Dlgs 81/2008: campo di applicazione e soggetti obbligati
Campo di applicazione
Dalla lettura combinata degli articoli 2 e 3 del Dlgs 81/2008 – segnatamente alla nozione di “lavoratore” e "datore di lavoro" ed alla definizione del "campo di applicazione" recata dal secondo – si evince che le nuove disposizioni in materia di sicurezza si applicano in linea generale in presenza di ogni struttura che vede la presenza, oltre al datore di lavoro, di uno o più lavoratori, e ciò indifferentemente dalla forma contrattuale adottata, dal tipo di attività lavorativa svolta, dal settore di appartenenza (pubblico o privato), dal livello di rischio presente.
La particolarità dei singoli rapporti contrattuali (lavoro subordinato, a progetto, eccetera) non fa venire meno l’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro ma vale unicamente a delineare le specifiche misure di prevenzione da adottare (articolo 3, comma 7 e seguenti, Dlgs 81/2008).
Il datore di lavoro
Destinatario principale degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori è il datore di lavoro. Egli è definito dal Dlgs 81/2008 (articolo 2) come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”.
La figura assume particolare forma nell’ambito delle strutture pubbliche. Stabilisce sempre il citato articolo 2 che “Nelle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questo ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
I collaboratori più stretti del datore di lavoro
Il Dlgs 81/2008 individua nei "dirigenti" e nei "preposti" i collaboratori più stretti del datore di lavoro, imponendo loro di adottare (come vedremo più avanti) precise misure di intervento al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori.
In particolare, in base all’articolo 2 del Dlgs 81/2008:
• il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
• il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I lavoratori
Destinatari delle misure di prevenzione e prevenzione imposte dal Dlgs 81/2008 sono altresì i “lavoratori”. Il novero delle persone rientranti in tale categoria, sia soggetto che oggetto di tutela, è stato dal nuovo “Testo unico” sulla sicurezza ampliato rispetto alla pregressa normativa. E' infatti considerato "lavoratore" (come sopra accennato) ogni soggetto inserito in una organizzazione di lavoro, a qualsiasi titolo ed in funzione di qualsivoglia rapporto contrattuale.
L’articolo 2 del Dlgs 81/2008 definisce infatti il lavoratore come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
I volontari, equiparati dall’originaria versione del Dlgs 81/2008 ai lavoratori subordinati (e dunque destinatari delle medesime misure di prevenzione) sono stati dal successivo Dlgs 106/2009 (di diretta modifica del primo) paragonati ai lavoratori autonomi, con conseguente applicazione delle diverse norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 21 del novellato Testo unico.
All’allargamento del novero dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione della nuova disciplina sulla sicurezza è collegato il meccanismo del computo dei medesimi al fine dell’applicazione di determinate norme del Dlgs 81/2008 (come la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la valutazione dei rischi – articolo 28 – e quella di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi da parte del datore di lavoro – articolo 33). L’articolo 4 del Dlgs 81/2008 consente infatti di non computare tra i lavoratori, ai fini citati, i soggetti non stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale.
Il rappresentante dei lavoratori
È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in merito ad alcuni aspetti delle sicurezza sul lavoro (articolo 2, Dlgs 81/2008). In caso di mancata elezione o designazione, le sue funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito ex articoli 48 e 49, Dlgs 81/2008. Il rappresentante dei lavoratori svolge funzioni di controllo sulla applicazione delle regole di sicurezza. A tal fine l’articolo 50 del Dlgs 81/2008 gli attribuisce precisi diritti (ed obblighi) di informazione e di intervento.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. “Rspp”)
È, in base all’articolo 2 del Dlgs 81/2008, il soggetto designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, ossia il sistema deputato alla attività di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali. Deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo unico. Può essere un soggetto interno o esterno alla struttura produttiva.
Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (cd. Aspp)
Sono definiti dall’articolo 2 del Dlgs 81/2008 come i soggetti che fanno parte del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Come il responsabile, devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo unico e possono essere designati tra i soggetti interni o esterni alla struttura produttiva.
Il medico competente
È il medico in possesso dei particolari requisiti professionali stabiliti dall’articolo 38 del Dlgs 81/2008 che collabora con il datore di lavoro, dal quale è nominato, ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

