La terza e ultima ipotesi di procedura di bonifica è prevista dall'articolo 245 del Dlgs 152/2006 che si intitola "obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione".
L'articolo stabilisce che le procedure la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di un'area contaminata possono essere comunque attivate su iniziati dei soggetti "interessati non responsabili".
Soggetti obbligati
L'articolo 245, comma 1 del Dlgs 152/2006 stabilisce che le procedure di bonifica possono essere comunque attivate su iniziati dei soggetti "interessati non responsabili"; il comma 2 specifica che, fatti comunque salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione, "il proprietario o il gestore dell'area" che rilevi il superamento o il pericolo di superamento delle Csc, deve obbligatoriamente attivarsi per l'avvio delle procedure.
Tempi e procedure
Qualora il proprietario o il gestore dell'area rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) deve:
— darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune competenti;
— attuare le necessarie misure di prevenzione di cui all'articolo 242.
La Provincia deve sentire il Comune ed attivarsi per identificare il responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.
| È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.
In tale caso, ex articolo 253, comma 4 del Dlgs 152/2006 il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. |
L'articolo 245, comma 3 del Dlgs 152/2006 stabilisce che qualora i soggetti interessati abbiano provveduto entro il 29 ottobre 2006 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del Dlgs 152/2006) ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla Regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine. |
Una volta individuato il responsabile dell'inquinamento bisogna quindi far riferimento alle "procedure operative ed amministrative" stabilite dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006 (si veda la pagina sulle "Procedure operative e amministrative").

