Milano, 20 gennaio 2012

La messa in sicurezza si ordina dopo aver accertato le responsabilità

(Alessandro Geremei)

Annullata dal Tar Sardegna un’ordinanza per la messa in sicurezza d’emergenza di un’area inquinata, emessa nei confronti del proprietario del terreno senza la previa individuazione del responsabile dell’inquinamento.

 

Il Tar condivide l’orientamento giurisprudenziale (si veda la sentenza CdS 3885/2009) in base al quale il proprietario incolpevole di un’area inquinata ha la facoltà – ma non l’obbligo – di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, al fine di mantenere poi l’area libera da pesi (sentenza 1239/2011).

 

Nel caso di mancata esecuzione degli interventi da parte del responsabile o di mancata individuazione dello stesso, sempreche il proprietario incolpevole o altri soggetti terzi interessati non decidano di intervenire volontariamente, il Dlgs 152/2006 incarica la P.a. di eseguire le opere di recupero ambientale, rivalendosi poi sul soggetto responsabile o, nel caso tale operazione non vada a buon fine, attraverso le garanzie sul terreno oggetto degli interventi.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Sardegna 16 dicembre 2011, n. 1239

Bonifiche - Ordinanza di messa in sicurezza - Accertamento della responsabilità - Necessario

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Consiglio di Stato 16 giugno 2009, n. 3885

Rifiuti - Bonifiche - Curatela fallimentare - Responsabilità - Non sussiste

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