a cura di Daria Oliva

con la redazione normativa di Reteambiente

Novembre 2011

 

 

L'inquinamento atmosferico di origine industriale o civile prodotto dalle attività umane può provocare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Al fine di evitare o almeno limitare tali effetti, il legislatore comunitario ha disciplinato questa materia attraverso quattro direttive (80/779/Cee, 83/884/Cee, 84/360/Cee e 85/203/Cee) le quali sono state recepite nell'ordinamento italiano con il Dpr 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di "qualità dell'aria in relazione a specifici agenti inquinanti e in materia di inquinamento prodotto dagli impianti industriali".

 

Il Dpr 203/1988 ha rappresentato fino al 2006 la disciplina di riferimento per l'inquinamento atmosferico nel nostro paese.

In seguito all'emanazione del nuovo Codice ambientale il quadro normativo di riferimento è notevolmente mutato. Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, nella Parte V dedicata alle norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (articoli 267-298), ha infatti abrogato la maggior parte dei provvedimenti fino ad allora vigenti e ha dettato una nuova disciplina sia in termini di limiti di emissione sia in termini di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

A partire dal 29 aprile 2006 sono stati infatti progressivamente abrogati secondo un regime transitorio:

 

Il Dlgs 152/2006 disciplina nella sua Parte V:

  • la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti e attività (Titolo I);
  • i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
  • le emissioni di Cov, composti organici volatili;
  • gli impianti termici civili (Titolo II);
  • le caratteristiche dei combustibili e il loro impiego (Titolo III).

 

La Parte V del Codice ambientale è corredata di 10 allegati, che riguardano rispettivamente:

  • i valori di emissione (allegato I);
  • i grandi impianti di combustione (allegato II);
  • le emissioni di Cov (allegato III);
  • gli impianti e le attività in deroga (allegato IV);
  • le polveri e le sostanze organiche liquide (allegato V);
  • i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione (allegato VI);
  • le operazioni di deposito della benzina e la sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione (allegato VII);
  • gli impianti di distribuzione di benzina (allegato VIII);
  • gli impianti termici civili (allegato IX);
  • la disciplina dei combustibili (allegato X).

 

Nel 2010 è poi stata la volta del già citato decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, decreto cd. "correttivo" del Codice ambientale, che, oltre a modificare le parti riguardanti Via, Vas e Ippc, ha modificato in modo incisivo la Parte V del Dlgs 152/2006. Ricordiamo anche il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 relativo alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa che ha dato attuazione alla direttiva 2008/50/Ce.

A livello comunitario segnaliamo i regolamenti Commissione Ue 756/2010/Ue e 757/2010/Ue che hanno modificato gli allegati del regolamento 850/2004/Ce sugli inquinanti organici persistenti e la direttiva Commissione Ue 2010/26/Ue in materia di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante.

 

Ai sensi del Dlgs 152/2006 per "inquinamento atmosferico" si deve intendere "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta alla introduzione (e non più alla "presenza", concetto presente nel Dpr 203/1988) nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente" (articolo 1, lettera a)); mentre per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (viene meno quindi il riferimento alla provenienza da un impianto) e qualsiasi scarico di Cov nell'ambiente. Vengono anche date le definizioni di "emissione convogliata", "emissione diffusa" ed "emissione tecnicamente convogliabile", risolvendo così non pochi dubbi interpretativi sorti in attuazione del previgente Dpr 203/1988.

 

 

La disciplina si basa su due principi cardine: l'obbligo di autorizzazione per tutti gli stabilimenti che possono provocare inquinamento atmosferico ed il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera.

 

L'obbligo di autorizzazione è previsto per l'installazione di un nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera o per il trasferimento o la modifica di uno esistente, fatte salve alcune tipologie di stabilimenti (tra cui quelli sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale) e per altri sottoposti a un regime autorizzatorio semplificato.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs 128/2010, in vigore dal 26 agosto 2010, la durata dell'autorizzazione ha ora durata decennale invece che quindicinale, con la possibilità per l'Autorità pubblica di imporne il rinnovo anche prima della scadenza. Una nuova domanda di autorizzazione deve accompagnare anche le semplici modifiche degli impianti, così come il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro.

 

I valori limite di emissione sono fissati per tipologia di stabilimenti e per sostanze e vengono definiti sia a livello statale che regionale. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità competente può altresì imporre limiti di emissione per ogni inquinante espressi come flussi di massa annui e comprendenti anche le citate emissioni diffuse.

 

 

Il Dlgs 152/2006, al pari del Dpr 203/1988 prevede una differente disciplina per gli stabilimenti "nuovi" (vale a direcostruiti dopo il 1° luglio 1988) e per quelli già esistenti (cioè che a quella data erano già in esercizio o costruiti o autorizzati) al fine di consentire un graduale adeguamento agli adempimenti previsti dalla legge. In aggiunta vengono considerati anche gli stabilimenti anteriori al 2006, ossia quegli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2006) erano autorizzati ex Dpr 203/1988 purchè in funzione entro i successivi 24 mesi oppure gli stabilimenti anteriori al 1988 la cui autorizzazione era stata aggiornata ai sensi dell'articolo 11 del Dpr 203/1988.  Si evidenzia che il riferimento agli "stabilimenti" (dove possono essere presenti più impianti e attività) è stato introdotto dal Dlgs 128/2010 in quanto nella versione originaria il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) individuava come oggetto della disciplina i singoli "impianti".

 

Una disciplina specifica viene inoltre prevista per i grandi impianti di combustione (di potenza termica o nominale pari a 50 MW) dagli articoli 273 e 274 del nuovo Dlgs 152/2006. In passato tali impianti erano disciplinati dal Dm 8 maggio 1989, dall'allegato III del Dm 12 luglio 1990 (entrambi abrogati ma che restano in parte in vigore fino al 1° gennaio 2008 per gli impianti anteriori al 2006) e dal Dpr 26 ottobre 2001, n. 416.

 

Da ultimo, il nuovo Dlgs 152/2006, abrogando il Dpcm 8 marzo 2002, detta una nuova disciplina per le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico e le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (articoli 292-298).

 

A disciplinare la materia delle emissioni in atmosfera di origine industriale è intervenuta la normativa riguardante l'inquinamento prodotto dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. L'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 (pubblicata sulla Guce 28 dicembre 2000 n. L 332) in materia di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133. Il provvedimento, che disciplina i valori limite di emissione, si applica agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente tra cui l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e i rischi per la salute umana.

Il Dlgs 128/2010 ha precisato che per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e le altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208.

Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale tale autorizzazione (disciplinata dal Titolo III-bis del Dlgs 152/2006 cosi come modificato dal Dlgs 128/2010) sostituisce l'autorizzazione alle emissioni sia ai fini della costruzione sia dell'esercizio.

Fino al 30 luglio 2005, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 133/2005, la normativa di riferimento era rappresentata dal Dm 19 novembre 1997, n. 503 (norme in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari) e dal Dm 25 febbraio 2000, n. 124, riguardante i valori limite di emissione e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi.

 

Infine, in base all'articolo 5 del regolamento 166/2006/Ce relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, "Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;".

Le modalità nazionali di attuazione del regolamento 166/2006/Ce sono state dettate dal Dpr 11 luglio 2011, n. 157, che impone ai gestori dei complessi coinvolti di comunicare all'Ispra le informazioni stabilite dalla disciplina Ue entro il 30 aprile di ogni anno.