L'11 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo regolamento Emas (Eco Management and Audit Scheme) n. 1221/2009/Ce, il sistema Ue "inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni".
Da un lato, infatti, è ormai economicamente riconosciuto che "gestire le problematiche ambientali" seguendo pratiche più corrette consente un abbattimento di costi degli stessi processi produttivi; dall'altro lato, il sempre maggiore interesse dimostrato dai cittadini — e quindi dal pubblico — nei confronti di tutte le risorse ambientali rende necessario un "adeguamento", non solo in termini di immagine, delle stesse aziende alle nuove esigenze.
Il regolamento 1221/2009/Ce subentra al previgente regolamento 761/2001/Ce (a sua volta sostitutivo del regolamento 1836/93/Ce), ragion per cui tutti i riferimenti contenuti nella normativa degli ultimi anni al regolamento 761/2001/Ce vanno ora correlati al nuovo provvedimento di riferimento (l'allegato VIII del regolamento 1221/2009/Ce contiene un'apposita "tavola di concordanza" tra le disposizioni dei due provvedimenti). Le modifiche introdotte puntano ad aumentare il numero di adesioni da parte delle organizzazioni attraverso l'estensione della possibilità di partecipazione al sistema anche alle organizzazioni non operanti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, l'introduzione di specifiche semplificazioni e deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni, la semplificazione delle regole per l'utilizzo del logo.
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento Emas sono abrogate anche le decisioni 2001/681/Ce e 2006/193/Ce e le raccomandazioni 2001/680/Ce e 2003/532/Ce della Commissione relative agli orientamenti per l'attuazione del suddetto regolamento, in quanto ora interamente contenuti nel nuovo testo. |
L'adesione ad Emas comporta per le organizzazioni l'introduzione e l'attuazione di politiche, obiettivi, programmi e sistemi di gestione finalizzati al miglioramento costante dell'efficienza ambientale delle loro attività in conformità ai requisiti della norma Iso 14001, nonché la verifica periodica di tali elementi da parte di soggetti terzi indipendenti ed accreditati definiti "verificatori ambientali".
Rispetto alla norma Iso 14001 la partecipazione al sistema comunitario prevede, in aggiunta, la pubblicazione periodica da parte di ogni singola organizzazione di un documento, denominato "Dichiarazione ambientale", attraverso il quale fornire al pubblico un'informazione trasparente sui dati ambientali, sui provvedimenti gestionali, sugli obiettivi, sulle prestazioni e sui risultati conseguiti a seguito dell'adesione ad Emas. La necessità di tale documento trae origine dall'importanza attribuita dal sistema comunitario alla comunicazione al pubblico degli impatti e dell'efficienza ambientali delle organizzazioni, ai fini di una maggiore trasparenza dei comportamenti aziendali.
In sostanza, Emas non vuole essere semplicemente una "norma tecnica" su come introdurre un sistema di gestione ambientale; esso rappresenta anche uno strumento della politica ambientale europea finalizzato a promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni attraverso la loro partecipazione allo schema comunitario.
Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazione Emas agisce sui comportamenti delle organizzazioni stesse che debbono:
- introdurre ed attuare un sistema di gestione ambientale;
- valutare in maniera sistematica, obiettiva e periodica l'efficacia di tale sistema anche al fine del mantenimento della conformità alla normativa vigente in materia ambientale;
- far partecipare attivamente i propri dipendenti provvedendo alla loro formazione professionale ai fini di una corretta applicazione del sistema di gestione ambientale;
- comunicare i dati riguardanti le proprie prestazioni ambientali avviando un processo interattivo con il pubblico e con tutti gli altri soggetti interessati.
L'adesione ad Emas non esime dalla applicazione della normativa comunitaria, delle leggi nazionali o delle norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, né esime dagli obblighi derivanti da tali leggi e norme relativamente ai controlli ambientali.

