Su tali soggetti grava la responsabilità della corretta ed efficace gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; in particolare, essi dovranno permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dal Dlgs 152/2006 (articolo 205 e 220).

 

I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma (articolo 224, comma 5), adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato.

 

A tal fine, per garantire il necessario raccordo con con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi alternativi (di cui al comma 3, lettere a) e c) dell'articolo 221).

 

In particolare i produttori di imballaggi (articolo 218, comma 1, lettera r), Dlgs 152 2006) devono:

— partecipare obbligatoriamente al Conai in forma paritetica con gli utilizzatori tranne nel caso in cui abbiano optato per una forma autonoma di gestione;

— scegliere una delle seguenti forme di gestione, con le medesime finalità già previste dal Dlgs 22/97:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di filiera di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla legge.

 

Gli utilizzatori di imballaggi (articolo 218, comma 1, lettera s), Dlgs 152/2006) devono:

— partecipare obbligatoriamente al Conai in forma paritetica con i produttori;

— consegnare (e non più ritirare gratuitamente come prevedeva il Dlgs 22/97) gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio (c.d. assimilati) nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).