Milano, 17 gennaio 2012

I residui da demolizione sono rifiuti fino al recupero

(Alessandro Geremei)

I residui delle attività di demolizione degli edifici sono rifiuti non pericolosi che per essere utilizzati come “prodotti” nei lavori stradali, ferroviari ed edili, necessitano comunque di un previo processo di recupero.

 

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 45023/2011, di conferma della condanna per gestione illecita di rifiuti (articolo 256 del Dlgs 152/2006) a carico del titolare di un’impresa di costruzioni, sorpresa a utilizzare i detriti e gli inerti risultanti da un lavoro di demolizione al fine di spianare una rotatoria in corso di realizzazione, senza alcuna autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

 

Per la Corte di Cassazione i materiali derivanti da attività di demolizione edilizia presentano invece caratteristiche di disimogeneità tali da far si che gli stessi conservino sempre la natura di rifiuti sino al completamento delle eventuali operazioni di recupero, necessarie ai fini del reimpiego degli stessi, almeno nella forma della separazione e cernita.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2011, n. 45023

Residui da attività di demolizione - Natura di rifiuto non pericoloso - Necessità del recupero prima del riutilizzo - Sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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