Il "rumore esterno", ossia l'inquinamento acustico relativo agli ambienti abitativi e a quelli esterni, è disciplinato dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995), dai successivi decreti attuativi e, in via transitoria, dal Dpcm 1° marzo 1991.
Tale disciplina è dettata al fine di individuare i principi generali per la tutela da questa forma di inquinamento e si fonda su criteri di accettabilità delle emissioni sonore in collegamento con la pianificazione urbanistica locale.
Il Legislatore, infatti, fissa valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti sonore, oltre che valori di attenzione e di qualità, determinati in relazione alla tipologia della sorgente, al periodo della giornata e alla destinazione d'uso della zona da proteggere.
La legge 447/1995 assume rilevanza per le attività produttive idonee a provocare rumore nell'ambiente esterno, in quanto per le emissioni sonore all'interno di ambienti destinati ad attività produttive resta ferma la disciplina dettata in materia di tutela dei lavoratori.
L'individuazione delle zone acustiche omogenee, in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi, spetta ai Comuni, i quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, nel rispetto dei criteri indicati dalle Regioni e degli strumenti urbanistici già adottati, classificano il loro territorio in: aree particolarmente protette; aree destinate a uso prevalentemente residenziale; aree di tipo misto; aree di intensa attività umana; aree prevalentemente industriali e aree esclusivamente industriali.
Ai Comuni compete anche l'individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo o mobile o all'aperto.

