Le singole "misure generali di tutela"

 

 

Il Titolo I del Dlgs 81/2008 (recante i “Principi comuni”) individua nel suo articolo 15 le misure generali di tutela dei lavoratori che devono essere adottare nei luoghi di lavoro, distribuendo poi tra i diversi protagonisti del “sistema sicurezza” (datore di lavoro e suoi collaboratori, lavoratori, medico competente) i relativi obblighi (articolo 18 e seguenti).

 

Le “misure generali di tutela” previste dal citato articolo 15 del Dlgs 81/2008 coincidono con le seguenti:

• valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

• programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

• eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

• rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

• riduzione dei rischi alla fonte;

• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

• limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

• utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

• controllo sanitario dei lavoratori;

• allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

• informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

• informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

• informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• istruzioni adeguate ai lavoratori;

• partecipazione e consultazione dei lavoratori;

• partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

• misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

• uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

• manutenzione regolare di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.