La Parte V del Dlgs 152/2006 si prefigge come obiettivo la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Titolo I, dedicato alla prevenzione e alla limitazione dell'inquinamento atmosferico provocato da attività produttive, si applica agli stabilimenti, agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
Per stabilimento (definizione introdotta dal Dlgs 128/2010) si intende "un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni o movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".
Per impianto si intende "il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio".
Rientrano nel campo di applicazione del Titolo V del Codice ambientale anche gli impianti termici civili.
A quelli più inquinanti, ossia quelli aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW, si applica la disciplina del Titolo I. Agli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW si applica invece una disciplina meno restrittiva (contenuta nel Titolo II, Parte V del Dlgs 152/2006) che copre: i casi in cui è necessaria la denuncia di installazione o modifica degli impianti; le caratteristiche tecniche ed i valori massimi di emissione da rispettare; l'abilitazione che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici deve possedere per poter esercitare la propria attività professionale in modo lecito.
In base a quanto stabilito dal Dlgs 128/2010 (in vigore dal 26 agosto 2010), un impianto con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW è sempre considerato un unico impianto ai fini dell'applicazione delle norme autorizzatorie e dei valori limite.
Sarà però facoltà delle Autorità competenti stabilire, in sede di adozione dei piani e dei programmi di qualità dell'aria, valori limite più restrittivi a condizione che ciò sia necessario per perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa.
Mentre il Dlgs 152/2006 escludeva dal campo di applicazione della normativa gli impianti di incenerimento dei rifiuti disciplinati dal Dlgs 133/2005, il nuovo Dlgs 128/2010 ha stabilito che per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione.
I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 133/2005 e dei Piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base di quanto previsto dagli articoli 270 e 271 del Dlgs 152/2006. Resta ferma l'applicazione della disciplina di cui al Dlgs 152/2006 anche per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento nonché nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 214 (procedure semplificate per la costruzione di impianti per il recupero di rifiuti).
Per gli impianti sottoposti ad Aia (autorizzazione integrata ambientale), prima disciplinati dal Dlgs 59/2005, si applica quanto previsto dal nuovo Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 152/2006. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per tali impianti l'Aia sostituisce l'autorizzazione alle emissioni sia ai fini della costruzione che dell'esercizio.
La normativa non si applica agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV (impianti a emissioni scarsamente rilevanti, per le quali la Regione può richiedere la comunicazione di messa in esercizio). Per tali impianti e attività si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizione previste dai Piani e programmi o dalle normative regionali o provinciali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4.
Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori di tali impianti sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori misure eventualmente disposte.
La normativa in materia di emissioni in atmosfera non si applica neanche agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale e alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le disposizioni degli articoli 276 e 277.
| Il Dlgs 152/2006 aveva risolto alcuni dubbi interpretativi sollevati durante la vigenza della vecchia normativa. Ricordiamo infatti che il Dpr 203/1988 si applicava agli "impianti industriali" inquinanti e che il Dpcm 21 luglio 1989 aveva successivamente specificato che rientravano nel campo di applicazione anche gli impianti industriali di produzione di beni e servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 443/1985, nonché "gli impianti di pubblica utilità, che diano luogo a emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili".
Per le emissioni diffuse che non possono essere tecnicamente convogliate il Dm 12 luglio 1990 prevedeva che gli impianti dovevano essere "equipaggiati ed eserciti in modo da limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5". L'interpretazione della giurisprudenza aveva, nel tempo, notevolmente ampliato l'ambito di applicazione della normativa, affermando che il Dpr 203/1988 disciplinava la tutela della salubrità dell'aria e il controllo delle emissioni atmosferiche in relazione non solo agli impianti definibili industriali ai sensi dell'articolo 2195 C.c., ma anche a quelli non industriali. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Legislatore aveva voluto disciplinare anche gli altri impianti non industriali con uguale o maggiore potere inquinante, e quindi tutti gli impianti potenzialmente produttivi di emissioni in atmosfera. La Corte di Cassazione aveva quindi precisato che anche le emissioni di biogas provenienti da una discarica di rifiuti rientravano nel campo di applicazione del Dpr 203/1988. Era necessario però che le emissioni provenissero da un impianto fisso definito come "lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico a esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale". La convogliabilità delle emissioni prodotte, che era riferita a tutti gli impianti e non solo a quelli di pubblica utilità, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, doveva essere valutata in via ipotetica, ossia non era necessario che essa avvenisse in concreto, ma era sufficiente che vi fosse la possibilità tecnica di tale convogliamento, a prescindere da qualsiasi costo al riguardo (Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534). Con il Dlgs 152/2006, che dava nella sua prima formulazione una precisa defini zione di "impianto", il campo di applicazione della normativa in materia di inquinamento atmosferico era stato individuato con più precisione. Adesso, con l'entrata in vigore del nuovo Dlgs 128/2010, il riferimento non è più al singolo impianto ma alla nozione di "stabilimento" in cui possono essere presenti più impianti; viene data anche una definizione precisa di "emissione convogliata" e "emissione diffusa" (articolo 268, comma 1, lettere c) e d)). |
Si riporta di seguito il significato dei principali termini utilizzati nel corso di questa sezione.
Autorità competente La Regione o la Provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti; per le piattaforme off-shore l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione.
Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di Cov nell'ambiente.
Emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti.
Emissione diffusa: emissione diversa dall'emissione convogliata; per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i Cov contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell'allegato III alla Parte quinta del Dlgs 152/2006.
Emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.
Emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.
Effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm3/ora) previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito.
Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
Gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto.
Impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.
Inquinamento atmosferico Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta alla introduzione nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente (articolo 268, Dlgs 152/2006).
Migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare, ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni.
Stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.
Stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che é stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 203/1988;
Stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che é stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del Dpr 203/1988, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
Stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di stabilimento anteriore al 1988 e di stabilimento anteriore al 2006;
Valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.

