Acque di falda
L'articolo 243 del Dlgs 152/2006 stabilisce due importanti disposizioni in materia di acque di falda:
a) le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza (a seguito del "chiarimento" ad opera della legge 13/2009) di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto (vengono così in pratica assimilate ad uno scarico);
Quindi le acque emunte e trattate potranno essere assimilate ad uno "scarico". Tuttavia è d’uopo osservare che tra lo standard di qualità per le acque profonde e quello relativo allo scarico vi possono essere differenze anche notevoli (anche 1-2 ordini di grandezza). Ciò, alle estreme conseguenze, porterebbe ad affermare che potrebbe essere sufficiente emungere le acque profonde contaminate e ove esse corrispondessero allo standard di qualità fissato per lo scarico di acque reflue industriali, verrebbero direttamente scaricate in corpo idrico superficiale, senza bisogno di alcun trattamento. È comprensibile come questo sia in antitesi con il concetto di "bonifica".
Sul punto, è utile ricordare che il Tar Veneto, Sez. III, con ordinanza 20 giugno 2007, n. 418, ha ritenuto che "(...) l’attività di asporto delle acque di falda, (...) e cioè drenando direttamente, prima ancora di avviare le attività di scavo, le acque stesse, le quali vengono emunte da motopompe, convogliate in una scolina e riversate tal quali nel fiume Po, senza venire in contatto con i possibili inquinanti risultanti dall’attività di cantierenon configura uno scarico ex articolo 74, lettera ff) del Dlgs 152/2006, poiché tali acque non sono definibili come reflue industriali, non venendo ad interferire in nessuna forma con l’attività di cantiere". |
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 — divieto generale di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo — ed ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/ reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate (con la previsione viene aperta la possibilità di effettuare trattamenti "on site").
Aree agricole
L'articolo 241 del Dlgs 152/2006 rimanda la definizione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.
A più di cinque anni di distanza tali procedure per la bonifica delle aree agricole continuano ad essere assenti, e ciò ha ingenerato e ingenererà non pochi problemi.
Aree di ridotte dimensioni
L'articolo 249 del Dlgs 152/2006 stabilisce che per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate riportate nell'allegato 4 (allegati della parte IV, titolo V) dello stesso Dlgs 152/2006.
L' allegato fissa nella premessa il proprio campo di applicazione: situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (Csc) per i siti di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, di superficie comunque non superiori a 1000 m2 |
Nel caso di superamento dei valori concentrazioni soglie di contaminazione (Csc), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito al Comune, alla Provincia ed alla Regione.
A questo punto si possono verificare tre situazioni:
a) gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riportano i valori di contaminazione sotto le Csc
Il responsabile aggiorna la comunicazione entro 30 giorni integrandola con una relazione tecnica che descriva gli interventi ed autocertificando l'avvenuto ripristino, con annullamento della comunicazione
b) Qualora oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica
il responsabile può scegliere tra:
b1) Bonifica riportando i valori di contaminazione ai livelli di soglia di contaminazione (Csc), o
b2) Bonifica portando i valori di contaminazione ai livelli di rischio (Csr) effettuando l'analisi di rischio sito specifica nel rispetto dei criteri generali contenuti nell'allegato 1 (allegati della parte IV, titolo V) del Dlgs 152/2006.
In ogni caso il responsabile deve presentare un unico progetto di bonifica che deve essere approvato alle autorità competenti entro 60 giorni dalla presentazione, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.
c) Qualora venga riscontrato una contaminazione della falda
il responsabile deve presentare un unico progetto di bonifica che contiene:
— descrizione della situazione di contaminazione;
— eventuali intervenza di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione;
— gli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica per portare la contaminazione ai valori di Csr.
Il progetto deve essere approvato alle autorità competenti entro 60 giorni dalla presentazione, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.
La quarta e ultima parte dell'allegato contiene le "Procedure tecniche e operative" relative a:
— attività di messa in sicurezza d'emergenza (in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione o nulla osta eventualmente necessario per l'intervento);
— caratterizzazione del sito (sono sufficienti 3 perforazioni da attrezzare eventualmente a piezometro e possibilità di utilizzare indagini indirette — rilievi geofisici, soil gas survey, ecc... — a integrazione di quelle dirette);
— analisi di rischio sito-specifica (rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato 1);
— bonifica (considerazioni non solo tecniche ma anche economiche).
Siti con attività in esercizio
La definizione di "sito con attività in esercizio" contenuta nell'articolo 240 del Dlgs 152/2006 — siti con attività produttive, industriali e commerciali, nonché le aree pertinenziali e quelle accessorie — risulta molto ampia comprendendo anche "le attività di mantenimento e tutela del patrimonio".
Le conseguenze pratiche di tale inquadramento sono contenute:
a) nell'articolo 242, comma 9 il quale prevede che la messa in sicurezza operativa riguardante tali siti garantisce una adeguata sicurezza sanitaria/ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti (i relativi progetti devono essere accompagnati da accurati piani di monitoraggio e devono indicare se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario la bonifica o la messa in sicurezza permanente).
| Ricordiamo che in base all'articolo 240, comma 1, lettera n) la "messa in sicurezza operativa" riguarda gli interventi eseguiti in siti con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza "in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione di attività". |
b) nell'articolo 242, comma 10 il quale prevede che in relazione alle attività di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in tali siti, la Regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela sanitaria/ambientale, assicura in sede di approvazione del progetto che i suddetti interventi risultino compatibili con la prosecuzione della attività.
Siti soggetti a sequestro
L'articolo 247 del Dlgs 152/2006 prevede che nel caso in cui un sito inquinato è sotto sequestro l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione di tutti gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica necessari.
Siti di interesse nazionale
In base all'articolo 252 del Dlgs 152/2006 i siti di interesse nazionale sono individuabili in relazione a:
— le caratteristiche del sito,
— le quantità e pericolosità degli inquinanti presenti
— il rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
I siti di interesse nazionale (Sin) sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente (d'intesa con le Regioni); ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri Enti locali, e va assicurata la partecipazione dei responsabili della contaminazione nonché dei proprietari delle aree.
La procedura è attribuita al Ministero dell'ambiente che può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente regionali (Arpa) e dell'Istituto superiore di sanità (Iss) nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati; il Ministero delle attività produttive va sentito.
| L'autorizzazione del progetto — si "presume" ministeriale — sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (Via), l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. |
Ove ricorrano motivi d'urgenza, fatta salva la pronuncia di compatibilità ambientale ove prevista, il Ministro dell'ambiente può una volta completata l'istruttoria tecnica autorizzare l'avvio dei lavori in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, con il parere ed eventuali prescrizioni della Conferenza di servizi.
Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, infine, sempre il Ministero dell'ambiente deve predisporre gli interventi necessarii.
Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Il "secondo Correttivo" al punto 43-ter introduce un nuovo articolo, l’articolo 252-bis "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale", assente sia nel Dlgs 152/2006 che nel Dm 471/1999.
Tale articolo riguarda tutti i siti contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, compresi o non tra i Sin, i quali sono oggetto di interventi mirati allo sviluppo economico e produttivo. Per tale siti l’intento del Legislatore è evidente:
a) una velocizzazione del procedimento di approvazione del progetto di bonifica, introducendo il limite massimo di un anno per la conclusione delle Conferenze dei servizi istruttorie e decisorie e degli accordi di programma;
b) una semplificazione delle procedure di bonifica stesse, sempre con la finalità della velocizzazione dell’iter amministrativo di approvazione del progetto di bonifica e di riconversione industriale.
Al comma 8 dell’articolo 252-bis, infatti, viene esplicitato che gli obiettivi di bonifica sono rappresentati dai valori limite (Csc) riportati nelle Tabelle 1 e 2 dell’allegato V al Titolo V del Dlgs 152/2006 e non, quindi, dalle Csr. Pertanto per tali siti si ritorna all’obiettivo di bonifica di tipo tabellare; ove detto valore tabellare non sia raggiungibile anche applicando le migliori tecnologie esistenti a costi sopportabili (Best Available Technology – Bat), potrà essere accettata una concentrazione residua eccedente i valori limite tabellari, purché si dimostri, tramite una analisi di rischio sanitaria, che non vi sia rischio per i fruitori dell’area. In sintesi per tali siti si ritorna ad una procedura di bonifica simile a quella riportata nel Dm 471/1999.
È da notare, inoltre che, sempre al fine di velocizzare le procedure, ove uno o più responsabili della contaminazione non partecipino all’accordo di programma di cui al comma 1, gli interventi di bonifica sono progettati ed effettuati d’ufficio dalle amministrazioni, che avranno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inquinatori.

