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Associazione nazionale Comuni italiani (Anci)

Associazione nazionale Comuni italiani (Anci)

Associazione nazionale Comuni italiani (Anci)

Prima nota di lettura sul decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

A cura del Dipartimento Territorio, Ambiente e Protezione Civile

2 marzo 2009

 

Premessa:

Il provvedimento di iniziativa governativa riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. La legge di conversione n. 13 del 27 febbraio 2009 è stata pubblicata GU n. 49 del 28 febbraio 2009 .

Gli interventi riguardanti i seguenti settori:

— Autorità di bacino (articolo 1)

— Contenzioso e risarcimento del danno ambientale (articolo 2)

— Personale dell'Ispra (articolo 3)

— Funzionamento delle Commissioni di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (articoli 4 e 4-bis)

— Gestione dei rifiuti (articoli 5, 6, 6-quater, 7)

— Tollerabilità delle immissioni acustiche (articolo 6-ter)

— Gestione delle acque (articoli 6-bis e 8-quinquies);

— Norme dirette ad incentivare scelte per ridurre l'utilizzo di carta da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 7-bis

— Compensazioni per i territori che ospitano siti nucleari (articolo 7-ter)

— Progetti di educazione ambientale (articoli 7-quater e 7-quinquies)

— Mercati dell'usato (articolo 7-sexies)

— Incremento dell'energia elettrica da produrre con fonti rinnovabili (articolo 8-bis);

— Finanziamenti per interventi emergenziali connessi a fenomeni sismici ed alluvionali (articolo 8)

— Disciplina di utilizzo di rocce, terre da scavo e residui di lavorazione della pietra (articolo 8-ter)

— Accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti (articolo 8-quater)

— Norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, con riguardo al servizio idrico integrato (articolo 8-sexies)

Risorse idriche

Articolo 1

(Autorita' di bacino di rilievo nazionale)

Illustrazione

Il comma 1 sostituisce la norma transitoria contenuta nel comma 2-bis dell'art. 170 del d.lgs. n. 152/2006 al fine di prorogare le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 fino all'entrata in vigore del Dpcm (previsto dall'articolo 63, comma 2) volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino "distrettuali". Tale proroga non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 fa salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 fino all'emanazione del Dpcm previsto al comma 1.

Il comma 3 prevede, fino all'entrata in vigore del suddetto Dpcm di trasferimento delle risorse e delle funzioni, l'esclusione delle autorità di bacino dal ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti previsto dall'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008.

Il comma 3-bis, detta una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'adozione, nei termini previsti, dei piani di gestione dei bacini idrografici (l'adozione di tali piani deve avvenire — in base a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE — entro il 22 dicembre 2009).

Il comma 3-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'emanazione di linee guida a garanzia dell'uniformità ed equità sul territorio nazionale nell'adozione e nell'attuazione dei piani di gestione, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti. Il comma dispone che tali linee guida siano emanate, con decreto del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e che le stesse siano trasmesse ai comitati istituzionali.

Il comma 3-quater prevede che fino alla data di entrata in vigore del Dpcm di cui al comma 2, non si applicano le seguenti disposizioni relative al riparto di fondi per la difesa del suolo:

— art. 3 del DPR 27 luglio 1999, recante ripartizione dei fondi per il finanziamento degli interventi di difesa del suolo per il quadriennio 1998— 2001;

— art. 3, comma 2, del DPR n. 331/2001, recante ripartizione dei fondi per il finanziamento degli interventi di difesa del suolo per il quadriennio 2000— 2003

Commento

La norma non ha effetti diretti sulle attività degli Enti locali. Rispetto all'ultimo comma si ritiene sia volto a consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle quote destinate alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio

 

 

AMBIENTE

Articolo 2

(Danno ambientale)

Illustrazione

Il Ministero dell'ambiente può predisporre uno schema di contratto nell'ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale e ciò al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, nonché del danno ambientale di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

Sono previsti i seguenti passaggi:

1. Lo schema di contratto viene comunicato agli enti pubblici territoriali, alle associazioni ed ai privati interessati, che potranno far pervenire note di commento, mediante idonee forme di pubblicità.

2. Il Ministero dell'ambiente svolgerà quindi nei successivi trenta giorni una conferenza di servizi decisoria fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi reciproci (le determinazioni assunte in tale ambito sostituiscono ogni atto decisorio di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza (comma 3).

3. Una volta acquisite le determinazioni della Conferenza dei servizi, lo schema di contratto, sottoscritto per accettazione dall'impresa, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri (comma 4).

4. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente può dichiarare risolto il contratto di transazione e trattenere le somme già corrisposte in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti (commi 5, 5-bis e 6).

5. I soli proventi di spettanza dello Stato, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale e derivanti dalle transazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente. (comma 7).

Commento

Il provvedimento intende far fronte ai diffusi fenomeni di inquinamento ambientale e il frequente contenzioso che sorge con riferimento alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno.

E' da notare che le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (comma 3).

Ai sensi del comma 2 — modificato durante l'esame al Senato — gli enti e i soggetti interessati possono comunque fare pervenire, ai partecipanti alla Conferenza di servizi di cui al comma 3, note di commento sullo schema di contratto. Rispetto al testo originario del decreto-legge, nel corso dell'iter al Senato è stata eliminata la parte della disposizione secondo cui, in seguito all'inoltro di tali note di commento (osservazioni, nel testo originario), non vi era alcun obbligo di risposta.

Tale disposizione era stata del resto criticata da più parti[12], unitamente a quanto disposto dal comma 1, in quanto non avrebbe consentito un'adeguata partecipazione degli enti locali. Si osserva peraltro che tali enti partecipano alla Conferenza di servizi prevista dal comma 3.Inoltre, la stipula del contratto di transazione comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legge 208/08 già conclusi a tale data (comma 5).

La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto.

 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 5

(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale)

 

Illustrazione

Sebbene la rubrica si riferisca alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, alle discariche e al MUD, l'articolo in esame interviene anche su altri aspetti della gestione dei rifuti: esso, infatti, reca la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la proroga della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, e quella sui criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l'iter al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA).

PROROGA TARSU: La lettera a) del comma 1, con una novella all'art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), proroga l'attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2009, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall'art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

PROROGA REGIME TRANSITORIO DISCARICHE RIFIUTI: sono prorogati al 30 giugno 2009 alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2003, già differiti anch'essi per gli anni 2007 e 2008. In particolare: il termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate; il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche di tipologie di rifiuti appartenenti a specifiche categorie; il termine finale di validità di valori limite e di condizioni di ammissibilità del conferimento in discarica. Limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere che il suddetto termine sia ulteriormente prorogato. L'adeguamento delle discariche dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero, previa valutazione tecnica della documentazione, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009 (comma 1-bis);

PROROGA ASSIMILAZIONE RIFIUTI: è prorogato dall'originaria scadenza di un anno a quella di diciotto mesi il termine entro il quale ai rifiuti assimilati dovrà applicarsi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani tale da rispettare il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato (comma 2). Il termine è quindi portato alla metà di agosto 2009, considerando che le citate disposizioni novellate, introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008, sono entrate in vigore il 13 febbraio 2008;

CONAI: Il comma 2-bis, introdotto durante l'iter al Senato, con una novella al comma 2 dell'art. 220 del d.lgs. n. 152 del 2006, integra le disposizioni relative al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) prevedendo che esso acquisisca i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

PASSAGGIO A TARIFFA (TIA) SU BASE VOLONARIA: Il comma 2-quater, introdotto durante l'iter al Senato, dispone che qualora il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non emani, entro il 30 giugno 2009, il regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238 del citato d.lgs. n. 152, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA),ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

MUD — MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE: Il comma 2-quinquies, introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Viene previsto che per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati, il MUD da utilizzare dovrà essere quello allegato al Dpcm del 2 dicembre 2008. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta, invece, quello allegato al Dpcm del 24 dicembre 2002, come rettificato con Dpcm del 22 dicembre 2004.

Commento

PROROGA TARSU: la proroga a tutto il 2009 del regime transitorio di prelievo

relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata ritenuta necessaria in attesa della definitiva adozione degli atti richiesti per l'implementazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. I Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la TARSU continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal d.lgs. n. 507/1993, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal d.lgs. n. 22/1997 dovranno continuare ad applicare questa ultima, per quanto entrambe le normative siano state abrogate dal Codice ambientale.

Il comma 2-quater prevede per i Comuni che lo ritengono opportuno che qualora il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non emani, entro il 30 giugno 2009, il regolamento per la TIA previsto dal comma 6 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152, la possibilità di adottare la tariffa — a partire dal 2010 se si rientra nei termini per l'approvazione dei bilanci — ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (DPR 158/99) .

PROROGA DISCARICHE: limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, il termine può essere ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso d.lgs. n. 36 del 2003. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga dovrà essere, infine, concessa con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dal Ministero ed avrà efficacia limitata dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.

PROROGA ASSIMILAZIONE

Si ricorda che la lett. e) del comma 2 dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che spetta allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 hanno quindi previsto che ai rifiuti assimilati, entro un anno (termine differito a diciotto mesi dal provvedimento in esame) venga applicata esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

Articolo 6

(Rifiuti ammessi in discarica)

Illustrazione

L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI)[36] superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluffdi frantumazione degli autoveicoli)[37], previsto dall'art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. L'ultima proroga al 31 dicembre 2008 era stata disposta dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[38].

 

Commento

Tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria recepita n. 31/999/CE, ma era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. La relazione illustrativa rileva come l'attuale carenza di impianti di termovalorizzazione sul territorio potrebbe creare, nel caso di adozione del divieto al 31 dicembre 2008, un aggravio operativo per la gestione di tali rifiuti.

 

INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 6-ter

(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

Illustrazione

L'articolo reca norme in materia di inquinamento acustico. In particolare si prevede che nel procedimento di accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, siano fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Commento

La modifica è finalizzata al coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico con il concetto di normale tollerabilità delle immissioni, anche acustiche, previsto dall'art. 844 del citata pdl — di porre rimedio alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.

 

Riduzione dell'uso della carta

Articolo 7 bis

(Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)

Illustrazione

L'articolo 7-bis, introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.

 

Commento

Il dispositivo si ripropone ancora una volta di incentivare presso le pubbliche amministrazioni comportamenti virtuosi volti a ridurre il consumo di carta. A tal fine spetterà al Ministro dell'ambiente la definizione di specifiche iniziative.

 

SERVITU' NUCLEARI

Articolo 7 ter

(Modifica all' art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003)

Illustrazione

L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'iter al Senato, attraverso una novella al secondo e terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Prima dell'intervento normativo era stabilito che le compensazioni fossero ripartite, per ciascun territorio, in misura pari tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Con la nuova formulazione si prevede che esso sia ripartito, per ciascun territorio, nella misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, mentre il restante 50% dovrà essere ripartito in misura eguale tra la relativa provincia (25%) ed i comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito (25%).

Vengono anche modificate le modalità di calcolo del contributo previsto per i comuni confinanti che dovrà essere calcolato tenendo conto di due parametri: in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

Commento

La disposizione interviene in maniera più favorevole verso i Comuni e i territori che ospitano gli impianti dimessi al fine di indirizzare al meglio le risorse.

Rimangono invariate le disposizioni relative alle modalità di assegnazione del contributo, che prevedono che spetti al CIPE assegnare, con propria delibera annuale, il contributo sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta, questa volta dell'Ispra (già APAT), valutata la pericolosità dei rifiuti.

 

Articolo 7-quater

(Progetti di ed iniziative di educazione ambientale)

Illustrazione

L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

Articolo 7-quinquies

(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università)

Illustrazione

L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Governo nel corso dell'iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, dovranno essere definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 7-sexies

(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato)

Illustrazione

L'articolo 7-sexies, introdotto dal Governo nel corso dell'iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.

Al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato, il comma 1, prevede che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il comma 2 dispone poi che, a partire dal 2009 e sulla base di tali accordi, gli enti locali individuino gli spazi pubblici per lo svolgimento periodico di tali mercati.

Il comma 3 prevede agli accordi possano partecipare le associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

Ai sensi del comma 4, con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dovranno essere individuati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

Il comma 5 dispone, infine, che le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commento

Si consideri che attualmente i mercatini dell'usato sono disciplinati autonomamente dai regolamenti comunali in materia.

Protezione civile

Articolo 8

(Disposizioni in materia di protezione civile)

Illustrazione

L'articolo 8 dispone un primo stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivate da fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (commi 1-4) ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 (comma 5-quater). Vengono inoltre introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza (comma 5) e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (comma 5-ter). Con riferimento a quest'ultimo, Il comma 5-ter, che è stato introdotto nel corso della discussione al Senato, dispone l'applicabilità degli artt. 9 e 10 del DPR n. 194 del 2001 (la disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) anche all'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

 

Fonti Rinnovabili

Articolo 8-bis

(Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili)

Illustrazione

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, introduce delle modifiche al comma 167 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/07), che regola le funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili ed in particolare stabilisce l'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per la definizione di uno o più decreti di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

 

Articolo 8-ter

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra)

Illustrazione

L'articolo 8-ter aggiunge due nuovi commi all'articolo 186 del codice ambientale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rocce e terre da scavo prevedendo la qualifica di "sottoprodotto" attribuita espressamente alle terre e rocce da scavo, eccetto per quelle contaminiate durante il ciclo produttivo.

Articolo 8-quater

(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)

L'articolo aggiuntivo, introdotto durante l'iter al Senato, sostituisce il comma 3 dell'art. 206 del d.lgs n. 152 del 2006, n. 152 relativo agli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, prevedendo che essi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa.

Il nuovo comma 3 prevede, analogamente al comma finora vigente, che gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria.

Rispetto al comma vigente che prevede che tali accordi/contratti non possano stabilire deroghe "alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria", il nuovo comma dispone che essi possono prevedere, invece, semplificazioni di natura amministrativa.

Articolo 8-quinquies

(Modifiche all'articolo 243, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152)

Illustrazione

L'articolo modifica l'articolo 243, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in materia di acqua di falda estendendo la possibilità di scarico delle acque di falda emunte dalle falde sotterranee nei siti sottoposti agli interventi di bonifica anche agli interventi di messa in sicurezza dei siti.

 

Servizio Idrico Integrato — Sentenza della Corte Costituzionale 335/2008

Articolo 8-sexies

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

Illustrazione

L'articolo è stato introdotto durante la discussione al Senato ed è finalizzato a fissare le norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

Il comma 1 stabilisce che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi agli investimenti ad essi connessi, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente.

Inoltre, il secondo periodo del comma stabilisce che detta componente è dovuta dall'utenza al gestore, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, solo a seguito dell'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

Viene disciplinato inoltre al comma 2 la restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, a decorrere dal 1º ottobre 2009.

Viene previsto che i gestori del servizio idrico integrato possono provvedere alla restituzione anche in forma rateizzata ed in questo caso entro il termine massimo di 5 anni.

Al comma 2 inoltre si inserisce il principio che dall'importo da restituire vadano dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate qualora manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi e che in tal senso, l'individuazione dell'importo da restituire è demandata alle rispettive autorità d'ambito, che dovranno provvedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al decreto-legge in esame.

Al comma 3 viene prevista l'applicazione della medesima modalità estesa anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ed in questo caso, l'individuazione dell'importo da restituire deve essere previsto dai medesimi enti locali.

E' previsto inoltre, al comma 4, l'emanazione entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, per fissare i criteri e i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 e le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione degli impianti di depurazione, al grado di progressiva attuazione di tale programma e alle relative forme di pubblicità.

 

Ai sensi del successivo comma 5, nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza debbono rientrare anche quelle inerenti il consuntivo delle spese già sostenute ed il preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di realizzazione degli impianti di depurazione e l'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

Il comma 6 affida al Comitato il controllo e il monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore e nell'ipotesi di inadempienze da parte del gestore, l'intervento tempestivo dell'autorità d'ambito per garantire l'adempimento da parte del gestore e l'esercizio dei conseguenti poteri sostitutivi