Le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, erano disciplinate dal Dpcm 8 marzo 2002.
Il nuovo Dlgs 152/2006, nella Parte V, Titolo III ha istituito una nuova disciplina abrogando il citato Dpcm oltre all'articolo 2, comma 2, della legge 349/1986, al Dpcm 395/1991 e all'articolo 2 del Dl 7 marzo 2002 n. 22.
Il titolo III è stato inizialmente modificato dal Dlgs 9 novembre 2007, n. 205 recante attuazione della direttiva 2005/33/Ce in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Il Dlgs 128/2010 (in vigore dal 26 agosto 2010) ha poi introdotto una importante novità specificando che negli impianti industriali e termici civili non possono essere utilizzati combustibili che costituiscono rifiuti, anche se astrattamente rientranti in una delle categorie di combustibili leciti previste dal Dlgs 152/2006. La combustione di tali materiali quindi rientra nella normativa sui rifiuti.
La nuova disciplina prevista dagli articoli da 291 a 298, riguarda:
- i combustibili che possono essere utilizzati negli impianti e nelle attività che producono emissioni in atmosfera;
- i combustibili che possono essere utilizzati in tutti gli impianti termici civili;
- le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo;
- le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate a ottimizzare il rendimento di combustione;
- i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
Le definizioni da applicare ("olio combustibile pesante", "gasolio","metodo ASTM", "combustibile per uso marittimo", "olio diesel marino", "gasolio marino", "immissione sul mercato") sono contenute nell'articolo 292 del Dlgs 152/2006.
Le disposizioni si applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
Per quanto riguarda gli impianti e le attività industriali e gli impianti termici civili, vengono individuati i combustibili consentiti nell'allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006, che fissa anche le condizioni di utilizzo.
Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. Il Dlgs 128/2010 ha poi precisato che "I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla Parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della Parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della Parte quarta del presente decreto".
Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295 (così come modificato dal Dlgs 205/2007).
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell'allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.
Le prescrizioni per l'ottimizzazione del rendimento di combustione sono contenute nell'articolo 294, profondamente innovato dal Dlgs 128/2010.
Il sistema sanzionatorio ed i controlli sono dettati all'articolo 296 in base al quale chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del decreto 152/2006, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del Codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.
La sanzione prevista alla lettera b) si applica anche a chi effettua la combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni del decreto; in tal caso, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione è la Regione.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di rendimento di combustione (articolo 294) il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
Per gli impianti disciplinati dal titolo II si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2 (sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici a duemilacinquecentottantadue euro); la medesima sanzione si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2 (denuncia di installazione o modifica per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia).
In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.
I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
I controlli sul rispetto delle disposizioni normative in materia vengono effettuati per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).

