Milano, 27 gennaio 2012

Lesione all'ambiente, solo lo Stato è parte civile

(Francesco Petrucci)

Spetta solo allo Stato costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno alla tutela ambiente intesa come interesse pubblico, collettivo e generale, di rilevanza costituzionale.

 

La Corte di Cassazione penale (sentenza 12 gennaio 2012, n. 633) accoglie il ricorso del legale rappresentante di una società obbligato -  in seguito alla sua condanna penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti — a risarcire i danni da lesione del diritto collettivo all'ambiente in favore di una associazione ambientalista, parte civile nel processo penale.

 

Per i Giudici, che hanno revocato la condanna al risarcimento disposta dalla sentenza di appello, ai sensi dell'attuale normativa ex articolo 311, Dlgs 152/2006, spetta solo allo Stato (Ministero dell'ambiente) costituirsi parte civile nel procedimento per reati ambientali, per il risarcimento del danno ambientale, come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Tutti gli altri possono, ex articolo 2043, Codice civile, agire per ulteriori e provate lesioni di interessi diversi da quello pubblico alla tutela dell'ambiente.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 12 gennaio 2012, n. 633

Danno ambientale - Lesione dell'interesse collettivo alla tutela all'ambiente - Legittimazione alla richiesta di risarcimento - Associazioni ambientaliste - Esclusione

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Risarcimento del danno ambientale

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