I principi generali che improntano la disciplina sui rifiuti sono rinvenibili, da un lato, nella Parte prima del Dlgs 152/2006 dove il Legislatore ha introdotto alcuni principi di ordine generale e disposizioni comuni a tutto il nuovo testo legislativo in materia ambientale, e quindi anche alla Parte quarta relativa ai rifiuti (tale Parte prima è stata oggetto di revisione ad opera del Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 , che ha modificato anche la Parte seconda dedicata a Via, Vas e Ippc, e la Parte sesta dedicata alla tutela dell’aria).

D’altro lato, principi generali “specifici” per la gestione dei rifiuti sono contenuti nei primi articoli della Parte Quarta del Codice ambientale (Disposizioni generali, artt. 177-194) oggetto di sostanziale modifica ad opera del Dlgs 205/2010.

 

 

Per quanto riguarda i principi generali contenuti nella Parte Prima, dopo aver descritto la suddivisione in Parti dell'intero nuovo corpo normativo (articolo 1), all'articolo 2 (Finalità) il Legislatore ha inteso dichiarare esplicitamente l'obiettivo della riscrittura completa di gran parte delle norme in materia ambientale; tale obiettivo viene identificato nella "promozione dei livelli di qualità della vita umana" da attuarsi attraverso "la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente". L'obiettivo dovrà essere perseguito nel rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni di Regioni ed enti locali. L'articolo 2 in esame riporta gli obiettivi da perseguire attraverso la tutela dell'ambiente, identificati nella "conservazione, salvaguardia, miglioramento e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche al fine di promuovere la qualità della vita umana e lo sviluppo sostenibile".

 

 

L’articolo 3 richiede al Ministero dell’Ambiente di acquisire il parere delle rappresentanze qualificate all’interno del Cespa per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale.

 

Con il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "secondo Correttivo", sono stati introdotti nella Parte I del Dlgs 152/2006 alcuni articoli (da 3-bis a 3-sexies) e nel contempo è stato modificato il titolo della medesima Parte, denominata ora non più solo "disposizioni comuni" ma anche "principi generali", con l'intento evidente di estendere la portata degli stessi dal testo in esame a tutta la "materia" della tutela dell'ambiente.

Con l'introduzione di tali sei nuovi articoli, il Legislatore ha inteso quindi dotare l'intero sistema del diritto ambientale di principi generali che si rifacciano sia a norme costituzionali (si veda l'articolo 3-bis in materia di produzione delle norme ambientali) sia a norme comunitarie (il riferimento ai principi di prevenzione e precauzione contenuti nell'articolo 3-ter).

Con tali articoli vengono quindi recepiti e rafforzati alcuni principi di derivazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, e vincolato l'interprete ad essi in modo inequivocabile.

 

Eccoli nel dettaglio:

 

— principio della "produzione del diritto ambientale" (articolo 3-bis), in base al quale tali "Disposizioni generali" sono da considerarsi "principi fondamentali" e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che — in conformità al Titolo V della Costituzione — limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale; il comma 3 modificato dal Dlgs 128/2010 stabilisce che le norme del Codice ambientale potranno essere modificate, derogate o abrogate solo per dichiarazione espressa contenuta in legge successive;

 

— principi di "prevenzione" e di "precauzione" (articolo 3-ter), in base ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l'ambiente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti o quelli che si dovessero verificare;

 

— principio "chi inquina paga" (articolo 3-ter), che obbliga all'integrale ripristino dello "status quo ante" dell'ambiente;

 

— principio dello "sviluppo sostenibile" (articolo 3-quater), in base al quale la P.a. deve dare priorità alla tutela ambientale;

 

— principio di "sussidiarietà e di leale collaborazione" (articolo 3-quinquies), in base al quale lo Stato interviene solo qualora le azioni poste in essere a livello inferiore non siano efficaci o addirittura non vi siano; con riguardo al richiamo alla "leale collaborazione" tra Stato e Regioni, il principio cui fa evidentemente riferimento è quello dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto e quindi materia trasversale sulla quale insistono competenze diverse tra Stato, Regioni ed autonomie locali; all'articolo 3-quinquies lo schema di Dlgs approvato il 13 maggio 2010 specifica, quanto al principio di sussidiarietà, che nelle ipotesi in cui siano previsti poteri sostitutivi in capo al Governo, "rimane comunque salvo il potere delle Regioni di prevedere, nell’ambito delle materie di propria competenza, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o inadempimento dell’ente competente".

 

— principio del libero "accesso alle informazioni ambientali" (articolo 3-sexies) senza necessità della sussistenza in capo al soggetto di un interesse giuridicamente rilevante, principio peraltro già contenuto nella legge 241/1990.

 

 

Ora, passando all’esame dei principi generali contenuti negli articoli 177-194, della Parte quarta del Dlgs 152/2006, relativa ai rifiuti, va precisato innanzitutto che la gestione dei rifiuti è considerata come “attività di pubblico interesse”; Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali sono chiamati ad attivarsi ognuno per quanto di propria competenza al raggiungimento delle finalità ed obiettivi posti, anche mediante l’esercizio di attività normative tecniche di certificazione e di accreditamento.

L’articolo 178 (Principi) introduce il principio della sostenibilità e il criterio del rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, principio questo che rafforza le legittime istanze di informazione e partecipazione di cittadini singoli ed associati.

 

Il nuovo articolo 178-bis (introdotto dal citato Dlgs 205/2010) ha natura programmatoria poiché rimette a successivi atti di normazione secondaria l’individuazione delle misure necessarie affinché tutti i soggetti economici operanti di natura professionale che producono e immettono prodotti sul mercato siano chiamati ad una responsabilità “dalla culla alla tomba”; cioè dalla progettazione, alla prima produzione attraverso modalità e tecniche di uso efficiente delle risorse, all’individuazione di misure utili ad uso multiplo o riuso sino alla gestione finale quali rifiuti facilitando al massimo le attività di recupero adeguato e sicuro di materia ed energia, senza dimenticare modalità di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

 

L’articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) stabilisce che la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di una precisa gerarchia, in modo tale da favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il riciclaggio e il recupero per ottenere prodotti, materie prime, combustibili o altre fonti di energia. Il recupero continua a essere privilegiato rispetto allo smaltimento, che costituisce pertanto solo la fase residuale della gestione dei rifiuti, in quanto, in base all’articolo 182, comma 1, l’autorità competente deve effettuare una verifica sull’impossibilità tecnica ed economica di esperire il recupero stesso.

 

In questo contesto sono previsti diversi strumenti per incentivare le politiche di prevenzione e recupero, nonché limitazioni per lo smaltimento. Sul punto, è interessante ricordare che la nuova regola del principio di prossimità e di autosufficienza, di cui ai nuovi articoli 182, c. 3 e 182-bis, Dlgs 152/2006, stabilisce che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati a riciclaggio e recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo gestori ambientali (articolo 212, comma 5), per favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando comunque il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Inoltre, in base al nuovo principio enunciato dell’autosufficenza, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

 

Particolare importanza riveste il principio in base al quale è vietato abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre che immetterli nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192). Si tratta di un divieto che si pone alla base di tutta la normativa in tema di rifiuti, in quanto, proprio in virtù del fatto che non è consentito abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera incontrollata, essi dovranno essere avviati, dai loro produttori o detentori, a impianti di recupero o di smaltimento debitamente autorizzati, secondo le procedure indicate nel Codice ambientale stesso.

 

Un altro importante divieto è quello di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ovvero con rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse (articolo 187) e presenti nell’allegato I alla Parte quarta del Dlgs 152/2006.