Milano, 17 gennaio 2012

Il “Codice ambientale” non sanziona le emissioni inquinanti potenziali

(Alessandro Geremei)

La Cassazione concorda “in linea di principio” con la tesi che esclude la responsabilità ex articolo 279 del Dlgs 152/2006 nel caso l’impianto presenti una mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.

 

Da questo deriva la conseguenza che laddove la molestia derivante dalle emissioni venga comunque provata, tramite sopralluoghi o segnalazioni dei residenti, ed indipendentemente dalla circostanza che le stesse superino o meno i valori limite stabiliti dalla disciplina, la sanzione prevista dal Dlgs 152/2006 per la mancata autorizzazione dello stabilimento che produce emissioni in atmosfera deve conseguentemente essere inflitta (sentenza 48474/2011).

 

Questo perché secondo la Suprema Corte il reato previsto dall’articolo 279 è un reato formale – e non di danno – che punta a sanzionare il mancato controllo preventivo della P.a sulla potenzialità inquinante degli impianti, in continuità normativa con la precedente disciplina di cui al Dpr 203/1988.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 28 dicembre 2011, n. 48474

Impianti che producono emissioni in atmosfera - Mancata autorizzazione ex articolo 279 del Dlgs 152/2005 - Prova della molestia - Necessità - Natura di reato formale

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Dpr 24 maggio 1988, n. 203

Emissioni in atmosfera

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