Il conseguimento della certificazione ambientale comporta per le imprese diversi vantaggi, sia sotto l'aspetto degli incentivi economici che sotto quello delle semplificazioni amministrative. Di seguito si riportano i principali provvedimenti a livello nazionale riguardanti l'introduzione di apposite misure di sostegno e di incentivazione, anche economiche, o di appositi accordi o contratti di programma a livello regionale o nazionale per le imprese che hanno conseguito la certificazione ambientale certificazione ambientale Iso 14001, Emas o Ecolabel. In particolare si evidenziano i numerosi vantaggi introdotti dal Dlgs 152/2006 per le imprese certificate operanti nel settore della gestione dei rifiuti.

 

Per quanto riguarda i provvedimenti a livello regionale si rimanda al sito dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) (www. isprambiente.it).

 

 

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. "Codice ambientale"):

 

— l'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 prevede un aumento del periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) da 5 ad 8 anni per le organizzazioni registrate Emas e da 5 a 6 anni per le organizzazioni certificate Iso 14001, così come in precedenza previsto dall'articolo 9, Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59,"Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

 

— l'articolo 96 del Dlgs 152/2006, nel modificare il Rd 1775/1933 prevede che nel caso di più domande concorrenti relative alla derivazione delle acque per usi produttivi "è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema Iso 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)";

 

— l'articolo 180, comma 1 del Dlgs 152/2006 stabilisce che al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative portate avanti dalle P.a. riguardino in particolare: "la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo";

 

— l'articolo 194, comma 4, lettera a) del Dlgs 152/2006 prevede in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti che un DmAmbiente disciplini "i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001".

 

— l'articolo 206, comma 2, lettera a) del Dlgs 152/2006 prevede che al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle Pmi, il MinAmbiente può stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;";

 

— l'articolo 209, comma 1 del Dlgs 152/2006 prevede che "Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti".

 

— l'articolo 212, comma 10 del Dlgs 152/2006 prevede che "L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001";

 

— l'articolo 301, comma 5 del Dlgs 152/2006 stabilisce che il MinAmbiente possa disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale, al fine di ridurre i rischi di danno ambientale e tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

 

 

Altre disposizioni:

 

— l'articolo 44, comma 1, del Dlgs 163/2006 stabilisce che "Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.".

L'articolo 83, lettera e), stabilisce che quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, dei quali fan parte "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;".

 

— l'articolo 5, comma 5, del Dlgs 59/2005 stabilisce che "qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma Uni En Iso 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate."

L'articolo 9, commi 2° e 3°, preve un aumento di validità dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) da 5 o 8 anni per le organizzazione registrate "Emas" e da 5 a 6 anni per le organizzazione certificate Iso 14001.

 

– l'articolo 4 del Dm 5 febbraio 2004 nel definire le modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, stabilisce che alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento Emas si applica il trenta per cento degli importi previsti per l'ammontare della garanzia fidejussoria dovuta;

 

–  l'articolo 6, comma 8 del Dlgs 209/2003 relativamente alle prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso prevede che, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento è rilasciata agli impianti di trattamento per un periodo di cinque anni. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/01, l'autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

L'articolo 15, comma 6 stabilisce inoltre che l'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del Dlgs 22/97 può essere ridotta se il centro di raccolta o l'impianto di trattamento sono registrati "Emas".

 

– l'articolo 8, comma 1, lettera m) del Dlgs 36/2003 riconosce la possibilità di conseguire una diminuizione dei costi di gestione (compresi quelli di post-chiusura) a seguito della riduzione del rischio ambientale da parte di discariche registrate Emas. Di tale riduzione dei costi, l'impresa dovrà dare conto nel piano finanziario da trasmettere alla Regione in sede di richiesta di autorizzazione.

L'articolo 10, comma 5 stabilisce che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (Ce) 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni".

 

– la seconda parte dell'allegato tecnico del Dpr 416/2001, relativamente alla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, prevede che ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni, potranno essere ritenute valide (a determinate condizioni) la documentazione prodotta e le procedure volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (Iso 14001) o la registrazione secondo il regolamento Emas;

 

– l'articolo 18 della legge 93/2001 prevede semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione Emas. In particolare, l'articolo prevede che le imprese registrate Emas possano sostituire le autorizzazioni richieste dalle seguenti leggi: Dpr 203/1988 (inquinamento atmosferico), Dlgs 22/1997 (rifiuti), Dlgs 152/1999 (acque), Dlgs 372/1999 (Ippc prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con autocertificazione.

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 in questione, relativa al  Dlgs 372/1999 (Ippc), è poi stata abrogata dall'articolo 19 del Dlgs 59/2005.

Lo stesso vale per l'iscrizione all'Albo smaltitori di cui al Dlgs 22/1997;

 

— l'articolo 6, comma 6 del Dlgs 334/1999 prevede la possibilità per il gestore degli stabilimenti soggetti al Dm cd. "Seveso bis" di allegare alla notifica le certificazioni o autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, e quanto altro imposto da regolamenti comunitari come ad es. il regolamento 761/2001/Ce (ora sostituito dal regolamento 1221/2009/Ce);

 

– l'articolo 5, comma 5 della legge 70/1994 prevede la possibilità per il Ministero dell'industria di attivare degli accordi di programma con le associazioni di categoria industriali per favorire l'adesione a Emas;

 

Per un elenco della normativa regionale, che prevede la concessione di agevolazioni, semplificazioni e benefici per le organizzazioni registrate Emas, si rimanda al sito www.apat.gov.it/.