Per rifiuto deve intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’ intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (articolo 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006).
Il criterio di identificazione, dunque, è duplice:
• “qualsiasi sostanza od oggetto” ;
• purché di essa il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.
Mentre è chiaro quando un soggetto “si disfa” di una sostanza od oggetto e quando un soggetto è “obbligato a disfarsene”, più controverso è stabilire quando ha “intenzione di disfarsene”: si ritiene che tale intenzione ricorra ogni volta che si pongano in essere atti inequivoci ed idonei a disfarsi di qualcosa.
Il duplice criterio è ribadito nell’Elenco europeo dei rifiuti (Cer – decisione 2000/532/Ce) ove si specifica che un materiale presente nell’Elenco non è in ogni caso un rifiuto, ma solo quando esso ne soddisfa la definizione. Nell’Elenco i rifiuti sono individuati in base al Cer (Codice europeo dei rifiuti).
Il Cer rappresenta, quindi, una guida indispensabile nell’identificazione dei rifiuti che vengono catalogati in 20 capitoli distinti principalmente in base al loro settore di provenienza o, in alcuni casi, in base alla loro origine.
In ogni capitolo del Cer le tipologie di rifiuti sono individuate da un codice a 6 cifre, di cui:
• la prima coppia di cifre individua le attività che generano il rifiuto;
• la seconda coppia individua il processo specifico all’interno dell’attività generale;
• la terza coppia individua, infine, la singola tipologia di rifiuto.
ESCLUSIONI
Il Dlgs 152/2006, articolo 185, comma 1, detta delle esclusioni esplicite e non subordinate ad alcuna condizione dal suo campo di applicazione e precisamente:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossoido di carbonio catturato e stoccato ai sensi del Dlgs 14 settembre 2011, n. 162;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
h) le materie fecali, purché non contemplate dal regolamento (Ce) 1774/2002 (ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce, applicabile dal 4 marzo 2011), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Di notevole importanza è la previsione contenuta nel Dl 25 gennaio 2012, n. 2 (art. 3) che equipara i riferimenti al “suolo” contenuti nelle lettere b) e c) di cui sopra alla martici materiali di riporto (di cui all’allegato 2 alla Parte Quarta del Codice ambientale). Tale disposizione ha la dichiarata finalità di favorire la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese. Si rimanda a un futuro decreto la determinazione di specifiche condizioni alle quali tali matrici ambientali devono essere considerate sottoprodotti.
Per quanto riguarda il suolo, infine, va considerata la previsione (art. 185, c. 4) secondo la quale il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quello in cui sono stati escavati devono essere valutati ai sensi degli articoli 183 c. 1 lett. a), 184-bis e 184-ter.
L'articolo 185, comma 2 dispone altre esclusioni, che non operano direttamente, ma solo se e in quanto le tipologie di rifiuti ivi descritte sono "regolati da altre disposizioni normative che assicurino tutela ambientale e sanitaria", e precisamente:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) 1774/2002 (ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce, applicabile dal 4 marzo 2011), eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
SOTTOPRODOTTI E MPS
Tra Mps (materie prime seconde) e sottoprodotti si rischia spesso di fare confusione. Rischio aggravato dalla comparsa dell’istituto dell’”end of waste” (art. 184-ter Codice ambientale).
Mps e sottoprodotti appartengono alla categoria dei “non rifiuti” e sono accumunati dal fatto di godere di un trattamento normativo di favore rispetto ai rifiuti (dal momento a questi non si applicano delle norme in materia di gestione di rifiuti) a condizione che chi vuole che i propri rifiuti non siano considerati tali deve costituirsi prova certa a tal fine. Il regime dell’Mps o del sottoprodotto infatti non opera in modo automatico ma va dimostrato da colui che intende avvalersi del regime di favore.
Le Mps si differenziano dai sottoprodotti perché derivano sempre e solo da un processo di recupero di rifiuti mentre il sottoprodotto deriva sempre e solo da un processo di produzione.
L’“end of waste”, invece, è, la fine del rifiuto; vale a dire: dopo che un rifiuto è sottoposto ad apposite operazioni di recupero previste in apposite norme (oggi esistenti solo per i rottami metallici, regolamento (Ue) 333/2011) quel rifiuto non esiste più e si avrà automaticamente un “non rifiuto”. Pertanto, a prescindere da dimostrazioni e oneri della prova, il materiale transita automaticamente nella categoria del “non rifiuto”.
Sottoprodotti
Il sottoprodotto, che deve derivare sempre e solo da un processo di produzione, è definito come “Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184‑bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184‑bis, comma 2” (articolo 183, comma 1, lettera qq), Dlgs 152/2006).
L’articolo 184‑bis stabilisce che una sostanza o un oggetto, per essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto deve soddisfare alcune condizioni, di cui il soggetto interessato deve fornire prova rigorosa:
• la destinazione effettiva, oggettiva e completa del sottoprodotto all’impiego produttivo;
• la possibilità di utilizzare il sottoprodotto senza alcun trattamento ulteriore;
- la legalità di tale utilizzo, e che non abbia effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
Come già affermato, se il soggetto che intende avvalersi di tale regime non si precostituisce prova rigorosa del fatto che il materiale soddisfa le condizioni sopra elencate, tale materiale resta un rifiuto.
Come per le Mps, anche in questo caso, dunque, un materiale può uscire dal regime giuridico dei rifiuti solo in dipendenza della condotta attiva del suo produttore.
Mps (Materie prime secondarie)
Le Mps sono dei rifiuti “depotenziati” che non diventano Mps ma “restano” rifiuti se non sono avviate a recupero effettivo ed oggettivo (articolo 3, comma 3, Dm 5 febbraio 1998 e articolo 3, comma 4, Dm 161/2002).
Il soggetto che vuole avvalersi del regime di favore dovrà quindi fornire la prova dell’avvio delle presunte Mps ad un recupero effettivo ed oggettivo. In generale, le presunte Mps si ricavano dalle operazioni di recupero individuate dal Dm 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi), dal Dm 161/2002 (rifiuti pericolosi) o dal Dm 269/2005 (rifiuti pericolosi da navi).
Sono comunque ancora valide le pregresse autorizzazioni regionali al recupero con produzione di Mps diverse da quelle previste dalle norme tecniche di cui al Dm 5 febbraio 1998, al Dm 161/2002 o al Dm 269/2005.
L’end of waste e i rottami ferrosi
Il regolamento (Ue) n. 333/2011 (Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti) reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti.
Il regolamento:
• si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011;
• realizza il primo caso di “end of waste”;
• fa sì che i rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio (e loro leghe), se recuperati secondo il regolamento, escano dall’ambito dei rifiuti, senza necessità di dimostrare nulla in ordine al recupero effettivo ed oggettivo. Infatti, rispetto ad essi non si parla più di Mps, bensì di “non rifiuti”.
I requisiti per l’effettiva cessazione della qualifica di rifiuto individuati dal nuovo regolamento sono dettagliatamente descritti negli allegati I (rottami di ferro e acciaio) e II (rottami di alluminio).
Qualora siano rispettate le condizioni previste dal suddetto regolamento, i materiali che derivano dalla operazioni di recupero ivi descritte cessano di essere rifiuti “all’atto della cessione da produttore ad un altro detentore”.
Importante segnalare che il produttore qui va inteso come colui che produce i materiali derivanti dal processo di recupero (e non chi produce rifiuti derivanti da un processo produttivo).
Le autorizzazioni pregresse al 9 ottobre 2011, che contengono prescrizioni tecniche relative al trattamento dei rottami, valgono fino a scadenza.
L’annullamento dell’atto amministrativo può essere disposto anche dalla P.a. che ha concesso l’atto, che però non è obbligata a farlo (come stabilito dalla Corte europea di Giustizia, sentenza 12 febbraio 2008, C‑2/06). Resta, comunque, fermo che dal 9 ottobre 2011 le imprese devono essere in possesso della dichiarazione di conformità (prevista dall’articolo 5 del regolamento Ue 333/2011) e devono
applicare un sistema di gestione della qualità (articolo 6 del regolamento).
Se non lo hanno ancora fatto, dovranno al più presto adeguarsi.

