Attività di gestione rifiuti non autorizzata
L’attività di gestione dei rifiuti in mancanza dell’autorizzazione o della comunicazione è punita con sanzioni diverse a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti (articolo 256, commi 1 e 4, Dlgs 152/2006):
- rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro;
- rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Tali pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute e richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle comunicazioni.
Si ricorda che la comunicazione è sottoposta alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 241/1990. Pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applica la sanzione prevista dall’articolo 483 C.p.
Si ricorda che per trasportare rifiuti non pericolosi da se stessi prodotti o rifiuti pericolosi da se stessi prodotti in quantità non superiori a 30 Kh/30 litri giorno è necessario essere iscritti all’Albo gestori ambientali (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006); in difetto: arresto da 6 mesi a 2 anni oltre all’ ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 in caso di rifiuti non pericolosi.
Divieto di miscelazione
La miscelazione di rifiuti non autorizzata (esclusi i casi per i quali è espressamente consentita dall’articolo 187, Dlgs 152/2006) è punita con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro (articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006). Ove il produttore non provveda a separare i rifiuti illecitamente miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, è punito con la pena dell’arresto fino a 1 anno.
Deposito temporaneo di rifiuti sanitari
Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle relative prescrizioni di cui al Dpr 254/2003 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro (articolo 256, comma 6, Dlgs 152/2006).
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.

