I rifiuti sono classificati in base all’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Da questa distinzione derivano i diversi obblighi, responsabilità e oneri a carico dei produttori.
Sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali si distinguono in pericolosi e non pericolosi, in base alle caratteristiche di pericolosità (articolo 184, Dlgs 152/2006).
Strumento decisivo ai fini della classificazione di un rifiuto è il Cer, (allegato D). Esso contiene i codici dei rifiuti suddivisi per origine e per classificazione.
I criteri per l’attribuzione del codice Cer sono definiti nella introduzione di detto allegato D e consentono, attraverso passi successivi, di giungere al codice del rifiuto (benché non sempre in modo semplice o senza ambiguità); individuato il codice del rifiuto e definito il rifiuto come pericoloso o non pericoloso, immediatamente diviene inquadrabile il regime giuridico di gestione del rifiuto stesso.
RIFIUTI URBANI
Ex articolo 184, comma 2, del Dlgs 152/2006, sono classificati come “rifiuti urbani” i seguenti rifiuti:
- domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli adibiti a uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- provenienti dallo spazzamento delle strade;
- di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati.
I rifiuti assimilabili agli urbani sono costituiti da particolari tipologie di rifiuti speciali di provenienza diversa da quella urbana (attività artigianali, commerciali, industriali ecc.) che presentano tuttavia caratteristiche simili ai rifiuti urbani (per esempio: carta, scarti di legno, rifiuti plastici).
Questo significa che:
- i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento saranno stabiliti da un apposito futuro decreto, cui si dovranno conformare i regolamenti comunali;
- fino all’emanazione di tali criteri, sono assimilati ai rifiuti urbani solo i rifiuti speciali che siano stati individuati negli appositi regolamenti comunali redatti secondo i criteri già stabiliti al punto 1.1.1 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, applicabile già in vigenza del “Decreto Ronchi” (Dlgs 22/1997), considerato che i criteri per l’assimilabilità previsti al suo articolo 18, comma 2, lettera d) non sono ancora stati emanati.
RIFIUTI SPECIALI
Per quanto riguarda i rifiuti speciali, a differenza di quelli urbani, occorre che il produttore identifichi in quale norma è inquadrata l’attività svolta dalla propria azienda, poiché il Dlgs 152/2006 prevede adempimenti o semplificazioni specifici per i diversi settori.
Ad esempio, gli oneri relativi alla tenuta del registro di carico e scarico (articolo 190) sono semplificati per le attività commerciali e per quelle di servizio (previste rispettivamente dal comma 3, lettere e) ed f)).
In contrapposizione ai rifiuti urbani, sono classificati come “speciali” (articolo 184, comma 3) i seguenti rifiuti:
- da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
- derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 184-bis relativo al sottoprodotto;
- da lavorazioni industriali
- da lavorazioni artigianali;
- da attività commerciali;
- da attività di servizio;
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi;
- da attività sanitarie.
Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 (Campo di applicazione e finalità) e 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).
RIFIUTI PERICOLOSI
Sia i rifiuti urbani, sia i rifiuti speciali possono essere classificati come “rifiuti pericolosi”.
Ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006 sono pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla Parte Quarta del Dlgs 152/2006.
Questo significa che sono pericolosi:
- i rifiuti contrassegnati da un asterisco ed elencati nell’“Elenco comunitario dei rifiuti” (Cer), in vigore dal 1° gennaio 2002, di cui alla decisione 2000/532/Ce. Tale elenco, come si è detto, è riportato nell’allegato D alla Parte quarta del Dlgs 152/2006, che riproduce il testo della direttiva ministeriale del 9 aprile 2002 (con la quale l’elenco comunitario è stato trasposto);
- i rifiuti per i quali è stata riconosciuta la natura di pericolosi se presentano almeno una delle caratteristiche di pericolosità riportate nel box seguente, nei limiti stabiliti dall’articolo 2 decisione 2000/532/Ce.
Fondamentale è sempre la caratterizzazione che deve essere operata dal produttore (o in caso di sua non reperibilità dal detentore).
Caratteristiche di pericolo (Allegato I, Parte Quarta, Dlgs 152/2006) H 1 Esplosivo H 2 Comburente H 3-A Facilmente infiammabile H 3-B Infiammabile H 4 Irritante H 5 Nocivo H 6 Tossico H 7 Cancerogeno H 8 Corrosivo H 9 Infettivo H 10 Teratogeno H 11 Mutageno H 12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H 13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo a un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate H 14 Ecotossico H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate |
VOCI SPECULARI O VOCI SPECCHIO
Nell’Elenco comunitario dei rifiuti in alcuni casi sono previste le cosiddette “voci speculari” o “voci specchio” di cui una si riferisce al rifiuto non pericoloso e l’altra allo stesso rifiuto pericoloso in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose contenute. In quest’ultimo caso un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute sono presenti in concentrazioni uguali o superiori a quanto indicato nell’articolo 2, decisione 2000/532/Ce (istitutiva del nuovo Elenco europeo dei rifiuti), tali da conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolosità da H3 a H8, H10 e H11. In taluni casi pertanto la pericolosità del rifiuto continua a risultare evidente dal ciclo di lavorazione che lo ha generato, dall’etichettatura o dalle schede di sicurezza del prodotto originario, mentre in altri casi il produttore/detentore deve stabilire la corretta natura del proprio rifiuto mediante la verifica analitica, che ritorna a essere un momento fondamentale nella classificazione dei rifiuti. L’individuazione dei rifiuti pericolosi è stata effettuata sulla base dei criteri della direttiva 1991/689/Cee (allegati G, H e I, Parte quarta, Dlgs 152/2006) e tiene conto prevalentemente dell’origine dei rifiuti e, in alcuni casi, della concentrazione delle sostanze pericolose contenute. Le concentrazioni limite si riferiscono alla direttiva 88/379/Cee sulla classificazione dei preparati pericolosi e sono riportate all’articolo 2 della decisione 2000/532/Ce (Elenco europeo dei rifiuti) e ricorrono solo per le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11.

