Data l’estrema variabilità della data di partenza del nuovo sistema e il continuo aggiornamento delle norme operative, si rimanda a quanto riportato nel nostro “Speciale Sistri” (vedi link nella colonna di destra), che monitora in tempo reale le novità normative, con specifici commenti e approfondimenti.

Si segnalano di seguito alcuni punti fondamentali del sistema, rimandando per una completa disamina al momento in cui lo stesso sarà operativo.

 

Fino a quando il Sistri non sarò operativo (30 giugno 2012) la gran parte dei produttori di rifiuti dovrà continuare a tenere il registro di carico e scarico e a compilare e conservare il formulario per il trasporto.

Dopo l’entrata in operatività del Sistri, tuttavia, rimarrà una categoria residuale di produttori che dovrà continuare ad utilizzare registri e formulario.

 

Viene fatta salva la data di partenza per i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi (che hanno fino a 10 dipendenti); infatti, tali soggetti dovranno iniziare ad utilizzare esclusivamente il Sistri (e quindi ad abbandonare registri e formulari) a decorrere dalla data che sarà individuata da un futuro ed apposito Dm del Ministro dell’ambiente. In ogni caso, tale data non potrà essere antecedente al 30 giugno 2012.

Moltissimi di tali piccolissimi produttori, tuttavia, potranno essere totalmente esclusi dal Sistri. Infatti, la nuova previsione recata dalla legge di conversione (articolo 6, comma 2, Dl 138/2011 come convertito dalla legge 148/2011) prevede un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e sentite le categorie interessate, con il quale, entro tre mesi dalla conversione del Dl 138/2011, saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, “ai fini del sistema di controllo di tracciabilità”, saranno applicate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Quindi tali rifiuti, pur essendo pericolosi, saranno trattati come non pericolosi, ai soli fini Sistri e purché censiti in un futuro Dm.

 

Per quanto riguarda la produzione, il Sistri sarà usato da:

– produttori i cui rifiuti pericolosi non saranno censiti nel futuro Dm sulla “criticità ambientale” (ancora non noti);

– produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da industria, artigianato, da recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con più di 10 dipendenti (già previsti).

Per gli altri produttori di rifiuti (pericolosi e non) il Sistri, anche a seguito delle modifiche recate dalla manovra, non è previsto.

 

 

 

Soggetti obbligati

 

1) Imprese ed enti che producono rifiuti speciali pericolosi (*);

2) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006 (**); con più di 10 dipendenti;

3) imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;

4) recuperatori e smaltitori;

5) commercianti e intermediari;

6) consorzi per il riciclaggio di particolari categorie di rifiuti;

7) terminalisti concessionari delle aree portuali e imprese portuali;

8) responsabili uffici gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,

gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;

9) Comuni, enti e imprese che gestiscono rifiuti urbani nella Regione Campania;

10) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (*) (***).

(*) Sono compresi raccoglitori e trasportatori di rifiuti da sé stessi prodotti.

(**) Le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 184, Dlgs 152/2006 riguardano, rispettivamente: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da recupero e smaltimento, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

(***) Il termine iniziale (articolo 6, comma 2, lettera f‑octies), Dl 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 “decreto Sviluppo”) sarà individuato da un apposito Dm Ambiente, ma non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012.

 

 

 

Le sanzioni

 

Il Dlgs 121/2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente) introduce la nuova disciplina della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali (dallo scarico di sostanze pericolose nelle acque al traffico illecito i rifiuti, all’uso di un falso certificato di analisi o all’omessa tenuta della scheda Sistri durante il trasporto di rifiuti). Il nuovo provvedimento (che modifica il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti) introduce sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso uno dei reati previsti. Le sanzioni sono calcolate in base al sistema delle quote; il valore di ogni singola quota va da 258 euro a 1.549 euro.

 

Di seguito le “sanzioni 231” in relazione al Sistri (che si aggiungono a quelle previste dal “Codice ambientale”):

 

— Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato in ambito Sistri recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

— Inserimento nel Sistri di un certificato falso (articolo 260‑bis, comma 6)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

 

— Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove previsto, senza la copia del certificato analitico (articolo 260‑bis, comma 7, secondo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

 

— Uso, durante il trasporto soggetto a Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260‑bis, comma 7, terzo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

 

— Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260‑bis, comma 8, primo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

 

— Trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione  fraudolentemente alterata (articolo 260‑bis, comma 8, secondo periodo)

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote

 

 

Le sanzioni e la gradualità del periodo transitorio

 

Nel primo periodo di operatività del Sistri (che coincide con il primo anno di operatività, che dovrebbe andare dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013) è previsto un regime attenuato di sanzioni (articolo 4, Dlgs 121/2011 che riscrive completamente l’articolo 39, comma 2, Dlgs 205/2010 senza più fare riferimento a date particolari, ma riferendosi esclusivamente al “primo periodo di applicazione” del Sistri).

 

Le sanzioni vengono differenziate in due aree d’intervento ben precise e in due moduli temporali:

 

  • omessa iscrizione o relativo versamento nei termini previsti (per ciascun mese o frazione di mese di ritardo):

– entro i primi 8 mesi di operatività: sanzione pari al 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione;

– entro i 4 mesi successivi: sanzione pari al 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione;

 

  • sanzioni amministrative di cui all’articolo 260‑bis, Dlgs 152/2006, commi 3, 4, 5, 7 e 9:

– entro i primi 8 mesi di operatività: la sanzione è ridotta ad 1/10;

– entro i 4 mesi successivi ai precedenti: la sanzione è ridotta ad 1/5.

 

Tali ultime riduzioni non si applicano nel caso in cui l’omessa compilazione del registro cronologico o della Scheda Sistri Area Movimentazione, secondo tempi,  procedure e modalità stabilite dal Sistri, siano frutto di “comportamenti fraudolenti”.