a cura di Rita Caroselli e Silvia Migliorini

con la redazione normativa di Reteambiente

Dicembre 2011

 

 

 

Nell'ambito della normativa ambientale il termine "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che da un impianto industriale in cui sono presenti determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati quali un incendio o un'esplosione, pericolo per la salute umana e/o per l'ambiente sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento.

 

Il termine, utilizzato per indicare l'insieme delle norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi, è nato in occasione dello sfortunato evento verificatosi il 10 luglio 1976 nel Comune di Seveso quando, a causa di un incidente, da un impianto industriale fuoriuscì una grande quantità di diossina, una sostanza chimica altamente tossica e cancerogena che ha provocato gravi danni sugli uomini e sull'ambiente circostante.

 

In risposta a tale evento, infatti, la Comunità europea emanò nel 1982 la direttiva 82/501/Cee (cd. "Direttiva Seveso") sui "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", direttiva recepita nell'ordinamento nazionale con il Dpr 17 maggio 1988, n. 175.

La disciplina è stata poi aggiornata mediante la direttiva 96/82/Ce (cosiddetta "Seveso bis", che ha sostituito la precedente 82/501/Cee), a sua volta modificata nel dicembre 2003 (mediante la direttiva 2003/105/Ce) con l'estensione alle industrie estrattive e alle discariche di rifiuti sterili delle procedure di controllo previste dalla "Seveso bis". La direttiva 2003/105/Ce prevede, altresì, un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in sito, quantitativi in presenza dei quali si applica la normativa in materia di rischio di incidenti rilevanti.

 

La direttiva 96/82/Ce è stata recepita in Italia dal Dlgs 17 agosto 1999, n. 334, mentre la direttiva 2003/105/Ce è stata recepita in Italia dal Dlgs 21 settembre 2005, n. 238.

In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente: ciò attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla adozione di appositi sistemi di gestione della sicurezza, alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio degli impianti, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.