a cura di Daria Oliva
con la redazione normativa di Reteambiente
gennaio 2012
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") entrato in vigore il 29 aprile 2006, riscrive, parallelamente alla normativa sui rifiuti, quella relativa alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
La parte quarta del nuovo Testo Unico ambientale, composta di 89 articoli (dal 177 al 266) e da 9 allegati, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", dedica un intero titolo — il secondo — alla gestione degli imballaggi recependo così la direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (così come modificata dalla direttiva 2004/12).
La nuova disciplina abroga il Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), con il quale era stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di gestione di questi materiali diretto al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti di imballaggio e alla individuazione dei criteri per la progettazione e la fabbricazione degli imballaggi stessi.
Il sistema era entrato in vigore il 1° maggio del 1997 e riguardava la "gestione di tutti gli imballaggi immessi nel territorio nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti dalle industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, di qualunque tipologia siano i materiali che li compongono".
L'aspetto più innovativo della normativa era, ed è tutt'ora, l'introduzione del principio della "responsabilità condivisa" di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione e di gestione degli imballaggi al fine di garantire un corretto smaltimento dei rifiuti che da essi derivano.
I principi su cui si basa la disciplina sono, inoltre: la prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti, l'incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, la responsabilizzazione di tutti i soggetti attraverso l'applicazione del principio di derivazione comunitaria del "chi inquina paga" e la riduzione del flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.
In quest'ottica la normativa prevede che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che deve essere aperta alla partecipazione degli operatori economici interessati, si svolga in modo tale da:
— prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente;
— garantire il funzionamento del mercato;
— evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati;
— prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
— garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
Il Testo Unico inserisce inoltre una nuova "priorità" (articolo 220):
le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.
Il recepimento della normativa comunitaria in materia di imballaggi si è tradotto, inoltre, nella fissazione a livello nazionale di obiettivi di raccolta, di recupero e di riciclaggio su tutte le tipologie di imballaggio e con la previsione di obblighi specifici a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi.
Tra questi si evidenzia l'istituzione del Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, e dei Consorzi di filiera, attualmente uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi, i quali operano per la raccolta degli imballaggi usati e per la raccolta dei rifiuti di imballaggi.
Il quadro normativo in materia di imballaggi si completa con le disposizioni riguardanti l'etichettatura, la sicurezza, l'igiene e il trasporto.
Il nuovo sistema introdotto dal Dlgs 152/2006, apporta alcune novità, tra cui i nuovi obiettivi di recupero e di riciclaggio, la possibilità di istituire nuovi consorzi di filiera, che ora possono essere più di uno per ciascun materiale, e la previsione in base alla quale per gli imballaggi, i dati del Mud — la dichiarazione ambientale - devono essere comunicati alla Sezione nazionale del Catasto direttamente dal Conai e dai soggetti (i consorzi di filiera) cui hanno aderito i produttori per organizzare un proprio sistema autonomo o cauzionale (articolo 220, comma 2, Dlgs 152/06, e lettere a) e c), comma 3, articolo 221), anche se per la mancata osservanza non è prevista alcuna sanzione.

