print

Milano, 19 gennaio 2009

Dlgs 152/2006, le principali novità previste dal nuovo “Correttivo” in itinere

(Vincenzo Dragani)

 

Ripristino del concetto di scarico diretto ed indiretto, recepimento della nozione di “sottoprodotto” previsto dalla nuova direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, riduzione dei soggetti obbligati a Mud e registri, poteri a Sindaci su danni ambientali.

 

Queste le principali novità previste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato lo scorso 13 gennaio 2009 al Senato per la riformulazione delle norme in materia di Via, acque, rifiuti e danno ambientale del “Codice ambientale”.

 

 

 

 

Dlgs 152/2006, le principali novità previste dal nuovo “Correttivo” in itinere

 

Principi generali

  • Soppressione dei “principi generali” attualmente contenuti nella “Parte prima del Dlgs 152/2006, ossia il principio sulla "produzione del diritto ambientale" (in base al quale le disposizioni generali ex Dlgs 152/2006 sono "principi fondamentali" e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale; il principio dello "sviluppo sostenibile" (in base al quale la P.a. deve dare priorità alla tutela ambientale); il principio di "prevenzione" e principio di "precauzione" (in base ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l'ambiente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti); il principio del "chi inquina paga" (che obbliga all'integrale ripristino dello "status quo ante" dell'ambiente); il principio di "sussidiarietà" (in base al quale lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore); il principio del libero "accesso alle informazioni ambientali" senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante.

Via/Vas

 

• Ripristino, in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale, del ricorso al “progetto preliminare” quale fase propedeutica dell’iter complessivo.

 

• Possibilità di escludere la VIA per le opere di carattere temporaneo e per quelle necessarie esclusivamente a fini degli interventi di bonifica e simili.

 

• Riduzione della duplicazione delle procedure VIA/AIA per medesime opere. In caso di modifica di un impianto soggetto a VIA, la nuova verifica non dovrà interessare l’intero impianto ma solo la parte modificata. Gli impianti esistenti ed in fase di rilascio/rinnovo di AIA non saranno sottoposti a procedura di VIA nel caso in cui la loro attività sia ricompressa tra quelli soggetti alla valutazione.

 

• Reintroduzione del rapporto costi/benefici tra i parametri previsti in sede di valutazione di impatto ambientale.

 

• Introduzione di misure di indennizzo e sanzioni in caso di omissioni o di ritardi da parte della Pubblica amministrazione nella procedura VIA

 

Acque

 

• Riallargamento della definizione normativa ed espressa di “scarico” a qualsiasi immissione di acque reflue nei corpi idrici, comprendente dunque sia gli scarichi diretti (ossia effettuati tramite sistema di collettamento) che quelli indiretti (ossia effettuati senza tali sistemi di diretta connessione).

 

• Ripristino delle definizioni di “acque reflue industriali” e di “acque reflue urbane” recate dalla originaria versione del Dlgs 152/2006

 

• Istituzione della Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, in aggiunta agli organi di controllo già esistenti a livello locale.

 

Rifiuti

 

• Precisazione del momento in cui avviene il completamento delle azioni di recupero dei rifiuti (181, comma 3, Dlgs 152/2006) che si realizza quando “non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriali o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsene”.

 

• Recepimento della definizione di “sottoprodotto” recata dalla nuova direttiva Ue sui rifiuti, che consente di considerare tali anche le sostanze ed i materiali sottoposti “a normali pratiche industriali”, laddove l’attuale formulazione del Dlgs 152/2006 esclude tutte le sostanze ed i materiali sottoposti a qualsiasi tipo di trattamento.

 

• Introduzione della possibilità di riutilizzare come sottoprodotti terre e rocce scavate da siti contaminati e non superanti determinate soglie.

 

• Esclusione dall’obbligo di MUD per i produttori di rifiuti non pericolosi che conferiscono al servizio pubblico di raccolta

 

• Soppressione dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i soggetti che producono i rifiuti speciali non pericolosi previsti dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d), g) del Dlgs 152/2006).

 

• Eliminazione dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico da parte delle Camere di Commercio con conseguente eliminazione del versamento dei diritti di segreteria.

 

• Modifiche al regime di iscrizione semplificato all’Albo gestori ambientali mediante “comunicazione”, prevedendo la possibilità di intraprendere subito l’attività di gestione rifiuti in seguito all’effettuazione della medesima alla Sezione regionale dell’Albo e la durata quinquennale dell’iscrizione.

 

• Riformulazione dell’attuale sistema consortile per particolari categorie di rifiuti al fine liberalizzare la concorrenza nelle attività di settore

 

• Incentivazione della bonifica dei siti contaminati, mediante l’incentivazione degli interventi di reindustrializzazione dei terreni interessati da parte di imprese

 

Danno ambientale

 

• Trasferimento ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti dei compiti in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali del Ministero dell’Ambiente.