Milano, 19 gennaio 2012

Gli inerti di cava inutilizzati sono rifiuti

(Alessandro Geremei)

I residui derivanti dall’attività di estrazione delle cave depositati presso un’area di proprietà di un terzo senza essere utilizzati né dal produttore, né da soggetti terzi, non costituiscono sottoprodotti ma rifiuti.

 

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione (sentenza 28734/2011) nel confermare il sequestro preventivo di un’area in cui erano stati accumulati 10mila metri cubi di inerti di travertino, provenienti da attività estrattiva posta in essere da una società terza.

 

La Suprema Corte ha rigettato l’assunto principale difensivo secondo cui i residui in questione erano da considerarsi sottoprodotti, e non rifiuti. Il mero deposito degli inerti presso aree nella disponibilità di terzi, senza alcun utilizzo diretto degli stessi, contrasta infatti secondo la Cassazione con il requisito della “certezza dell’utilizzo” posto alla base della definizione di sottoprodotto stabilita dal Dlgs 152/2006 (prima articolo 183, ora articolo 184-bis).

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 19 luglio 2011, n. 28734

Rifiuti - Sottoprodotti - Requisiti - Residui attività di cava - Deposito

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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