Milano, 17 gennaio 2012

Esecuzione di opere senza autorizzazione paesaggistica, dolo generico

(Francesco Petrucci)

Il reato di cui all'articolo 181, comma 1-bis, Dlgs n. 42/2004 (realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica) è punito a titolo di dolo generico.

 

Lo ha sancito la Cassazione nella sentenza 28 dicembre 2011, n. 48478 in merito a una vicenda di realizzazione di opere edilizie in area dichiarata di notevole interesse pubblico. I Supremi Giudici ricordano anche che presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità (cioè la mera astratta possibilità di conoscere), da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma.

 

Pertanto la responsabilità del soggetto incontra il solo limite della ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale (articolo 5, C.p.), cioè dalla oggettiva impossibilità di conoscere la norma di legge (sentenza Corte Costituzionale n. 364/1988).

documenti di riferimento
Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Sentenza Corte di Cassazione 28 dicembre 2011, n. 48478

Opere edilizie in area vincolata - Realizzazione in assenza di autorizzazione paesaggistica - Reato - Presupposti - Dolo generico

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