Come accennato, le misure di prevenzione dal Titolo I del Dlgs 81/2008 non esauriscono gli obblighi cui i soggetti responsabili della sicurezza sono tenuti. A tali generali misure vanno infatti aggiunte quelle più particolari imposte dai Titoli II e seguenti del Dlgs 81/2008 in relazione alle peculiari condizioni e situazioni lavorative.
Le particolari prescrizioni per la tutela dei lavoratori presenti nei Titoli II e seguenti del Dlgs 81/2008 seguono l’architettura del Dlgs 626/1994. Qui di seguito ne vengono tracciati i profili di carattere generale e le principali differenze rispetto al Dlgs 626/1994, rinviando alla consultazione del Dlgs 81/2008 per le regole nazionali e, ove approvate, alle leggi dei singoli Enti locali dotati di potestà legislativa dall’articolo 117 della Costituzione.
| Luoghi di lavoro | L'articolo 62 e seguenti del Dlgs 81/2008 dettano le prescrizioni minime di sicurezza alle quali i luoghi di lavoro devono essere allineati.
Ai sensi del citato articolo 62 e seguenti, Dlgs 81/2008, sono definiti luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Sono esclusi da tale definizione: i mezzi di trasporto; i cantieri temporanei o mobili; le industrie estrattive; i pescherecci, i campi, i boschi gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
Il datore di lavoro deve in linea generale provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni minime stabilite per legge, siano oggetto di regolare manutenzione e pulitura, siano provvisti di dispositivi di sicurezza e liberi da fonti di pericolo.
I requisiti che i luoghi di lavoro devono soddisfare sono indicati dall'articolo 63 del Dlgs 81/2008 e dal relativo allegato IV. |
| Attrezzature di lavoro e Dpi | Per attrezzatura di lavoro si intende, ai sensi dell'articolo 69 e seguenti del Dlgs 81/2008, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Il termine "Dpi" è un acronimo di dispositivo di protezione individuale, inteso come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Le regole su caratteristiche e uso di attrezzature di lavoro e dispositiAvi di protezione individuale sono recate dall’articolo 69 e seguenti del Dlgs 81/2008. Principali obblighi del datore di lavoro in materia sono: – mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di Legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte; – provvedere affinché le attrezzature siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; oggetto di idonea manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento e verifiche periodiche; utilizzati da lavoratori formati ed informati in materia. – effettuare la valutazione dei rischi non evitabili con mezzi diversi dai Dpi; – individuare i Dpi necessari, le loro condizioni di utilizzo, il loro aggiornamento e manutenzione; – fornire ai lavoratori i Dpi, unitamente ad istruzioni e formazione sul loro utilizzo. |
| Cantieri temporanei o mobili (articolo 88 e seguenti, Dlgs 81/2008) | L'articolo 88 e seguenti del Dlgs 81/2008 delineano le regole di sicurezza che devono essere adottate nei cantieri.
Il campo di applicazione di tali speciali norme è definito dal primo comma del citato articolo 88, laddove è prescritto che esse siano applicate in tutti i "cantieri temporanei e mobili", definiti dal successivo articolo 89, comma 1 lettera a) come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X allo stesso Dlgs 81/2008.
Nel tenore del citato allegato X tali lavori costituiscono un novero ben più ampio di quelli propri del settore edile ed abbracciano attività (come, a titolo di esempio, quella dello smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee) che possono ben essere presenti anche in altri settori produttivi. Rinviando ad altra e specifica trattazione la peculiare materia in questione, si consiglia quindi di effettuare a monte una attenta valutazione delle attività svolte nei propri luoghi di lavoro al fine di valutare se esse siano contemplate nel citato allegato X al Dlgs 81/2008 e, di conseguenza, debbano essere sottoposte alle relative misure di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dagli articolo 88 e seguenti dello stesso decreto.
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| Segnaletica di sicurezza (articolo 161 e seguenti, Dlgs 81/2008) | La segnaletica di sicurezza consiste in una serie di indicazioni aventi lo scopo di salvaguardare l’integrità delle persone esposte a pericoli o rischi.
È obbligo del datore di lavoro adottare in tutti i luoghi di lavoro – sia pubblici Ache privati – la segnaletica di sicurezza prevista dalla vigente normativa. Le regole nazionali sono delineate dall'articolo 161 e seguenti del Dlgs 81/2008, e ricalcano quelle già stabilite dal Dlgs 493/1996.
Qualora sia necessario fornire indicazioni su situazioni di rischio non previste dai segnali elencati dalla normativa, il datore di lavoro deve adottare comunque le misure di informazione necessarie suggerite dalla buona tecnica, e dall’esperienza. |
| Movimentazione manuale dei carichi (articolo 167 e seguenti, Dlgs 81/2008) | L'articolo 167 e seguenti del Dlgs 81/2008 reca le regole sulle misure di prevenzione da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
Il datore di lavoro deve far in modo, quando possibile, che determinate operazioni vengano effettuate per mezzo di strumenti meccanici.
Nel caso in cui il ricorso alla movimentazione manuale sia invece inevitabile, egli deve adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni e provvedere alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori addetti a tali mansioni. |
| Attrezzature munite di videoterminali (articolo 172 e seguenti, Dlgs 81/2008) | L'articolo 172 e seguenti del Dlgs 81/2008 dispongono le regole nazionali sull’utilizzo dei videoterminali.
Per lavoratore addetto ai videoterminali si intende, secondo la definizione dell'articolo 173, Dlgs 81/2008, "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175". Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione delle norme di tutela in parole i lavoratori addetti: — ai posti di guida di veicoli o macchine; — ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; — ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; — alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; — alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Il datore di lavoro deve adottare le precise misure di tutela descritte dall'articolo 174 e seguenti nei confronti dei lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali e conformare i posti di lavoro muniti delle medesime attrezzature a particolari prescrizioni tecniche.
Il Dlgs 81/2008 prevede il trasferimento alla contrattazione collettiva del regime delle pause che spettano ai lavoratori addetti ai videoterminali, solo in mancanza della quale si applica il meccanismo della pausa di 15 minuti (non cumulabili) dopo 120 minuti di uso ininterrotto. |
| Agenti fisici | L'articolo 180 e seguenti del Dlgs 81/2008 dettano disposizioni per la tutela dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali.
Gli obblighi di carattere generale del datore di lavoro, trasversali a tutti gli agenti fisici considerati, coincidono con la valutazione dei rischi su presenza e misurazione degli agenti fisici, l’eliminazione a monte dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi legati alla presenza degli agenti, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
Oltre all’adempimento degli obblighi di carattere generale, il Dlgs 81/2008 impone l’adozione di specifiche misure di tutela, declinate in base alla natura della singola sorgente, ossia: – rumore (articoli 187 e seguenti); – vibrazioni (articoli 199 e seguenti); – campi elettromagnetici (articoli 206 e seguenti); – radiazioni ottiche artificiali (articoli 213 e seguenti). |
| Sostanze pericolose | Le prescrizioni, previste dall'articolo 221 e seguenti del Dlgs 81/2008 obbligano il datore di lavoro ed i suoi collaboratori (in modo analogo a quanto stabilito dal Dlgs 626/1994) a tutelare i lavoratori dai rischi legati alle seguenti sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni e mutageni; amianto.
Gli obblighi del datore di lavoro sanciti dalla normativa nazionale in esame coincidono con i seguenti: – valutazione dei rischi legati alle singole sostanze pericolose; – adozione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori; – disposizioni da adottare in caso di emergenze o incidenti; – informazione e formazione dei lavoratori; – sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti |
| Agenti biologici | Il Dlgs 81/2008 prende in considerazione i microrganismi e le colture cellulari che possono provocare malattie nell’uomo, classificandole, in modo pedissequo al Dlgs 626/1994, secondo la loro pericolosità.
Gli obblighi del datore di lavoro, sanciti dall'articolo 266 e seguenti del Dlgs 81/2008, coincidono con i seguenti: – comunicare all’Organo di vigilanza territorialmente competente l’uso di agenti biologici di classi di pericolosità medio-bassa; – essere in possesso di autorizzazione al Ministero della Salute per l’uso di agenti biologici ad alta pericolosità; – valutare i rischi connessi all’uso degli agenti; – adottare specifAiche misure tecniche, organizzative, procedimentali, igieniche; – adottare misure di emergenza; – formare ed informare dei lavoratori interessati; – effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti |
| Protezione da atmosfere esplosive (articolo 287 e seguenti, Dlgs 81/2008) | Per atmosfera esplosiva il Dlgs 81/2008 intende, sulla scia del precedente Dlgs 626/1994, “una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri”.
L'articolo 287 e seguenti del nuovo “Testo unico” prescrivono a carico del datore di lavoro i seguenti obblighi: – adozione di misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni; – valutazione dei rischi di esplosione; – strutturazione degli ambienti e loro controllo; – redazione del documento sulla protezione contro le esplosioni |

