Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi - Stralcio
Parole chiave:
Energia |
Tassazione |
Petrolio |
Metano / Gas naturale |
Oli |
Biomasse / Biocombustibili
Modifiche:
- Comunicato di errata-corrige 21 marzo 1996 (21-03-1996)
- Dl 20 giugno 1996, n. 323 (convertito dalla legge 425/1996) (20-06-1996)
- Dl 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 30/1997) (31-12-1996)
- Legge 28 febbraio 1997, n. 30 (02-03-1997)
- Dlgs 18 dicembre 1997, n. 473 (01-04-1998)
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (09-03-1999)
- Legge 13 maggio 1999, n. 133 (18-05-1999)
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (01-01-2000)
- Legge 21 novembre 2000, n. 342 (10-12-2000)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (01-01-2001)
- Legge 30 novembre 2001, n. 418 (di onversione del Dl 356/2001) (01-12-2001)
- Dl 24 settembre 2002, n. 209 (convertito dalla lgge 265/2002) (25-09-2002)
- Legge 22 novembre 2002, n. 265 (24-11-2002)
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (01-01-2004)
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (01-01-2005)
- Dl 14 marzo 2005, n. 35 (convertito dalla legge 80/2005) (16-03-2005)
- Provvedimento Agenzia delle dogane 12 dicembre 2005 (corretto con comunicato 19 dicembre 2005) (01-01-2006)
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (01-01-2006)
- Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (03-10-2006)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (01-01-2007)
- Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (04-03-2007)
- Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26 (01-06-2007)
- Legge 29 novembre 2007, n. 222 (di conversione del Dl 159/2007) (01-12-2007)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (01-01-2008)
- Legge 29 novembre 2007, n. 222 (di conversione del Dl 159/2007) (01-01-2008)
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (01-01-2008)
- Legge 25 febbraio 2008, n. 34 (21-03-2008)
- Dl 25 settembre 2009, n. 135 (26-09-2009)
- Legge 25 febbraio 2010, n. 25 (01-03-2010)
Versione coordinata con modifiche. Testo vigente oggi 13-03-2010
Consiglio dei Ministri
Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504
(Supplemento ordinario alla Gu 29 novembre 1995 n. 279)
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il Regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
Titolo I
Disciplina delle accise
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
(Articolo 1 ed articolo 16, commi 1 e 2, del Dl n. 331/1993)1
Ambito applicativo e definizioni
1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise;
b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
c) prodotto "sottoposto" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto "soggetto" od "assoggettato" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;
i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato" il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) si intende per "Unione europea" o "territorio della Unione europea" il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera a):
1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.
Articolo 2
(Articolo 2 ed articolo 18, commi 1 e 3, del Dl n. 331/1993)
Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa
1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione.
2. L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:
a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;
b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.
3. L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
4. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale.
5. Con provvedimento del Ministro delle finanze può essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti già immessi in consumo.
Articolo 3
(Articoli 3 e 17, commi 5 e 6, Dl n. 331/93 — Articolo 6, DlCps 25 novembre 1947, n. 1285 — Articolo 2, Dl 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 — Articolo 79, Dpr 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 3-quinquies, Dl 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346)
Accertamento, liquidazione e pagamento
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 entro il giorno 16 del mese successivo. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze1
. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non é ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.
Articolo 4
(Articolo 37 Dpr 23 gennaio 1973, n. 43 — Articolo 5 Dl n. 331/1993)
Abbuoni per perdite e cali
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile.
2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 5
(Articolo 4 Dl n. 331/1993)
Regime del deposito fiscale
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario è obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
Articolo 6
(Articolo 6 Dl n. 331/1993)
Circolazione di prodotti soggetti ad accisa
1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di oli minerali prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese Efta, attraverso uno o più Paesi terzi non Efta, utilizzando un carnet Tir o Ata, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi Efta, o da uno Stato membro verso un Paese Efta, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
Articolo 7
(Articolo 7 Dl n. 331/1993)
Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;
b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.
3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.
Articolo 8
(Articolo 8 Dl n. 331/1993)
Operatore professionale
1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
Articolo 9
(Articolo 9 Dl n. 331/1993)
Rappresentante fiscale
1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'articolo 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4;
c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali è attribuito un codice di accisa.
Articolo 10
(Articolo 10 Dl n. 331/1993)
Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.
Articolo 11
(Articolo 11 Dl n. 331/1993)
Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali2
3
, dai contenitori per usi speciali 4
o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali prodotti energetici destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
Articolo 12
(Articolo 23 Dl n. 271/1957 5 — Articolo 12 Dl n. 331/1993)
Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 2, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.
Articolo 13
(Articolo 13 ed articolo 14, comma 3, Dl n. 331/1993 — Articolo 22-bis Dl n. 693/1980 6 — Articolo 34 legge 29 dicembre 1990, n. 428 — Articolo 5 Rdl n. 23/19337 )
Prodotti muniti di contrassegno fiscale
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.
4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.
5. Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.
7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
Articolo 14
(Articolo 67 Dpr 28 gennaio 1988, n. 43 — Articolo 20 Rdl n. 334/1939 8 Articolo 4 Tu birra 1924 9 — Articolo 14 Dl n. 331/1993 — Articolo 18 Dlgs 8 novembre 1990, n. 374)
Recuperi e rimborsi dell'accisa
1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.
2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000.
Articolo 15
(Articolo 31 Tu spiriti 1924 10 — Articolo 15 Tu birra 1924 — Articolo 19 Rdl n. 334/1939 — Articolo 7 Dl n. 46/197611 )
Prescrizione del diritto all'imposta
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.
3. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
Articolo 16
(Articolo 33 Tu spiriti 1924 — Articolo 26 Tu birra 1924 — Articolo 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 — Articolo 7 Dl n. 46/1976 — Articolo 25, comma 4, Dl n. 331/1993)
Privilegio
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.
2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.
3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.
Articolo 17
(Articoli 15 e 20, comma 2, Dl n. 331/1993)
Esenzioni
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento di cui all'articolo 6, comma 3, e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Fino a quando non saranno stabilite le predette modalità, continueranno ad applicarsi le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale.
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.
Articolo 18
(Articolo 5 Tu spiriti e birra 1924 — Articolo 28, comma 2, Rdl n. 334/1939 — Articolo 8 Dl n. 271/1957 — Articolo 16 Dl n. 688/1982 12 — Articolo 32 Dl n. 331/1993 — Articolo 29 Dpr 10 gennaio 1962, n. 83 — Articolo 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105)
Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.
Articolo 19
(Articoli 28 e 29 Rdl n. 334/1939 Articolo 27, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 105/1990)
Accertamento delle violazioni
1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. La direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.
2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente ufficio tecnico di finanza, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette ed al ricevitore doganale.
3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti.
Articolo 20
(Articolo 31 Dl n. 331/1993)
Mutua assistenza per recupero crediti
1. Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche ai crediti relativi ai diritti di accisa.
Capo II
Oli minerali Prodotti energetici
Articolo 21
(Articoli 1 e 17 Dl n. 331/1993 — Articolo 11 Dl n. 688/1982)
Prodotti sottoposti ad accisa
1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti13
:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.
I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. È esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila di "biodiesel". Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (Cee) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61 È esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti — pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (Etbe), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui 73 milioni di euro annui , comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
Articolo 21
Prodotti sottoposti ad accisa
1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
Articolo 21-bis
Disposizioni particolari per le emulsioni
1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante:
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.
Articolo 22
(Articoli 18 e 19 Dl n. 331/1993)
Fatto generatore dell'accisa e definizione di stabilimento di produzione
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche quando si verificano i casi previsti dall'articolo 21, commi 2, 5 e 6.
2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi alla produzione di oli minerali e per la propulsione di veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
3. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa.
5. Non si considera produzione di oli minerali:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
Articolo 22
Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (Ce) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (Ce) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e uccessive modificazioni.
3. Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
Articolo 22-bis
Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa
1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità . In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri.
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (Etbe), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'Etbe, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.
Articolo 23
(Articoli 5 e 27 Rdl n. 334/1939 — Articolo 4, comma 5, Dl n. 331/1993)
Depositi fiscali di oli minerali prodotti energetici
1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 5 e 6. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali prodotti energetici di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.
2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli minerali prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 6.
5. La licenza di cui all'articolo 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli minerali prodotti energetici per le quali è stabilita la pena della reclusione.
Articolo 24
(Articolo 20 Dl n. 331/1993)
Impieghi agevolati
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14.
Articolo 24-bis
Denaturazione dei prodotti energetici
1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.
Articolo 25
(Articoli 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed articolo 23 Dl n. 271 del 1957 — Articolo 16, comma 9, Dl n. 745 del 1970 14 — Articolo 14 Dl n. 688 del 1982 — Articolo 12, comma 2, Dl n. 331 del 1993 — Articolo 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161)
Deposito e circolazione di oli minerali prodotti energetici assoggettati ad accisa
1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.
2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 25 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'articolo 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.
8. Gli oli minerali prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
9. Il trasferimento di oli minerali prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.
Articolo 26
(Articolo 1 Dl n. 46/1976 — Articolo 10 Dl n. 15/197715
Articoli 3 e 17 Dl n. 331/1993)
Disposizioni particolari per il gas metano
1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali (1).
2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'articolo 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
3. Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
4. L'accisa è dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.
4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.
5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di Gnl;
b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione.
6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente.
7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni, relative ad ogni bimestre solare, devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo al bimestre cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine di presentazione di ciascuna dichiarazione, deve essere effettuato il pagamento dell'accisa a titolo di acconto, in misura pari al 90 per cento dell'imposta relativa ai consumi dichiarati nonche' il versamento a saldo relativo all'imposta dovuta per il mese precedente. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.
8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta.
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(1) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore della distribuzione commerciale, nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale.
Articolo 26
Disposizioni particolari per il gas naturale
1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni.
Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.
L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente.
Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
Capo III
Alcole e bevande alcoliche
(omissis)
Capo IV
Sanzioni
Articolo 40
(Articoli 9, 10, 11, 12 e 14 Dl n. 271/1957 — Articolo 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 — Articolo 6 Dl n. 46/1976 — Articoli 22 e 23 Rdl n. 334/1939)
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali prodotti energetici
1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali prodotti energetici, compreso il Gas metano Gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene oli minerali prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
4. Se la quantità di oli minerali prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantità di Gas metano Gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione.
6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli oli minerali prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
(omissis)
Articolo 44
(Articolo 37 Tu spiriti 1924 — Articolo 17 Tu birra 1924 — Articoli 22 e 23 Rdl n. 334 del 1939)
Confisca
1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
Articolo 45
(Articolo 50 Tu spiriti 1924)
Circostanze aggravanti
1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.
Articolo 46
(Articolo 40 Tu spiriti 1924)
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.
Articolo 47
(Articolo 16, commi 6 e 7, Dl n. 271/1957 — Articoli 304, 305 e 308 Dpr 23 gennaio 1973, n. 43)
Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliuota all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.
5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
Articolo 48
(Articolo 45 Tu spiriti 1924 — Articolo 23-bis Rdl n. 334/1939 — Articoli 10 e 13 Dl n. 271/1957 — Articolo 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 — Articolo 5, comma 6-bis, Dl n. 16/1993 16 — Articoli 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561)
Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
1. Chiunque esercita un deposito di oli minerali prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'articolo 29.
2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila.
3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:
a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico di finanza, nei casi in cui è prescritta.
Articolo 49
(Articoli 45 e 61 Tu spiriti 1924 — Articoli 15 e 17 Dl n. 271/1957 — Articolo 32, comma 3, Dl n. 331/1993 — Articoli 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561)
Irregolarità nella circolazione
1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dai relativi documenti di accompagnamento in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
4. Nei casi di irregolare compilazione del documento di accompagnamento, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'articolo 21, comma 2.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste in relazione ai documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, qualora sia stabilita l'utilizzazione di questi ultimi quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa.
6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative ai documenti di accompagnamento del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.
Articolo 50
(Articolo 13, comma 5, ed articolo 18 Dl n. 271/1957 — Articolo 32, comma 3, Dl n. 331/1993)
Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
2. La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'articolo 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.
Articolo 51
(Articoli 22 e 23 Dl n. 271/1957)
Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente
1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.
Titolo II
Imposta di consumo sull'energia elettrica Energia elettrica
Articolo 52
(Articoli 1 e 5 Tu energia elettrica 192417
— Articolo 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 — Articolo 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 — Articolo 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 — Articolo 6 Dl n. 151/199118
— Articolo 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97)
Oggetto dell'imposizione
1. L'energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo19
. Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante".
2. È esente dall'imposta l'energia elettrica:
a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;
b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocità;
c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della società "Ferrovie dello Stato Spa" e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli Enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione;
e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;
f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;
g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente Rai-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;
h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate;
i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali;
l) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;
m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. È altresì esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli Enti anzidetti e quella di cui gli Enti medesimi sono considerati fabbricanti;
n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici;
o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
3. Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW;
e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw;
e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.
4. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purché tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.
Articolo 52
Oggetto dell'imposizione
1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.
Articolo 53
(Articoli 2 e 4 Tu energia elettrica 1924 — Articolo 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940)
Denuncia di officina e licenza di esercizio
1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica:
a) che l'acquistano per farne rivendita;
b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori.
3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'articolo 52, comina comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione.
4. La cessazione di attività di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata.
Articolo 53
Soggetti obbligati e adempimenti
1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.
L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita Iva del
soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Articolo 53-bis
Altri adempimenti
1. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
2. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.
Articolo 54
(Articolo 3 Tu energia elettrica 1924 — Articolo 1 Rdl n. 533/193220 )
Definizione di officina
1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'articolo 52, comma 3 comma 2, lettera b).
Articolo 55
(Articoli 8, 10, 12, 13, 16 e 17 Tu energia elettrica 1924 — Articolo 3 legge 17 luglio 1975, n. 391)
Accertamento e liquidazione dell'imposta
1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.
1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare ai fabbricanti che ne facciano richiesta l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo. La dichiarazione annuale è presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante è tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza.
4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kW è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati dall'ufficio tecnico di finanza.
5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita Iva), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta.
6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.
7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le officine di cui all'articolo 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.
Articolo 55
Accertamento e liquidazione dell'accisa
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.
Articolo 56
(Articoli 14 e 15 Tu energia elettrica 1924 — Articolo 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 — Articolo 6 DlCps 25 novembre 1947, n. 1286)
Versamento dell'imposta
1. L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori.
2. I fabbricanti che presentano la dichiarazione bimestrale versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre.
2. I fabbricanti che presentano la dichiarazione mensile versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.
2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 16 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 16 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto bimestrali entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre solare, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente; il versamento a conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di marzo. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.
4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.
5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento.
6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'articolo 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio.
7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Articolo 56
Versamento dell'accisa
1. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Articolo 57
(Articoli 15 e 19 Tu energia elettrica 1924)
Garanzie, privilegi e prescrizione Privilegi e prescrizione
1. I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un bimestre per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione o la rata di acconto previste dall'articolo 56, commi 2 e 3 per un mese. Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attività, sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.
Articolo 58
(Articoli 7, 9 e 11 Tu energia elettrica 1924)
Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai fabbricanti di energia elettrica soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.
2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finché siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono procedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.
4. I fabbricanti I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, i privati consumatori e gli Enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.
5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'articolo 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'imposta di consumo accisa sull'energia elettrica.
Articolo 59
(Articolo 20 Tu energia elettrica 1924 — Articolo 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)
Sanzioni
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, il fabbricante i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione che:
a) attiva l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisto della licenza di esercizio;
a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
b) manomette o lascia manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'ufficio tecnico di finanza, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;
c) omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, non tiene o tiene in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 9, ovvero non presenta i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;
d) non presenta o presenta incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, commi 4 e 5;
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;
e) nega negano o in qualsiasi modo ostacola ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impedisce impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 58.
2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai fabbricanti soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
Articolo 60
(Articolo 6 Dl n. 511/1988 21 — Articolo 4 Dl n. 332/1989 22 )2
Addizionali dell'imposta
Addizionali dell'accisa
1. Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'imposta di consumo.
1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.
Titolo III
Altre imposizioni indirette
Articolo 61
(Articoli 29 e 32 Dl n. 331/1993)
Disposizioni generali
1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le seguenti modalità:
a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'articolo 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 1 milione. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'articolo 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.
Articolo 62
(Articolo 30 Dl n. 331/1993)
Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio 3
1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98) (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo 23
anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo24 .
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali prodotti energetici ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.4
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 21, comma 2, gli oli minerali prodotti energetici greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
Titolo IV
Disposizioni diverse e finali
Articolo 63
(Articolo 4 Tu spiriti, articolo 2 Tu birra, articolo 6 Tu energia elettrica, approvati con Dm 8 luglio 1924 — Articolo 2 Rdl n. 23/1933 — Articolo 4 Rdl n. 334/1939 — Articoli 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 — Articolo 7 Dl n. 707/1949 25 — Articolo 10 Dl n. 50/1950 26 — Articolo 3 Dl n. 271/1957 — Dpcm 21 dicembre 1990).
Licenze di esercizio e diritti annuali
1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila;
c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila;
d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'articolo 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.5
3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu' lire 3 mila per ogni 100 kW o frazione oltre i 1.000 kW.
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000.
4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 15 dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.
5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
Articolo 64
(Articolo 36 Dl n. 1200/1948 — Articolo 4 Dl n. 331/1993)
Prestazione della cauzione
1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.
Articolo 65
(Articolo 34 Dl n. 331/1993)
Adeguamenti alla normativa comunitaria
1. Le disposizioni delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'Ecu rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
(omissis)
Articolo 67
(Articoli 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e articolo 33 Dl n. 331/1994 — Articolo 64 Tu spiriti, articolo 31 Tu birra — Articolo 27 Tu energia elettrica — Articolo 33 Rdl n. 334/39 — Articolo 25-bis Dl n. 271/1957 — Articolo 6 Dlgs 27 novembre 1992, n. 464)
Norme di esecuzione e disposizioni transitorie
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.
2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti già immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50.
3. Le disposizioni dell'articolo 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del Dl 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'articolo 35, comma 2, del Dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'articolo 50.
7. I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 1° ottobre 1994.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente Testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (Ce) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.
Articolo 68
Disposizioni finali
1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:
a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
d) il Rdl 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;
e) il Regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni;
f) il Regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;
g) il Regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;
i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;
l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;
m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali prodotti energetici, e successive modificazioni;
n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul Gas metano Gas naturale, e successive modificazioni;
q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;
r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del Testo unico
Per la misura delle aliquote delle accise a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi l'art. 8 e l'allegato 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Vedi, inoltre, gli artt. 24, comma 5, e 25, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246, il D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, l'art. 5, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, l'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e l'art. 1, comma 9, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16.
oli minerali prodotti energetici
Benzina benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;6
Benzina senza piombo benzina: lire 1.003.480 per mille litri;7
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;8
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;27 9
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;10
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas metano Gas naturale:11
per autotrazione: lire zero;12
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:13
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con Dpr 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento:
da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.
Alcole e bevande alcoliche
(omissis)
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:28
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 euro 750,00 per mille kg.14
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
Tabella A
Impieghi degli dei oli minerali prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte15
| Impieghi | Agevolazione |
| 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento | esenzione |
| 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici 29 | esenzione |
| 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti 30 | esenzione |
| 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci | 30% aliquota normale |
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:16 — gasolio 17 — oli vegetali non modificati chimicamente: — benzina18 L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.19 |
— 30% aliquota normale — esenzione — 55% aliquota normale |
| 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | esenzione |
| 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici esenzione sui terreni bonificati | esenzione |
| 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria | 30% aliquota normale |
| 9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il | — 30% aliquota normale |
| 10. | |
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: — oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione — — gasolio — olio combustibile e — carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli — gasolio — olio combustibile - L'agevolazione è accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) agli c) agli |
— esenzione — lire 23.800 per 1.000 l — lire 28.400 per 1.000 kg — euro 2,60 per 1000 kg.
— lire 840 per 1.000 l — lire 1.000 per 1.000 kg — lire 2.500 per 1.000 kg |
12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: - - gasolio - gas di petrolio liquefatti (Gpl) - L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e Gpl o a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al |
— 40 per cento aliquota normale; — 40 per cento aliquota normale. |
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari Enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):
— gasolio — gas di petrolio liquefatti (Gpl) Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
— 40 per cento aliquote normale; — 40 per cento aliquota normale. |
| 14. Produzione | esenzione |
15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali 31 e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico20 | 10% aliquota normale |
| 16. | esenzio |
16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: — Benzina — Gasolio — Gas di petrolio liquefatto (Gpl) — Gas naturale Combustibili per riscaldamento: — Gasolio — Gpl — Gas naturale |
— euro 359,00 per 1.000 litri
— esenzione — esenzione
— euro 21,00 per 1.000 litri — zero — euro 11,66 per 1.000 metri cubi |
Note ufficiali
Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Sono considerati "serbatoi normali" i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati "serbatoi normali" i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.
Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.
È considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.
Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.
Il riferimento al Dl n. 693/1980 riguarda il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.
Il riferimento al Rdl n. 23/1933 riguarda il Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353.
Il riferimento al Rdl n. 334/1939 riguarda il Regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il riferimento al Tu birra 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.
Il riferimento al T.U spiriti 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.
Il riferimento al Dl n. 46/1976 si riferisce al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249.
Il riferimento al Dl n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Per le aliquote vedi allegato I.
Il riferimento al Dl n. 745 del 1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il riferimento al Dl n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il riferimento al Dl n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Il riferimento al Tu energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas è stata soppressa con l'articolo 90 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Il riferimento al Dl n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
Per le aliquote vedasi allegato I.
Il riferimento al Rdl n. 533/1932 riguarda il Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.
Il riferimento al Dl n. 511/1988 riguarda il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
Il riferimento al Dl n. 332/1989 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
Per le aliquote vedasi allegato I.
Per le aliquote vedasi allegato I.
Il riferimento al Dl n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.
Il riferimento al Dl n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.
L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.
Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'articolo 1 della legge medesima.
Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
Per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.
Note redazionali
Si veda l'articolo 39 del Dl 30 settembre 2003, n. 269.
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 17, legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"):
"17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.".
Per la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e la sostituzione del presente articolo 62, si veda l'articolo 6, Dl 28 dicembre 2001, n. 452.
L'articolo 21, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") ha soppresso il diritto annuale di licenza previsto dalla presente lettera e) a valere dall'anno 1999.
L'articolo 1, comma 1 del Dl 1 ottobre 2001, n. 356, stabilisce che "Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.".
Per l'aumento della presente aliquota si veda l'articolo 1, comma 9, Dl 21 febbraio 2005, n. 16.
Per la riduzione successiva della presente aliquota si veda l'articolo 1 del Dm 7 marzo 2008.
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 3, Dl 1° luglio 1996, n. 346, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
"2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.".
Successivamente, l'articolo 4, comma 6, Dl 31dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), ha stabilito che la suddetta aliquota venisse applicata fino al 31 dicembre 1998.
Per il successivo aumento della presente aliquota si veda l'articolo 1, comma 9, Dl 21 febbraio 2005, n. 16.
Per la riduzione successiva della presente aliquota si veda l'articolo 1 del Dm 7 marzo 2008.
Per la riduzione della presente aliquota si vedano gli articoli 1 e 2 del Dl 26 settembre 2000, n. 265, l'articolo 5 del Dl 28 dicembre 2001, n. 452 e l'articolo 1, commi 515 e 516, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Per l'aumento della presente aliquota si veda l'articolo 1, comma 9, Dl 21 febbraio 2005, n. 16, l'articolo 2, comma 57 del Dl 3 ottobre 2006, n. 262 e l'articolo 6, Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26.
Per una nuova riduzione della presente aliquota si veda l'articolo 1, Dm 7 marzo 2008.
Il riferimento all'aliquota dell'olio da gas contenuto nella presente nota si intende effettuato all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5-bis, Dl 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.
Per la riduzione della presente aliquota di accisa si veda l'articolo 2, comma 56 del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, e l'articolo 1 del Dm 7 marzo 2008.
Per la riduzione della presente accisa sul gas metano si veda l'articolo 4, Dl 1° ottobre 2001, n. 356, l'articolo 1 del Dm 25 marzo 2002, l'articolo 1 del Dm 13 gennaio 2003, l'articolo 1 del Dm 12 febbraio 2004, l'articolo 1 del Dm 22 marzo 2006 e l'articolo 1, comma 329 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Aliquota confermata dall'articolo 1, Dm 7 marzo 2008.
Per la misura delle aliquote di accisa a decorrere dal 1° gennaio 2008, si veda l'articolo 2, Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26.
L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è stata soppressa dall'articolo 6 del Dl 28 dicembre 2001, n. 452.
Si veda inoltre l'articolo 1, comma 116, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Tabella così rettificata tramite comunicato pubblicato nella Gu 11 dicembre 1995, n. 288.
Si veda il Dm 24 febbraio 2000 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa"(Gu 4 marzo 2000 n. 53) e il Dm 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" (Gu 31 dicembre 2001 n. 302).
Per la rideterminazione della presente aliquota si veda l'articolo 6, Dl 30 settembre 2000, n. 268 e l'articolo 24, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per l'esenzione dalla presente aliquota si veda l'articolo 13, comma 3, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'articolo 19, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L'articolo 9 del Dm 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" (Gu 31 dicembre 2001 n. 302), inoltre, così dispone: "1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale. ".
Per la rideterminazione della presente aliquota si veda l'articolo 6, Dl 30 settembre 2000, n. 268.
L'articolo 9 del Dm 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" (Gu 31 dicembre 2001 n. 302), inoltre, così dispone: "1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale. ".
Si veda l'articolo 2, comma 126, legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (So alla Gu 28 dicembre 1996 n. 303), l'articolo 1 del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (Gu 5 giugno 1998 n. 129) e l'articolo 1 del Dm 11 dicembre 2000, n. 375 "Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Dl 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92" (Gu 16 dicembre 2000 n. 293).
Si veda il Dm 6 agosto 2008, n. 165 "Regolamento concernente le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del Gpl negli impianti centralizzati per usi industriali" (Gu 25 ottobre 2008 n. 251).







