Tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, fatta eccezione per quelli esclusi dal campo di applicazione della legge (si veda articolo 267, commi 2 e 3, articolo 272 commi 1 e 5), devono essere autorizzati.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento e i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni (novità introdotta dal Dlgs 128/2010).

 

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti, è la Regione o la Provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalle leggi regionali quale autorità competente. Per le piattaforme off-shore l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione.

L'autorità competente per il controllo è l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire i controlli in via ordinaria circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni di legge.

 

Il Dlgs 152/2006 prevede un regime diverso per gli stabilimenti nuovi e per quelli esistenti.

Per stabilimenti esistenti si distingue tra:

Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle due definizioni sopra riportate.

 

 

Esclusioni

Non sono sottoposti ad autorizzazione (articolo 269, comma 10) gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse e a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento della Regione. Il Dlgs 128/2010 ha eliminato il riferimento a tutti gli altri impianti prima elencati nell'articolo 269.

 

Stabilimenti nuovi

I nuovi stabilimenti che producono emissioni in atmosfera devono essere autorizzati prima della loro realizzazione; non è prevista alcuna forma di autorizzazione tacita, né alcuna possibilità di attivazione senza la preventiva ed esplicita valutazione da parte dell'autorità competente.

Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo a un altro deve presentare alla Regione o alla Provincia autonoma competente una domanda di autorizzazione.

Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.

 

La domanda deve essere accompagnata:

  • dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione (novità introdotta dal Dlgs 128/2010) individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
  • da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività e che indica il periodo intercorrente previsto tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

 

Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, la Regione indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990, nel corso della quale si procede in via istruttoria a un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del Dpr 380/2001 e del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa comunicazione al Comune interessato (il quale può esprimere parere nei trenta giorni successivi), avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla richiesta. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

 

Se la Regione o l'autorità competente non si pronunciano nel termine di centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, di centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il Comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1 (impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Dpr 203/1988); in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse per un periodo non superiore a trenta giorni; decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma 8, della legge 241/1990 (il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida dell'amministrazione inadempiente).

 

 

Contenuto e durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del Dlgs 152/2006:

  • per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili: le modalità di captazione e di convogliamento;
  • per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento: i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
  • per le emissioni diffuse: apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

 

L'autorizzazione può inoltre stabilire, per ciascun inquinante, i valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. Per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale (indicati nell'allegato XII alla Parte II del Dlgs 152/2006) in tutti casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale (fatta salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, in materia di emissioni di Cov) non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.

 

L'autorizzazione stabilisce inoltre:

  • il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto (la messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni);
  • la data entro cui devono essere comunicati all'autorità i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve essere almeno di dieci giorni, salvi i casi di impianti che funzionano esclusivamente per periodi di durata inferiore (e ciò deve risultare dal progetto).

 

Entro sei mesi dalla messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato, l'autorità competente per il controllo effettuerà il primo accertamento in merito al rispetto dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ha una durata di quindici anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del rinnovo dell'autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia nei termini da parte del Ministero a cui sia stato richiesto di provvedere.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

 

L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al Dpr 203/1988 prima dei termini di cui all'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.

 

Il mancato adeguamento alle nuove prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di rinnovo dell'autorizzazione equivale all'esercizio dell'attività senza autorizzazione, ai sensi dell'articolo 279, Dlgs 152/2006. La Corte di Cassazione (sentenza 10 marzo 2009, n. 10518) lo ha affermato in una fattispecie relativa ad un impianto che produceva emissioni in atmosfera: le nuove prescrizioni imposte all'esercizio di un impianto devono infatti essere poste in essere nel termine prescritto dall'ente controllore; in caso contrario, la continuazione dell'attività deve ritenersi in violazione di legge.

 

Modifica dello stabilimento

Il gestore deve dare comunicazione all'autorità competente quando intende effettuare una modifica dello stabilimento.

Se la modifica è sostanziale il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione. Se invece di presentare una nuova domanda dà solo la comunicazione, l'autorità ordinerà al gestore di presentare una nuova domanda. L'autorità aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con una istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica.

Per "modifica" dello stabilimento (articolo 268, comma 1, lettera m) si intende l'installazione di un impianto o l'avvio di una attività presso uno stabilimento ovvero la modifica di uno di essi la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica o nell'autorizzazione. Rientra tra le modifiche anche quella relativa alle modalità di esercizio e ai combustibili utilizzati.

Per "modifica sostanziale" si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

 

La nuova autorizzazione aggiornata potrà contenere ulteriori prescrizioni rispetto a quella originaria.

Così ha precisato anche il Consiglio di Stato (sentenza 29 aprile 2009, n. 2746) il quale ha chiarito che la norma che prevede il procedimento autorizzatorio in questione (articolo 269, Dlgs 152/2006) è chiara nell'affermare che in caso di modifica sostanziale il gestore deve procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione con un procedimento del tutto analogo a quello previsto per il rilascio della autorizzazione originaria.

 

Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede ove necessario ad aggiornare l'autorizzazione esistente. Se non si esprime entro sessanta giorni il gestore potrà procedere alla esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità di intervenire successivamente.

 

Autocertificazione

Ricordiamo che la legge 23 marzo 2001, n. 93, all'articolo 18, ha previsto una serie di semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione Emas. Pertanto, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 761/2001/Ce e successive modifiche, possono, per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, usufruire dell'autocertificazione ex legge 15/1968. Possono cioè sostituire la nuova autorizzazione con un'autocertificazione resa alle autorità competenti.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento Emas, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti il certificato di iscrizione e quindi l'autorizzazione all'esercizio o alla gestione delle attività previste, e ha validità per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di decadenza della validità della registrazione.

Infine, per una corretta individuazione degli obblighi a cui l'impresa è soggetta, è opportuno verificare l'esistenza di norme regionali di settore che possono prevedere semplificazioni burocratiche e amministrative per le imprese.