Le principali sanzioni previste dalla normativa nazionale per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel nuovo Dlgs 152/2006, sono riportate di seguito. È da sottolineare che in base alle modifiche introdotte dal Dlgs 128/2010 viene ristretta la fattispecie prevista e punita dall'articolo 279, comma 2 del Dlgs 152/2006 e coincidente con l'esercizio di un impianto con superamento dei valori limite di emissione: l'elemento oggettivo del superamento dei limiti si potrà considerare integrato solo in caso di difformità tra i valori misurati e quelli prescritti, rilevata mediante specifici metodi di campionamento e comunicata entro 24 ore alle autorità di controllo.

In base a quanto previsto dall'articolo 279, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 258 a € 1.032.

 

 

Nell'attuale disciplina, il reato di emissione non autorizzata viene meno solo con l'ottenimento della prescritta autorizzazione e non più con la mera richiesta della stessa, come previsto in precedenza dal Dpr 203/1988.

 

Il Dlgs 152/2006 infatti non distingue più tra impianti preesistenti e successivi alla sua entrata in vigore e pertanto il reato, iniziato sotto il vigore della previgente normativa e protrattosi sotto il vigore dell'attuale, deve essere sottoposto a quest'ultima disciplina in virtù del principio dell'unitarietà del reato. La sentenza della Corte di Cassazione 28 marzo 2008, n. 13225 chiarisce ulteriormente che, per poter procedere alla contestazione del reato di cui all'articolo 279, Dlgs 152/2006 è necessario specificare a quale ipotesi di reato, tra quelle ivi previste, si fa riferimento, stante le diverse sanzioni ad esse collegate.

 

Chi sottopone uno stabilimento a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, del Dlgs 152/2006, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 258 a € 1.032.

Chi sottopone uno stabilimento a una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.

 

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dall'allegato I, II, III o V alla Parte V del Dlgs 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicheranno le sanzioni previste per tali violazioni.

Si applicherà sempre la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In questo caso si aggiunge anche una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (Dlgs 121/2011).

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 1.032.

Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 1.032.

 

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1 (adeguamento alle nuove norme, e presentazione di una nuova domanda di autorizzazione), non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni, è punito con la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a € 1.032.

 

 

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276 (controllo delle emissioni di Cov derivanti dal deposito di benzina e dalla sua distribuzione), nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste precedentemente (commi da 1 a 6 dell'articolo 279), e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 (recupero di Cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di carburante) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.593 a € 154.937.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

In caso di recidiva viene sempre prevista la sospensione delle autorizzazioni in essere.

 

Un ulteriore strumento di natura repressiva per le condotte connesse all'inquinamento atmosferico, ma utilizzato anche per i fenomeni di inquinamento elettromagnetico, è rappresentato dall'articolo 674 del Codice penale, che prevede, tra le contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica, quella di "getto pericoloso di cose" e punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti" con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a 206,58 euro.

 

L'articolo 674 C.p., in seguito alla elaborazione della giurisprudenza, è stato per moltissimo tempo la norma più immediatamente e concretamente applicabile nei confronti dei fenomeni di inquinamento atmosferico. Vedremo se con il nuovo sistema sanzionatorio previsto dal Dlgs 152/2006 sarà ancora necessario ricorrere a tale strumento.

 

Il reato previsto dall'articolo 674 è di pericolo, per cui non è necessario che i fumi o l'emissione provochino un effettivo danno, essendo invece sufficiente l'attitudine del gas, del vapore o del fumo emesso a offendere, imbrattare, o molestare le persone, senza che vi sia la necessità di provare che si siano realmente verificati tali effetti (per tutte si veda Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 1997, n. 5912); ed è un reato istantaneo: non è necessaria la ripetizione di più atti mentre basta che l'emissione si verifichi una volta sola.

Oggetto di interpretazione è stato l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" al fine di individuare se l'integrazione del reato di cui all'articolo 674 C.p. potesse prescindere dalla natura illecita delle emissioni e/o fosse esclusa dall'esistenza di una autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività lesiva o dal superamento dei limiti tabellari.

Infatti, secondo l'orientamento fino a poco tempo fa prevalente della Cassazione "il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore, il regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività e il rispetto dei limiti tabellari non escludono di per sé la configurabilità della contravvenzione codicistica, in quanto le discipline antinquinamento non hanno legittimato qualsiasi emissione inferiore ai detti limiti". "Il reato di cui all'articolo 674 C.p. prescinde dall'osservanza o meno degli standard fissati per la prevenzione dell'inquinamento, e le normative anti-inquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi emissione inferiore ai limiti tabellari" (Cass. pen., Sez. III, 3 giugno 1994, n. 6598). Pertanto, se l'attività, benché autorizzata, produce emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità, alla luce dei parametri indicati dall'articolo 844 C.c., ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici, è configurabile il reato ex articolo 674 C.p., in quanto "non può ammettersi l'esercizio conforme alla regola di un'attività produttiva implicante la sopportazione di inconvenienti che eccedono i limiti della normale tollerabilità".

In seguito però la Corte di Cassazione sembra aver mutato orientamento sostenendo che "non è configurabile il reato di cui all'articolo 674 C.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione ‘nei casi non consentiti dalla legge' costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. È quindi indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge".

Nell'occasione la Corte ha anche affermato che, allorché le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità, si applica la norma civilistica di cui all'articolo 844 C.c. (Corte di Cassazione, I Sez., 7 luglio 2000, n. 8094 e Corte di Cassazione, III Sez., 3 marzo 2004, n. 9757).

Di recente la Cassazione con la sentenza 15 aprile 2009, n. 15734 ha meglio specificato questo suo nuovo orientamento, affermando che il reato di getto pericoloso di cose di cui all'articolo 674 C.p. si realizza non solo in caso di emissioni inquinanti superiori ai limiti di legge, ma anche qualora sia superato il limite della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 C.c.

La Cassazione, nella citata pronuncia, ha affermato che qualora le emissioni provochino molestie intollerabili, pur non superando i limiti di legge, il gestore dell'impianto è tenuto ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per evitarle. Nel caso di specie, i vapori erano il risultato del ristagno del carburante dei pozzetti d'ispezione nei quali il gestore non aveva inserito appositi strumenti di misurazione della capacità residua degli stessi.

 

Anche le emissioni odorifere moleste possono essere sanzionate in base all'articolo 674 C.p., e anche quando provengono da un'industria la cui attività sia stata autorizzata.

 

In merito a questo fenomeno, interessante è una sentenza del Tribunale di Mantova che ha affermato la sussistenza della lesione del diritto alla salute ogniqualvolta venga accertata l'intollerabilità delle emissioni e la loro concreta lesività per il riposo e la quiete di ogni soggetto interessato; e ciò "a prescindere dal rispetto delle disposizioni pubblicistiche in tema di emissioni da parte dell'attività produttiva" e anche in assenza di prove dell'esistenza di una patologia vera e propria (Trib. di Mantova, 5 novembre 2004).

Le emissioni di calore, invece, non sono assimilabili a quelle di gas, fumi e vapore previsti dalla fattispecie di reato di cui all'articolo 674 C.p. e pertanto non sono punibili ai sensi della normativa vigente. La Cassazione (sentenza 4 marzo 2009, n. 9853) ha, infatti, affermato che tali immissioni di calore (nella specie derivanti dall'attività di panificazione) non costituiscono reato in quanto il disposto dell'articolo 674 C.p. è chiaro nel prevedere come fattispecie punibili solo le ipotesi di emissioni di gas, vapori o fumo non consentite dalla legge e atte ad offendere, molestare o imbrattare le persone. Inoltre, aggiunge la Corte, nel caso nemmeno trattasi di vera e propria "emissione" di calore, trattandosi piuttosto di propagazione dello stesso attraverso un corpo solido (canna fumaria).