Produttore di rifiuti è (ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera f) del Codice ambientale) “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”.
Produttore di rifiuti, dunque, è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti.
È bene peraltro avere a mente anche la definizione di “detentore” (lettera e i) del medesimo articolo) poiché la norma equipara questa figura a quella del produttore per quanto riguarda il regime delle responsabilità in ordine alla corretta gestione dei rifiuti: “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE E CASI DI ESCLUSIONE
I termini della responsabilità del produttore o detentore di rifiuti sono delineati nei punti che seguono (art. 188, c. 1, 2 e 3 Codice ambientale):
• il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti:
– provvede direttamente al loro trattamento,
– oppure li consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;
• il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento. Tuttavia, se il produttore iniziale o il detentore trasferiscono i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari più sopra individuati, la responsabilità, di regola, sussiste;
• al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dalla disciplina sull’import-export di rifiuti (regolamento Ce 1013/2006):
– se il produttore iniziale, il produttore e il detentore sono iscritti al Sistri e hanno adempiuto ai relativi obblighi, la responsabilità di ciascuno di essi è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal Sistri medesimo;
– la responsabilità dei soggetti non iscritti Sistri, che, ai sensi dell’articolo 212, comma 8 (cd. “Albo light”), raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
Il produttore conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di cessione a terzi, a qualunque titolo, della sua responsabilità.
In particolare, fino a quando non sarà operativo il Sistri (30 giugno 2012, e da allora comunque per le categorie non obbligate ad aderirvi), se il produttore non riceve la quarta copia del formulario dal sito di destinazione, datata in arrivo e controfirmata dal responsabile del sito stesso, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la norma impone al produttore/detentore di fare denuncia alla Provincia; una conseguente omissione costituisce certamente colpa in senso penale (ossia mancanza di diligenza, prudenza, perizia) con il rischio di sconfinamento nel dolo (volontarietà dell’irregolarità o complicità fraudolenta), colpito, come è noto, con pene più severe.
Dal 30 giugno (data di avvio del Sistri, salvo uteriore proroga) sarà necesssario sostituire il formulario con la documentazione Sistri.
In definitiva, anche se è vero che l’affidamento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento e la successiva ricezione della quarta copia del formulario sono sufficienti per esonerare il produttore/detentore da responsabilità, occorre anche che costui abbia cura di compiere tutte le verifiche necessarie richieste dalla legge perché l’intero ciclo di gestione dei rifiuti sia svolto nella piena regolarità sostanziale e non meramente formale.
Quindi il produttore/detentore deve:
— caratterizzare o far caratterizzare il rifiuto prodotto;
— controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare e valida iscrizione all’Albo gestori da parte del soggetto che esegue il trasporto; diversamente, concorre con esso nel reato di traffico illecito o nella gestione abusiva;
— accertarsi per quanto riguarda particolari operazioni di recupero, che oltre alla avvenuta comunicazione di inizio attività all’autorità competente, il recupero sia stato effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dalla norma per la singola tipologia di rifiuti impiegati. Tipico è il caso delle attività di recupero ambientale, che è sempre subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto ex allegato 3, Dm 5 febbraio 1998.
Ciò significa che i vari detentori di tali rifiuti (stoccatori, trasportatori eccetera) devono verificare, con riferimento all’impianto di destinazione, che la comunicazione sia accompagnata da apposito progetto approvato dall’autorità competente e che il produttore abbia compiuto il test di cessione secondo la norma citata.
Sussiste, dunque, sempre un onere del produttore di garantire la corretta fase finale e l’impossibilità di “delegare” al trasportatore o ad altri la sua responsabilità.
Invece, ancora molti ritengono che il produttore dei rifiuti, una volta che ha conferito i rifiuti medesimi a un trasportatore o a un altro terzo (ad esempio un acquirente o un intermediario), possa ritenersi completamente esente da responsabilità circa la corretta destinazione finale dei rifiuti. Non solo, ancora molti ritengono che la cessione del rifiuto in senso civilistico (es. vendita) produca automaticamente una esenzione da responsabilità, anche ai fini sanzionatori, con riferimento alla sorte del rifiuto medesimo.
È sbagliato. Infatti, sia secondo i principi Ue in materia di rifiuti, sia secondo l’ordinamento nazionale, il produttore di rifiuti conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale in via esclusiva e diretta, senza possibilità di “cessione” a terzi, a qualunque titolo, di tale sua responsabilità.
CONCORSO DI PERSONE NELL'ILLECITO
In materia di trasporto di rifiuti l’illecito penale o amministrativo è contestato sia al trasportatore dei rifiuti sia al produttore/detentore, sia al destinatario degli stessi.
Infatti:
— nel caso del trasporto dei rifiuti pericolosi trova applicazione l’articolo 110 C.p., in base al quale quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita;
— per il trasporto dei rifiuti non pericolosi il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito risiede nell’articolo 5, legge 689/1981, in base al quale, nell’ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
In caso di trasporto di rifiuti senza formulario, il produttore e il destinatario finale non realizzano la condotta tipica del vettore richiamata dall’articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006, eppure, inviando e ricevendo la partita di rifiuti, apportano un contributo causalmente agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto illecito e, pertanto, possono rispondere a titolo di concorso nel reato o nell’illecito amministrativo.
Ad esempio, è evidente che:
- se il destinatario finale rifiuta il carico di rifiuti perché accompagnato da un formulario incompleto (si pensi al caso della mancata indicazione della quantità dei rifiuti trasportati), il viaggio illecito dei rifiuti non può di fatto arrivare a compimento;
- se invece il destinatario accetta la partita di rifiuti con formulario identificativo contenente dati incompleti e sottoscrive il relativo formulario, apporta un contributo non conforme alla condotta descritta dall’articolo 258, comma 3, ma senza il quale il viaggio illecito dei rifiuti non si sarebbe mai perfezionato.
Quindi, il destinatario, una volta sottoscritto il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati (o accettato l’ingresso di rifiuti accompagnati da una scheda Sistri Area movimentazione carente in qualche sua parte o addirittura assente o alterata), risponde del relativo reato o illecito amministrativo a titolo di concorso.
LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
La responsabilità estesa del produttore non va confusa con la responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti, essendo ad oggi, più una linea programmatica che una vera e propria disciplina vincolante.
È prevista per rafforzare la prevenzione della produzione di rifiuti e per facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita del prodotto, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato (articolo 178‑bis, Dlgs 152/2006). A tal fine appositi decreti ministeriali stabiliranno le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.
Altri decreti ministeriali (di concerto tra Ministero dell’ambiente e sviluppo economico) stabiliranno le modalità e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto (per questa tipologia di decreti è previsto anche il concerto del Ministero dell’economia);
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri previsti dagli articoli 177 e 179, Dlgs 152/2006;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
Le future previsioni (articolo 178‑bis, Dlgs 152/2006) non incideranno sul sistema della responsabilità nella gestione dei rifiuti come qui delineato, né sulla legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

