La disciplina dei centri di raccolta è contenuta nel Dm MinAmbiente 8 aprile 2008 (modificato dal Dm 13 maggio 2009), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata".
Il Dm, nella versione modificata, e la relativa delibera dell’Albo sono di importanza fondamentale poiché destinati, tra l’altro, a incrementare la raccolta differenziata dei Raee (rifiuti elettrici ed elettronici).
Requisiti
In base al Dm 8 aprile 2008 i centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata devono essere costituiti da aree presidiate ed allestite dove si svolge unicamente la raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti elencati in allegato al Dm in parola (tra cui figurano i Raee) al fine del loro trasporto in impianti di recupero e trattamento. Il conferimento nei centri può essere effettuato direttamente dagli utenti o dai soggetti tenuti in base alla legge.
La realizzazione dei centri deve essere in linea con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, approvata dal Comune territorialmente competente. I centri devono poi essere allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni tecnico-funzionali dettate dal Dm in parola.
Se conformi alle prescrizioni dettate dal Dm 8 aprile 2008, i centri di raccolta sono da considerarsi non come centri di stoccaggio ma come strutture di raccolta dei rifiuti, con assoggettamento al relativo regime giuridico.
Il Dm 13 maggio 2009 ha inoltre incrementato le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, aggiungendo ulteriori tredici categorie a quelle già previste dall’originaria versione del Dm 8 aprile 2008, e dettato norme dettagliate per quanto concerne il deposito, la contabilità e la destinazione dei rifiuti.
Iscrizione all'Albo gestori ambientali
In base al Dm 8 aprile 2008 i soggetti gestori dei centri devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 212, Dlgs 152/2006, prestando idonea garanzia finanziaria.
L’Albo gestori ambientali ha emanato la delibera 20 luglio 2009 recante criteri e requisiti per l’iscrizione necessaria allo svolgimento della attività di gestione dei centri in parola.
Ai fini dell'iscrizione all'Albo, si chiede la pregressa iscrizione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (Rea), un numero minimo di personale addetto ripondendete a precisi requisiti professionali, la nomina di un idoneo resposnabile tecnico, una capacità economica minima e la prestazione di una garanzia finanziaria.
Regime transitorio
Il Dm 8 aprile 2008 (come modificato dal Dm 13 marzo 2009) consente alle strutture ancora non in linea con le nuove disposizioni tecnico-gestionali, ma autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni (o degli altri Enti locali), di continuare ad operare fino al 30 giugno 2010 (in base alla proroga introdotta dal Dl 194/2009 che ha spostato il precedente termine del 18 gennaio 2010) data a partire dalla quale le strutture devono rispettare i nuovi parametri ambientali. Le strutture già in linea con il Dm del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore approvazione pubblica.
Le domande già presentate all'Albo ai sensi della precedente delibera possono essere confermate mediante dichiarazione in carta libera alla sezione regionale, usando l'allegato 6 alla delibera Albo 20 luglio 2009.

