Milano, 21 febbraio 2012

Acque reflue, il rispetto dei limiti va verificato con impianto in attività

(Lavinia Basso)

Le analisi effettuate dall'autorità competente in un impianto (cartiera) subito dopo la sua riapertura dopo alcuni giorni, non possono essere le sole svolte per accertare il superamento dei limiti di emissione di inquinanti nelle acque, di cui al Dlgs 152/2006.

 

Ciò in quanto l'inutilizzo dello scarico nei periodi di fermo dell'impianto comporta la sedimentazione di materiale fibroso e ciò è stato dimostrato dal fatto che il superamento dei limiti non è stato in alcun modo riscontrato con il funzionamento dell'impianto, e qundi dello scarico, a pieno regime.

 

Deve quindi ritenersi emanata in difetto di istruttoria l'ordinanza sindacale di interruzione immediata dello scarico di acque reflue fino al ripristino delle condizioni idonee al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella 3, allegato 5 alla Parte seconda, Dlgs 152/2006: così ha sentenziato il Tar Napoli, con sentenza 13 febbraio 2012, n. 746.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sentenza Tar Campania 13 febbraio 2012, n. 746

Acque - Scarico reflui industriali - Superamento limiti - Fermo dell'impianto - Rilevanza

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