Suddividiamo per comodità di lettura le definizioni contenute nell'articolo 240 del Dlgs 152/2006 tra quelle relative alla verifica della contaminazione del sito e quelle relative alle attività di bonifica da mettere in atto:

 

Contaminazione

 

  • analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

 

  • concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

 

  • concentrazioni soglia di rischio (Csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

 

Quindi i valori tabellari diventano concentrazioni soglia di contaminazione, il cui superamento richiede una caratterizzazione del sito e conseguentemente l’applicazione dell’analisi di rischio. Anche nel nuovo testo viene fatto riferimento ai valori del fondo naturale/antropizzato (fondo esistente), che vengono esplicitamente applicati a tutti i parametri. Ciò presumibilmente ha portato e potrà portare a qualche problematica applicativa, come sopra detto.

I livelli di concentrazione accettabili per il sito vengano stabiliti in base all’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica; il superamento di detti livelli di accettabilità comporta la necessità di intervenire con misure di messa in sicurezza del sito e seguentemente con la bonifica. Tale Csr costituirà, ovviamente, anche il valore obiettivo. Quindi anche nel nuovo testo il valore intervento e il valore obiettivo coincidono, essendo entrambi costituiti dalla Csr; quest’ultima però non è di natura tabellare, bensì ricavata tramite l’analisi di rischio sito specifica.

 

  • inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

 

  • sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

 

  • sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

 

  • sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

 

  • sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

 

  • sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

 

  • sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr).

 

Tale definizione è forse più chiara rispetto a quella riportata nel Dm 471/1999, che faceva riferimento unicamente ad una potenzialità di rischio per la salute umana e per l’ambiente determinato in base alle attività antropiche svolte sul sito in questione, mentre il nuovo testo afferma in modo deterministico che un sito è potenzialmente inquinato quando vi è un superamento della Csc, cioè un superamento dei valori tabellari riportati nell’allegato 5.

Purtroppo, però, nulla viene detto su come accertare tale superamento delle Csc: basterà anche un solo punto di campionamento? Ciò, come è intuibile, è un aspetto dirimente e molto delicato, in quanto costituisce un elemento decisivo per far rientrare o meno un sito tra quelli contaminati da sottoporre a bonifica. A tal proposito nulla viene detto nel Dlgs 4/2008, secondo Correttivo.

 

Bonifica del sito

 

  • bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);

 

  • condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni;

 

  • messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) (N.d.R.: si veda "condizioni di emergenza) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

 

  • messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

 

  • messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

 

  • misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

 

  • misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

 

Tali definizioni derivano dalla Parte sesta – Titolo I "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente", articolo 302 "Definizioni", rispetto alla quale il Legislatore ha tentato una interconnessione con la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, senza tuttavia riuscire pienamente nell’intento.

La messa in sicurezza operativa si riferisce invece ai siti con attività in esercizio, e ciò non era contemplato nel precedente ordinamento, tuttavia non vengono esplicitate chiaramente le differenze, ad esempio, tra gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via provvisoria e le misure di riparazione.

La definizione di messa in sicurezza permanente è completamente differente da quella riportata nel Dm 471/1999, che lo riferiva unicamente ai casi in cui nel sito vi era presenza di rifiuti non rimovibili a costi sopportabili. Il Dlgs 152/2006, invece, permette di applicare misure di sicurezza permanente in qualunque contesto e in tale caso prevede idonei piani di monitoraggio e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

 

  • ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.