Milano, 9 gennaio 2012

Rifiuti sanitari, sì a imballaggi esterni riutilizzabili

(Lavinia Basso)

È ammissibile, ancorchè in via eventuale e non obbligatoria, che per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo siano impiegati imballaggi rigidi esterni riutilizzabili, e non a perdere.

 

L’articolo 8 del Dpr 11 luglio 2003, n. 254, ricorda il Consiglio di Stato (sentenza 25 novembre 2011, n. 6257), stabilisce che le attività di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuate utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico e che possano essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile, previa disinfezione, ma tale previsione non costituisce un obbligo bensì una facoltà.

 

Pertanto, qualora un bando di gara richieda che anche il secondo imballaggio sia a perdere (come nel caso di specie), tale requisito è legittimo e non inficia la validità della gara stessa.

 

documenti di riferimento
Dpr 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari

Sentenza Consiglio di Stato 25 novembre 2011, n. 6257

Rifiuti sanitari - Rifiuti pericolosi - Imballaggi - Requisiti - Secondo imballaggio esterno - Riutilizzabilità - Legittima e consentita

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