Si ricorda che con l’entrata in vigore del sitema Sistri gli obblighi inerenti i registri di carico e scarico e i formulari restano in vigore per i soggetti obbligati al Sistri fino al 31 dicembre 2010 (salvo ulteriori proroghe). Si rimanda alla sezione dedicata ai soggetti obbligati al Sistri.
In pratica, i soggetti obbligati al Sistri dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 dovranno adempiere agli obblighi inerenti il nuovo sistema, unitamente a quelli relativi la tenuta di formulari e registri di carico e scarico.
Infatti l’articolo 12, comma 2 del Dm 17 dicembre 2009 prevede un periodo transitorio "al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri": i soggetti coinvolti nel nuovo sistema, insieme agli obblighi relativi al Sistri, mantengono l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dagli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del Dlgs 152/2006. Tale periodo va dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria in questi 3 mesi di periodo transitorio, infine, la nota esplicativa pubblicata sul portale Sistri(sitri.it) sottolinea inoltre che "fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli dara luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006".
Una volta divenuto operativo il Sistri (dal 1° gennaio 2011, salvo proroghe), restano comunque gli obblighi di registri (e formulari) per i seguenti soggetti (solo se decidono di non aderire al Sistri, pur essendone facoltizzati):
i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti (rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 Dlgs 152/2006, relativo al registro);
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (rimangono tenute all'obbligo del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), anche a quello del registro).

