L’articolo 212 del Dlgs 152/2006 ha costituito – presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – l’Albo nazionale gestori ambientali in sostituzione del precedente “Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”, istituito dall’articolo 30 del Dlgs 22/1997 (“Decreto Ronchi”).
L’Albo è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato nazionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali cui spetta provvedere in materia di singole iscrizioni.
L’articolo 212 del Dlgs 152/2006, oltre a contenere disposizioni di immediata applicazione, prevede l’emanazione di decreti attuativi.
Fino all’emanazione di tali decreti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 30 del “Decreto Ronchi”, e precisamente:
1. il Dm 28 aprile 1998, n. 406 recante il regolamento dell’Albo nazionale gestori rifiuti;
2. il Dm 23 aprile 1999 relativo a modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di trasporto dei rifiuti;
3. il Dm 5 febbraio 2004 relativo a modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
4. il Dm 5 luglio 2005 relativo a modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica di siti;
5. le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori rifiuti.

