La procedura "standard" per la bonifica dei siti contaminati è quella che muove dall'obbligo posto a carico di qualsiasi soggetto responsabile di un inquinamento di comunicare alle autorità il verificarsi dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.
Abbiamo visto come a siffatta procedura se ne affianchino altre due: quella che segue ad un'ordinanza da parte delle autorità competenti e quella ad iniziativa dell'interessato non responsabile della potenziale contaminazione.
Soggetti obbligati
L'articolo 242 del Dlgs 152/2006 si intitola "Procedure operative ed amministrative" e stabilisce che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione nonché al Prefetto della Provincia.
Tale procedura vale anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della contaminazione.
L'articolo individua quindi nel "responsabile dell'inquinamento" il soggetto che dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi necessari alla bonifica del sito sancendo un altro principio fondamentale: l'obbligo di bonifica "scatta" anche in conseguenza di un fatto accidentale. Tradotto in termini di adempimenti per le aziende ciò significa che il responsabile dovrà bonificare non solo a seguito del verificarsi di un fatto illecito o di un accertamento/controllo da parte delle autorità di volta in volta competenti, ma anche a seguito di un incidente, senza, cioè, che si venga a configurare un evento colposo o doloso da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento.
Per comprendere cosa si intenda con "verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito" bisogna far riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 240 dello stesso Dlgs 152/2006 ed, in particolare, alla lettera d) che definisce un sito come "potenzialmente inquinato" quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) riportati nell'allegato 5 (agli allegati della parte IV, titolo V, Dlgs 152/2006).
Tempi e procedure
Analizziamo nello specifico quali sono gli obblighi a carico del "soggetto responsabile".
A. Entro 24 ore successive all'evento o all'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione
- Adozione delle misure necessarie di prevenzione
- Comunicazione del potenziale danno ambientale e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto della Provincia (che entro le successive 24 ore informa il MinAmbiente)
| La comunicazione non appena pervenuta al Comune abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi. |
B. Entro 72 ore successive all'evento (cioé entro le 48 ore successive allo scadere del punto A)
- Svolgimento dell'indagine preliminare (nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare vanno individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte)
— Non superamento Csc
Conclusione del procedimento con invio autocertificazione al Comune, ferma restando l'attività di verifica e controllo dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni
— Superamento Csc
Comunicazione immediata a Comune e Provincia con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate.
Nei successivi 30 giorni, presentazione a Comune, Provincia e Regione del piano di caratterizzazione.
Nei successivi 30 giorni la Regione convoca la Conferenza di servizi ed autorizza il piano di caratterizzazione, anche con prescrizioni.
La documentazione relativa al piano di caratterizzazione va trasmessa alla Provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ai fini dei controlli.
L'autorizzazione della Regione costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione e sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica amministrazione.
| I criteri generali per la caratterizzazione dei siti inquinati sono contenuti nell'allegato 2 (allegati della parte IV, titolo V) del Dlgs 152/2006. |
C. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione
- Presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, sulla base delle risultanze della caratterizzazione.
- Nei successivi 60 giorni la Regione approva il documento di analisi di rischio tramite delibera della Conferenza di servizi.
| I criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica sono contenuti nell'allegato 1 (allegati della parte IV, titolo V) del Dlgs 152/2006. |
— Non superamento Csr
La Conferenza di servizi dichiara concluso il procedimento.
La Conferenza di servizi può prescrivere un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento entro 60 giorni dall'approvazione del documento di analisi di rischio. Il piano deve individuare: a) parametri da sottoporre a controllo; b) frequenza e durata del monitoraggio.
— Superamento Csr
Il superamento viene riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e viene comunicato all'Ufficio tecnico erariale competente.
D. Entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio
- Presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale).
- La Regione, acquisito il parere di Provincia e Comune tramite Conferenza di servizi, approva il progetto entro 60 giorni dal suo ricevimento (termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato) anche con prescrizioni ed integrazioni.
La documentazione relativa al progetto operativo va trasmessa alla Provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ai fini dei controlli.
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I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (Batneec — Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'allegato 3 alla parte quarta del presente decreto
La Provincia accerta e certifica il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto, sulla base di una relazione tecnica dell'Arpa; qualora la Provincia non rilasci la certificazione entro 30 giorni dalla delibera di adozione (si presume "regionale", si veda l'articolo 242, comma 13), al rilascio deve provvedere la Regione.
La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.
In estrema sintesi la tempistica è quindi la seguente: 72 ore se non superamento Csc + tempi monitoraggio 13 mesi se superamento Csc e se si accerta dopo caratterizzazione e analisi di rischio che non ci sono superamenti della Csr. Tali tempi prevedono anche la fase del monitoraggio 18 mesi nel caso di superamento della Csr |
Nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provveda e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, gli interventi che risultassero necessari ai sensi della normativa sono adottati dal Comune competente territorialmente e, ove questo non provveda, dalla Regione (articolo 250 intitolato "Bonifica da parte dell'amministrazione").
L'articolo 242, comma 11 del Dlgs 152/2006 preve che nel caso di
— eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto (29 aprile 2006) che
— si manifestino successivamente a tale data e
— in assenza di rischio immediato per l'ambiente e la salute pubblica
il soggetto interessato deve comuniare alla Regione, alla Provincia e al Comune l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle Csc ed applica le procedure di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (Csr) e seguenti.
Accordi di programma
In base all'articolo 246 del Dlgs 152/2006 i soggetti obbligati agli interventi ed i soggetti comunque interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esercuzione degli interventi mediante la stipulazione di appositi accordi di programma con le amministrazioni competenti; a tal fine
| Soggetti | Tempi | Amministrazioni competenti |
| Tutti i soggetti obbligati | entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242 | con le amministrazioni competenti |
| Per i soggetti che contestualmente bonifichino una pluralità di siti sul territorio di più Regioni | entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242 | con le Regioni interessate |
| Per i soggetti che contestualmente bonifichino una pluralità di siti su tutto il territorio nazionale | entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242 | con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni |
| Più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale | entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242 | con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni |
Il Dm 471/1999 prevedeva un tempo massimo per la stipula degli accordi di programma (solo per la fattispecie 2) e 3)) di 12 mesi dall’entrata in vigore del Dm stesso. Ora i tempi si dilatano, poiché i termini decorrono dall’approvazione del documento di analisi di rischio e soprattutto gli accordi di programmi (con dilazione dei tempi di intervento) si applicano a tutti i soggetti obbligati.
Pertanto, di fatto la tempistica prevista all’articolo 242 per i soggetti obbligati alla bonifica viene del tutto modificata ove tali soggetti stipulino con le amministrazioni competenti appositi accordi di programma.
Regime transitorio
Per quanto riguarda il regime transitorio, l’articolo 265 del Dlgs 152/2006 contiene aspetti estremamente rilevanti, e precisamente afferma:
"4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti".
Il Legislatore ha così permesso la riapertura delle procedure amministrative per tutte le "bonifiche" non realizzate (è da intendersi "bonifiche concluse" con il relativo atto di certificazione da parte della Provincia?) alla data di entrata in vigore della Parte quarta del Dlgs 152/2006.
Si evidenzia che ad oggi quasi tutti i procedimenti di bonifica aperti e anche con "progetti definitivi" approvati con il relativo decreto ministeriale, ma non eseguiti, sono stati riaperti, con richiesta da parte del soggetto obbligato di transitare nella nuova disciplina dettata dal Dlgs 152/2006, e cioè rimodulando l’obiettivo di bonifica sulla base di una analisi di rischio. Nella maggior parte dei casi detta rimodulazione è avvenuta eseguendo una analisi di rischio basata sui dati della caratterizzazione effettuata in base al Dm 471/1999, quindi avendo a disposizione unicamente dati riguardanti il livello di contaminazione delle matrici ambientali suolo e acque sotterranee, e non i dati sito specifici caratterizzanti il sito dal punto di vista geologico, idrogeologico, di comportamento degli inquinanti ecc. Quindi nell’analisi di rischio per le caratteristiche sitologiche si fa ricorso prevalentemente a dati di default e pertanto detta analisi di rischio non è conforme ai dettami del Dlgs 152/2006, che richiede esplicitamente una analisi di rischio sito-specifica.
Peraltro l’applicazione di un modello di analisi di rischio utilizzando dati di input non sito-specifici bensì di default i quali sono improntati su stime conservative, non sempre potrebbe portare ad ottenere un valore più alto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) riportate nell’allegato 5. Quindi non sempre potrebbe essere utile e conveniente una riapertura della procedura di bonifica già approvata.

