a cura di Daria Oliva

con la redazione normativa di Reteambiente

Gennaio 2012

 

 

 

Il rumore è definito come "l'emissione sonora che a causa del suo propagarsi può compromettere la salute dell'uomo o la qualità dell'ambiente". L'inquinamento da rumore o inquinamento acustico, dunque, esercita la sua azione negativa sull'ambiente inteso come "ambito in cui l'uomo vive e svolge le sue attività" e i suoi effetti, secondo in Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono riconducibili a tre categorie:

danni fisici, quali conseguenze sull'udito, vertigini, stress, reazioni cardiovascolari;

disturbi nelle attività, quali la conversazione e il sonno;

annoyance (fastidio generico).

 

Gli effetti sui soggetti esposti variano in base al livello di rumore, al tipo di sorgente sonora, al tempo di esposizione e alle caratteristiche psico-fisiche della persona.

 

Quando si parla di inquinamento acustico è opportuno distinguere tra inquinamento interno o esterno.

 

Con il primo termine si fa riferimento al rumore all’interno ai luoghi di lavoro e, quindi, alla normativa dettata a tutela dei lavoratori contro i rischi per l'udito, per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante l'orario di lavoro. Tale disciplina, contenuta essenzialmente nel Capo IV del Dlgs 277/1991 (ora sostituito dal Capo II del Titolo VIII del Dlgs 81/2008, il "Tu Sicurezza", nel rispetto della disciplina transitoria dettata dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 306, comma 2 dello stesso Dlgs 81/2008), emanato in recepimento della normativa comunitaria sui rischi derivanti dagli agenti fisici, prevede una serie di prescrizioni a carico del datore di lavoro al fine di effettuare la valutazione dei rischi esistenti, di ridurne l'incidenza e di rispettare i limiti di esposizione dei lavoratori al rumore.

Tale disciplina rientra nella più ampia tematica relativa alla sicurezza sul lavoro e non viene affrontata in questa sede.

 

Con il termine "rumore esterno", invece, si fa riferimento alle emissioni sonore che hanno una incidenza sugli ambienti abitativi o sull'ambiente esterno disciplinate dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995 e successivi decreti attuativi) e dal Dpcm 1° marzo 1991.

 

Le principali sorgenti di rumore esterno sono:

— il traffico veicolare, aereo, ferroviario e portuale;

— le attività industriali e artigianali;

— le discoteche e i locali musicali;

— gli esercizi commerciali;

— altre fonti quali ad esempio gli impianti di condizionamento e i frigoriferi commerciali.

 

Per quanto riguarda l'inquinamento esterno prodotto da attività industriali, artigianali o commerciali, la normativa fissa valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti sonore in relazione alla destinazione d'uso del territorio sul quale è ubicata l’attività. Questa disciplina assume rilevanza, però, solo per le attività produttive idonee a provocare rumore nell'ambiente esterno. In questo caso l'impresa avrà l'obbligo di misurare l'inquinamento acustico prodotto e di rispettare i valori limite, anche di attenzione e qualità, fissati dalla legge in riferimento alla "zonizzazione" effettuata dai Comuni. La legge prevede anche un obbligo di valutazione dell'impatto acustico delle attività produttive da allegare alle domande per il rilascio di concessione edilizia relativa ai nuovi impianti e nelle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive.

 

I limiti di emissione ed immissione previsti dalla legge non si applicano, invece, alle singole infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali) e relative fasce di rispetto, per le quali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 447/1995, sono stati emanati o sono in fase di emanazione i regolamenti destinati a disciplinare l'inquinamento acustico avente origine dal traffico.

Il Ministero dell'ambiente ha adottato, con Dm 29 novembre 2000, i criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore che le società e gli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, devono presentare al Comune ed alla Regione nel caso in cui il rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse superi i valori limite stabiliti dai suddetti regolamenti.

 

Infine, il quadro normativo italiano si completa con:

— una serie di provvedimenti normativi adottati in recepimento di direttive comunitarie che disciplinano il rumore prodotto da determinate sorgenti sonore quali, ad esempio, gli escavatori idraulici, i tosaerba e le gru;

— le norme relative alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

— le norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore negli edifici e dei requisiti acustici dei sistemi di allarme e di refrigerazione.