Milano, 24 gennaio 2012

Autotutela contro abusi edilizi esercitabile in ogni tempo

(Francesco Petrucci)

L'abuso edilizio integra un illecito permanente, cioè la violazione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, pertanto la possibilità dell'Amministrazione di annullare l'atto già rilasciato mutando decisione (cosiddetta "autotutela") è sempre possibile.

 

Il Tar Lombardia (sentenza 16 gennaio 2012, n. 59) si discosta da un orientamento giurisprudenziale di segno opposto che invece ritiene che il lungo tempo trascorso dall'abuso edilizio e il protrarsi del silenzio dell'Amministrazione, alla fine richiedano — perché essa intervenga in autotutela, cioè modificando una decisione presa in passato — una congrua motivazione che giustifichi la prevalenza dell'interesse pubblico, ovviamente diverso da quello al mero ripristino della legalità, sacrificando il contrapposto interesse privato vanificato dall'annullamento dell'atto.

 

Per i Giudici lombardi invece, integrando l'abuso un illecito permanente, "ogni provvedimento repressivo dell'Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento".

documenti di riferimento
Sentenza Tar Lombardia 16 gennaio 2012, n. 59

Edilizia - Abuso edilizio - Illecito permanente - Esercizio del potere di autotutela della P.a. - Limiti di tempo - Esclusione

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