print

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 4 luglio 2007, n. 1

Dlgs 152/2006 - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Integrazione alla deliberazione 26 aprile 2006

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 4 luglio 2007, prot. n. 01/Cn/Albo

Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/Cn/Albo, relativa all'iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

Il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali

 

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il quale prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Vista la propria deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/Cn/Albo, relativa all'iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'allegato "B" alla citata deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/Cn/Albo, recante il modello di ricevuta della richiesta d'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Considerato che la suddetta ricevuta consente in via provvisoria alle imprese interessate di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo in attesa della emanazione del provvedimento formale d'iscrizione o del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/Cn/Albo;

Ritenuto, pertanto, di fissare un termine temporale alla validità delle ricevute rilasciate sia in data successiva che in data anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione;

 

Delibera

Articolo 1

1. Nel modello di ricevuta di cui all'allegato "B" della citata deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/Cn/Albo, dopo la frase: " Segue provvedimento formale d'iscrizione, con efficacia dalla data di ricezione della richiesta" è aggiunta la seguente "La presente ricevuta è valida sei mesi dalla data del rilascio".

2. Il termine di validità delle ricevute rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione è fissato alla data del 31 dicembre 2007.

 

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.