Le procedure previste dal Dlgs 152/06 in materia di gestione dei rifiuti si distinguono in:

  • autorizzazione (unica) ordinaria per gli impianti fissi di smaltimento, di recupero o di stoccaggio e per la miscelazione dei rifiuti pericolosi (articolo 208);
  • autorizzazione semplificata per gli impianti fissi di recupero, nonché per quelli di autosmaltimento — quest'ultima non ancora operativa (articoli 214-216);
  • autorizzazione specifica per gli impianti di ricerca e sperimentazione (articolo 211);
  • autorizzazione specifica per gli impianti mobili di smaltimento e recupero (articolo 208, comma 15);
  • iscrizione all'Albo gestori ambientali nelle seguenti categorie (articolo 212):

— raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi;

— raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;

— bonifica siti;

— bonifica beni contenenti amianto;

— commercio e intermediazione senza detenzione rifiuti;

— gestione impianti mobili di smaltimento e recupero.

 

L’Albo prevede inoltre tutta una serie di elenchi e sezioni speciali per altre attività specifiche, come: il trasporto di rifiuti propri pericolosi non superiori a 30 kg o litri/giorno e rifiuti propri non pericolosi (senza limiti quantitativi); centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ex Dm 8 aprile 2008.

 

 

 

Norme tecniche di riferimento per le autorizzazioni
Incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi Dlgs 133/2005
Discarica

Dlgs 36/2003 e Dm 27 settembre 2010

Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 5 febbraio 1998

Recupero agevolato rifiuti pericolosi

Dm 161/2002 e Dm 269/2005

Rifiuti sanitari

Dpr 254/2003

Veicoli a fine vita

Dlgs 209/2003

 

La possibilità di applicare la procedura semplificata è facoltà dell'interessato che può scegliere di accedere alla procedura ordinaria anche se l'attività da autorizzare può seguire la procedura semplificata.

 

È importante ricordare che, in qualsiasi fase della gestione dei rifiuti, deve essere osservato il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità oppure di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; la miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose. Le caratteristiche di pericolosità sono indicate nell’allegato I, Parte IV, Dlgs 152/2006 e sono 15.

Gli allegati G e H (precedenti punti di riferimento per il divieto di miscelazione) sono stati abrogati dal Dlgs 205/2010.

 

Tuttavia, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 187, comma 2, Dlgs 152/2006.

 

Gli unici casi che non necessitano di autorizzazioni sono il deposito temporaneo e gli impianti mobili che effettuano la disidratazione di fanghi di depurazione reimmettendo l'acqua in testa al processo produttivo,  nonché quelli che effettuano la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (articolo 208, comma 15).

 

Infine, le autorizzazioni integrate ambientali (Aia) rilasciate ai sensi del Dlgs 59/2005 (ora abrogato e sostituito dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 che ha inserito la relativa disciplina nel  Titolo III-bis della Parte II del Codice ambientale) sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni rilasciate in base alle precedenti disposizioni. Per quanto riguarda le procedure semplificate (escluse in linea generale dall'Aia) queste, se applicate da impianti che effettuano in via accessoria anche la gestione dei rifiuti, non ricadendo nella categoria 5 dell'allegato I, Parte II, Codice ambientale, sono anch'esse assorbite dall'Aia, ferma restando la possibilità per tali impianti di utilizzare le procedure semplificate anche successivamente al rilascio dell'Aia.