a cura di Vincenzo Dragani

Gennaio 2012

 

 

 

Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo

 

 

Il cd. "Testo Unico"

 

L'attuale quadro normativo di riferimento sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ruota intorno al Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Tale provvedimento, meglio noto come il "Testo Unico" in materia, non esaurisce tuttavia il novero delle norme giuridiche da osservare.

 

 

Le norme locali

 

Ad aprire il Dlgs 81/2008 è infatti il “principio di cedevolezza”. Dispone infatti l’articolo 1, comma 2 del Testo unico che le sue disposizioni trovano applicazione (nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza) fino al momento in cui le Regioni e le Province autonome non determinano proprie norme in materia in virtù del potestà legislativa (concorrente) loro conferita dall’articolo 117 della Costituzione. Dalla data di entrata in vigore delle norme locali, sottolinea il medesimo articolo 1, comma 2 del decreto, le disposizioni statali sancite dal Dlgs 81/2008 perdono dunque efficacia, ad eccezione dei “principi fondamentali” di competenza dello Stato ex articolo 117 della Carta fondamentale. Oltre all’osservanza dei principi fondamentali delineati dallo Stato, ulteriore limite alla potestà legislativa concorrente di Regioni e Province autonome è rappresentata – in ossequio al medesimo articolo 117 della Costituzione – dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali Enti locali dunque, oltre non poter derogare ai suddetti "principi fondamentali" contenuti nel Dlgs 81/2008, non possono, adottare norme giuridiche in materia di sicurezza sul lavoro che pongano lo Stato in contrasto con le regole dell’Unione europea e con quelle derivanti da altri trattati internazionali.

 

 

Le altre norme dell'Ordinamento

 

Ancora, è necessario altresì sottolineare come le regole dettate dal Dlgs 81/2008 e dalle norme locali devono essere collocate nell’ambito delle altre e più generali norme dell’Ordinamento giuridico volte alla tutela dei lavoratori, quali:

— gli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione in materia di tutela della salute, del lavoro, della sicurezza, libertà e dignità umana nello svolgimento di attività economiche;

— l’articolo 2087 del Codice civile, in base al quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;

— gli articoli 437 e 451 del Codice penale, che puniscono l’omissione e la rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro;

— gli articoli 589 e 590 del Codice penale, in materia di omicidio e lesioni colpose (fattispecie punite più gravemente se realizzate a causa di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

 

L'articolo 2087 del Codice civile, in particolare, si pone come "norma di chiusura" del sistema normativo in materia di sicurezza sul lavoro, poiché (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità) obbliga il datore di lavoro, anche in assenza di norme che impongano specifiche condotte preventive, ad adottare tutte le misure generiche di prudenza e di diligenza possibili, nonché ad osservare le norme tecniche e di esperienza necessarie alla tutela della salute dei lavoratori.