico", Il Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 (Articolo 74, comma 1, lettera ff) definisce lo scarico come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
Con la riscrittura della nozione di scarico, che reintroduce il presupposto della "mancanza di interruzione tra scarico e corpo recettore" si ritorna a quanto prevedeva il Dlgs 152/1999.
Questa precisazione ci suggerisce qualche considerazione in merito all'annoso dibattito relativo alla individuazione del confine tra acque reflue e rifiuti allo stato liquido nato in vigenza del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 che escludeva (articolo 8) dal regime dei rifiuti "le acque di scarico, esclusi i rifiuti liquidi".
In relazione a questa tematica, ricordiamo che secondo la più recente giurisprudenza (Cassazione sentenza 11 febbraio 2008, n. 6417) rientra nella disciplina delle acque la fase dello scarico, ossia dell'immissione diretta nel corpo recettore; ogni altro tipo di sversamento rientrerebbe invece nel concetto di rifiuto allo stato liquido (per esempio latte scaduto), il cui smaltimento deve essere autorizzato.
Secondo la Cassazione dunque (sentenza 16 gennaio 2008, n. 2264) in presenza di materiali liquidi di cui il detentore si disfi, abbia intenzione di disfarsi o sia obbligato a disfarsi, il parametro per individuare la disciplina applicabile è costituito dalla presenza o assenza di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore.
Tale parametro non è venuto meno dopo l'approvazione del Dlgs 152/2006, come confermato dal Dlgs 4/2008 che modifica, nel senso indicato da anni dalla giurisprudenza della Cassazione, la nozione di scarico che deve intendersi solo come "scarico diretto" ("l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni"). È quindi esclusa l'applicazione della normativa sulle acque al cd. "scarico indiretto" ossia quello che avviene periodicamente tramite autobotte o vasca, le quali devono poi essere periodicamente svuotate.
La nozione di scarico diretto così reintrodotta in maniera formale rende più semplice il riconoscimento del confine tra scarico idrico e rifiuto allo stato liquido e la conseguente disciplina applicabile:
| Scarico | Immissione del refluo nel corpo recettore tramite un sistema stabile di collettamento che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore senza soluzione di continuità |
| Rifiuto allo stato liquido | Immissione del refluo nel corpo recettore tramite un sistema "interrotto", ossia con soluzione di continuità (es: vasca di stoccaggio tra il luogo di produzione del refluo e il corpo recettore) |
Scarichi industriali, domestici e assimilabili
Il Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 aveva colmato le lacune della normativa precedente, e, abbandonando definitivamente la definizione di scarico proveniente da insediamento produttivo e da insediamento civile, aveva dettato una precisa nozione di "acque reflue industriali" la quale è stata poi ripresa quasi pedissequamente dal Dlgs 152/2006 (articolo 74, comma 1, lettera h), così come modificato dal Dlgs 4/2008).
Per "acque reflue industriali" si intende "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento" (articolo 2, lettera h), Dlgs 152/1999).
Le "acque reflue domestiche" invece, sono "le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche".
La definizione del concetto di "scarico di acque reflue industriali" è di rilevante importanza, come abbiamo già detto, soprattutto al fine di individuare il confine tra la normativa in tema di tutela di acque e quella in materia di rifiuti (e di evitare quindi le pesanti sanzioni previste dalla legge).
Il concetto di "attività commerciali o industriali" si riferisce a "qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico".
Si ritiene quindi che rientrino nella nozione di "acque reflue industriali" e devono quindi essere autorizzate, anche le acque di scarico provenienti da attività artigianali, commerciali e da prestazioni di servizi. Su questo punto si è espressa costante giurisprudenza (per tutte si vedano Cass. Pen. n. 20775 del 12 maggio 2003 e Cass. Pen. n. 42932 del 19 dicembre 2002).
È interessante infine anche il concetto di "acque assimilabili a quelle domestiche" vale a dire quegli scarichi apparentemente industriali ma che non provengono dalle attività sopra citate in quanto prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione, alla silvicoltura o all'allevamento di bestiame.
Sono assimilate alle acque reflue domestiche anche le acque:
- provenienti da imprese dedite alle attività sopra citate che esercitano anche atti— vità di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;
- provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
Adempimenti
Per essere conformi alla normativa vigente, gli scarichi di acque reflue industriali devono:
- essere espressamente autorizzati (non è sufficiente la sola richiesta di autorizzazione) e rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- rispettare i limiti di emissione;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente (come il divieto di diluizione);
- rispettare le prescrizioni in tema di prelievi e di controlli.
In particolare ricordiamo che in base a quanto previsto dall'articolo 101 del Dlgs 152/2006, tutti gli scarichi sono autorizzati e disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto.
L'autorizzazione può stabilire specifiche deroghe ai limiti di emissione e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto dell'impianto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
Le Regioni, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili potranno definire valori limite di emissione diversi da quelli stabiliti nell'allegato 5 al decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.
Non potranno essere stabiliti valori meno restrittivi di quelli indicati per alcune sostanze nelle seguenti tabelle dello stesso allegato 5:
- nella tabella 1 (limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);
- nella tabella 2 (limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili);
- nella tabella 5 (sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle Regioni, o da parte del gestore della fognatura, limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura);
- nella tabella 3A (limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi).
Scarichi di sostanze pericolose
Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano (articolo 108):
- agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del decreto,
- nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della Parte terza del Dlgs 152/2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche.
In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente fissa valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 nei casi in cui risulti accertato che i valori limite impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose. In tal caso si dovrà tener conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico.
Entro il 30 ottobre 2007 devono essere state inoltre attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda del Dlgs 152/2006 (Autorizzazione integrata ambientale).
Tali prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono anche la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto. Gli scarichi contenenti tali sostanze pericolose sono assoggettati alle specifiche prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'allegato.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 (cadmio, arsenico, cromo, fenoli etc) il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale (Titolo III-bis della Parte seconda del Dlgs 152/2006).
Nel caso di attività non rientranti nel campo dell'Aia, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

