Il sistema sanzionatorio disegnato dal nuovo Dlgs 81/2008 è modulato sulla base della pericolosità delle situazioni lavorative nelle quali vengono adottate le condotte illeciti e punisce in modo più grave (sia da un punto di vista penale che amministrativo) gli inadempimenti commessi in contesti di maggior rischio per i soggetti che vi operano.
La prima norma di natura sanzionatoria è stabilita dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (così come modificato dal Dlgs 106/2009), recante le “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. Trova qui alloggio il potere della P.a. (nelle figure degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro) di disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale (tra le altre) per "gravi e reiterate" violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori individuate da un emanando decreto del Ministero del Lavoro. In attesa del decreto in parola, le "gravi" violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 al Dlgs 81/2008. Si ha invece "reiterazione" quando nei cinque anni successivi ad una violazione accertata con sentenza o provvedimento sanzionatorio definitivo lo stesso soggetto ne commette un'altra simile. L’eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione per le gravi e reiterate violazioni è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Il vero e proprio sistema sanzionatorio del “Testo unico” è invece composto da una parte di carattere generale, contenuta negli articoli dal 55 al 60 del Dlgs 81/2008 e nella quale trovano collocazione le sanzioni previste per i singoli soggetti in relazione alla inosservanza delle disposizioni generali in materia di sicurezza dei lavoratori e da singole disposizioni, contenute negli Titoli II-XII del Dlgs 81/2008 che puniscono l’omessa adozione delle particolari misure di sicurezza. Tali sanzioni sono state rivisitate dal Dlgs 106/2009, attraverso una rimodulazione sia qualitativa (la pena esclusiva dell'arresto è stata limitata alle violazioni più gravi) che quantitativa (mediante la rimodulazione dell'ammontare delle pene).
A dirimere il possibile concorso tra le citate norme sanzionatorie generali (quelle contenute negli articoli dal 55 al 60) e speciali (quelle contenute negli Titoli II-XII) provvede l’articolo 298 del Dlgs 81/2008, stabilendo che “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I (Ndr: quelle previste dagli articoli fino al 60) e da una o più disposizioni previste negli altri Titoli, si applica la disposizione speciale”.
Chiudono le regole relative al sistema sanzionatorio l'articolo 301, che prevede l'applicabilità alle contravvenzioni delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato previste dal Dlgs 758/1994 e l’articolo 301-bis (introdotto ex novo dal Dlgs 106/2009) che prevede come in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
Il sistema sanzionatorio "satellite"
Alle sanzioni previste dal Dlgs 81/2008 si sono da ultimo affiancate nuove misure repressive delle violazioni in materia di sicurezza introdotte da specifici provvedimenti. Viene in evidenza il Dl 187/2010, che — mediante la riformulazione dell’articolo 20 della legge 689/1981 — ha stabilito come obbligatoria, in caso di violazioni gravi o reiterate in materia di sicurezza sul lavoro, la confisca amministrativa delle cose strumentali alla violazione e di quelle che ne sono il prodotto. E ciò senza la necessità che venga a tal fine emessa ordinanza-ingiunzione, con la sola eccezione dell’appartenenza a terzi estranei dei beni connessi alla violazione.

