a cura della redazione normativa di Reteambiente

Novembre 2011

 

 

Il Dlgs 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito a far data dal 29 aprile 2006 il Dlgs 22/1997 (cosiddetto "Decreto Ronchi") compreso l'articolo 17 recante norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Tale articolo, attuato con l'entrata in vigore del Dm 25 ottobre 1999, n. 471 che contiene i limiti massimi di concentrazione superati i quali si incorreva in una situazione di "contaminazione" necessaria per far scattare l'obbligo di bonifica, viene sostituito dal nuovo "Codice ambientale" con un intero titolo dedicato alla "Bonifica di siti contaminati" (il titolo V, articoli 239-253) composto da 15 articoli e 5 allegati; riferimenti importanti in materia si trovano anche nelle disposizioni transitorie e finali (articoli 265 e 266) e negli articoli relativi alla prevenzione ambientale e al ripristino ambientale (articoli 304 e seguenti).

 

La nuova disciplina di cui al Dlgs 152/2006 è riferita ai "siti contaminati" e non più ai siti inquinati, come faceva il Dm 471/1999. La contaminazione di un sito costituisce un elemento di certezza maggiore rispetto all’alterazione dello stato di qualità ambientale (inquinamento).

La principale novità del nuovo sistema, comunque, risiede nell’analisi di rischio sanitaria sito-specifica al fine di individuare:

a) se un sito è o meno contaminato;

b) gli obiettivi della bonifica per i suoli e le acque.

 

Ricordiamo infine che in base all'articolo 264 del Dlgs 152/2006 i provvedimenti attuativi del Dlgs 22/1997, compresi quelli relativi all'articolo 17, sono abrogati a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del Dlgs 152/2006.

 

 

Obbligo di bonifica

 

Per stabilire quando scatti l'obbligo di bonifica il Dlgs 152/2006 utilizza un criterio misto che parte con dei valori tabellari di screening definiti "concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)" e, nel caso di un loro superamento, prosegue con l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito-specifica che serve a determinare le "concentrazioni soglia di rischio (Csr)", al cui superamento scatta la messa in sicurezza e la bonifica.

 

Quindi, il sito è "potenzialmente contaminato" quando uno o più valori delle sostanze inquinanti rilevate risultino superiori ai valori Csc contenuti nell'allegato 5 (agli allegati della parte IV, titolo V, Dlgs 152/2006) per suolo e sottosuolo — diversi a seconda se il sito è ad uso verde pubblico, privato e residenziale o ad uso commerciale e industriale — e per le acque sotterranee (per le acque superficiali nessuna menzione).

Una nota finale che recita "per le sostanze non esplicitamente indicate in tabella 1 i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicativi per la sostanza tossicologicamente più affine" trova posto solo nella tabella 1 relativo al suolo.

 

Una volta accertato il superamento dei valori Csc diventa obbligatoria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio specifica che, condotta nel rispetto dei criteri generali contenuti nell'allegato 1 (agli allegati della parte IV, titolo V, Dlgs 152/2006) porta alla determinazione dei Csr che rappresentano i limiti di accettabilità per il sito.

 

Se anche i valori Csr risultano superati il sito diventa ufficialmente "contaminato" e sono necessarie la messa in sicurezza e la bonifica.

 

 

Procedure

 

L'articolo 242 del Dlgs 152/2006 si intitola "Procedure operative ed amministrative" e stabilisce l'iter procedurale da seguirsi per accertare se un sito sia contaminato e, nel caso di risposta positiva, per attuare gli obblighi di bonifica.

L'ipotesi standard presa in considerazione dalla disposizione è quella che fa capo al responsabile del potenziale inquinamento in quanto prevede che entro 24 ore dal verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile metta in opera le misure necessarie di prevenzione dandone immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione nonché al Prefetto della Provincia.

 

La procedura delineata dall'articolo 242, che vale anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della contaminazione, viene richiamata da altri articoli del Dlgs 152/2006 relativi a procedimenti che non prendono spunto dalla denuncia del responsabile dell'inquinamento, e precisamente:

 

  • dall'articolo 244 del Dlgs 152/2006, quando l'obbligo di bonifica scatta a seguito di un controllo da parte delle autorità competenti i quali accertino una situazione di contaminazione del sito (livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione). In tal caso sarà un'ordinanza dell'autorità a dare inizio alle procedure.
  • dall'articolo 245 del Dlgs 152/2006, quando gli interventi di bonifica scattano su iniziativa degli interessati non responsabili.

Quindi sono tre le modalità di attuazione dell'intervento:

a) Comunicazione del responsabile dell'inquinamento

ex articolo 242

effettuata dal responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito

b) Comunicazione della P.a.

ex articolo 244

effettuata dall'autorità competente che rileva la situazione di contaminazione

c) Comunicazione degli interessati non responsabili

ex articolo 245

effettuata ad iniziativa dell'interessato (proprietario o gestore del sito)

 

Come analizzeremo meglio in seguito, in questa ultima ipotesi, se la comunicazione è avvenuta entro il 29 ottobre 2006 (sei mesi dall'entrata in vigore della Parte IV del Dlgs 152/2006) l'obbligo di bonifica decorre dalla data definita dalla Regione in base alla pericolosità del sito.

 

Esclusioni

 

L'articolo 239, comma 2 del Dlgs 152/2006 stabilisce che le disposizioni del Titolo V non si applicano:

 

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte IV dello stesso decreto (qualora a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale);

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

 

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso devono invece essere disciplinati dalle Regioni con appositi piani. In questo caso vengono comunque fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale: ciò non era previsto nel Dm 471/1999. Tale affermazione risulta, tuttavia, di non chiara applicazione: essa sta a significare che nell’ambito delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale si dovrà tenere conto anche dell’inquinamento diffuso su aree pubbliche e private?

In effetti, da parte di vari soggetti impegnati nei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin), è stata proposta la valutazione del "fondo antropizzato" al fine di valutare le Csc tipiche dell’area in questione. Tuttavia è d’uopo osservare a tal proposito che da parte degli enti preposti alla valutazione dei progetti di bonifica dei Sin si è ritenuto che la valutazione del fondo antropico/naturale attenga alla presenza nei suoli di microinquinanti metallici e metalloidi e più difficilmente a quello delle sostanze organiche, in quanto è estremamente complessa quest’ultima valutazione.

 

Si segnala che sul sito dell’Apat è disponibile un documento elaborato dall’Istituto superiore di sanità e dall’Apat stessa che reca i principi e i criteri metodologici per l’individuazione di detto "fondo naturale/antropico" per i metalli pesanti e metalloidi nei suoli.

 

 

Alcuni aspetti rilevanti

 

Riteniamo utile segnalare le previsioni dell'articolo 253 del Dlgs 152/2006:

 

  • gli interventi di bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250 (cioé nei casi in cui non provvedano il responsabile, il proprietario né alcun interessato). Tale onere viene iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica;

  • le spese sostenute per le attività di bonifica e ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse (ex articolo 2748 C.c. che può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile;

  • il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito incolpevole solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di identificare il soggetto responsabile ovvero l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità; in ogni caso il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi;

  • gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del 50% delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Tali contributi non costituiscono onere reale sui siti né sono assistiti da privilegio speciale immobiliare.