Accanto all'ipotesi "standard" ovvero quella prevista dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006 e che si concretizza nell'immediato obbligo di comunicazione alle autorità competenti da parte del responsabile stesso dell'inquinamento, se ne aggiunge un'altra, quella prevista dall'articolo 244 dello stesso Dlgs 152/2006: l'obbligo di bonifica scatta anche a seguito di un controllo da parte delle autorità competenti che rilevano una situazione di contaminazione del sito — superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc). In tal caso sarà un ordinanza dell'autorità a dare inizio alle procedure.
Soggetti obbligati
L'articolo 244 del Dlgs prevede che qualora le Pubbliche amministrazioni accertino nell'esercizio delle proprie funzioni che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) riportati nell'allegato 5 (degli allegati della parte IV, titolo V) devono darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune competenti.
A seguito di tale comunicazione la Provincia, con apposita ordinanza, diffida il responsabile della "potenziale contaminazione" a provvedere ai sensi del titolo V sulla bonifica dei siti inquinati; l'ordinanza viene notificata anche al proprietario del sito.
Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda anche il proprietario del sito né un altro soggetto interessato, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, saranno adottati dalla Regione o dal Comune in conformità dell'articolo 250 ("Bonifica da parte dell'amministrazione").
Tempi e procedure
Individuazione da parte della Pubblica amministrazione di un sito in cui viene accertato che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc)
Comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti
La Provincia, ricevuta la comunicazione:
— svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento;
— sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. L'ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile, o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati ex articolo 250 dal Comune competente territorialmente e, ove questo non provveda, dalla Regione. |
Come appena visto, l'ordinanza della Provincia diffida il responsabile della potenziale contaminazione "a provvedere ai sensi del presente titolo".
Bisogna quindi far riferimento all'articolo 242 del Dlgs 152/2006 che contiene le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti (si veda la pagina sulle "Procedure operative e amministrative"), tenendo presente il fatto che il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione è già stato accertato dalla Pubblica amministrazione.

